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Sentenze con tag: presunzioni semplici

Tribunale di Bari, 12 Marzo 2026, n. 3392/2024
Azione di simulazione e azione revocatoria: presupposti e riparto dell’onere della prova
L’azione di simulazione e l’azione revocatoria possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio. L’azione di simulazione...

L'azione di simulazione e l'azione revocatoria possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio. L’azione di simulazione mira ad accertare l’esistenza di un contratto apparente e l’inefficacia originaria dell’atto simulato, del quale possono avvantaggiarsi tutti i creditori, anche coloro che non hanno esperito l’azione giudiziaria. L'inefficacia del contratto simulato è uno stato giuridico originario dell’atto, che si determina ipso iure, per effetto del semplice perfezionamento della fattispecie della simulazione sul piano sostanziale. Tenuto conto della particolare difficoltà di raggiungere una prova diretta dell’efficacia simulata di un contratto è sufficiente la prova per presunzioni a fondamento dell’azione di simulazione.

Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova della partecipatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

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16/02/2026
Data sentenza: 12/03/2026
Numero: 3392/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Paola Cesaroni
Registro : RG – 844 –  2019
Corte d’appello di Torino, 2 Dicembre 2021
Evidenza
Azione di decadenza per non uso promossa dall’azienda produttrice dei nuovi motoveicoli Lambretta
Colui che agisce per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato deve provare il non uso del marchio nell’intero...

Colui che agisce per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato deve provare il non uso del marchio nell’intero territorio nazionale; tale onere probatorio può essere assolto anche in via indiretta e presuntiva purché con circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso e dev’essere inteso nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione. Ne discende che la mancata prova dell’utilizzazione (o la prova di un uso limitato) da parte del titolare della privativa non è, ex se, una prova negativa indiretta del non uso, tanto più che nell’uso effettivo del marchio viene ricompreso anche quello svolto in funzione pubblicitaria di veicolazione del segno. La dottrina e la giurisprudenza hanno provveduto ad individuare elementi e parametri da cui è possibile far derivare le presunzioni di non uso del marchio, quali l’assenza dei prodotti marchiati dai listini pubblicati dalle associazioni di categoria, l’assenza dei prodotti marchiati dai cataloghi dell’impresa titolare della
privativa, e simili.

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22/04/2023
Data sentenza: 02/12/2021
Registro : RG – 1037 –  2020
Corte d’appello di Torino, 13 Aprile 2021
Prova dell’uso di un marchio registrato per un formaggio tipico delle langhe, onere della prova e indagini investigative
L’uso del marchio idoneo a conservare l’esclusiva del titolare sul segno, deve essere connotato da un sufficiente grado di intensità...

L'uso del marchio idoneo a conservare l'esclusiva del titolare sul segno, deve essere connotato da un sufficiente grado di intensità e di stabilità. L' utilizzo del segno che sia effettuato esclusivamente al fine di evitare la decadenza del segno sul mercato (cioè un utilizzo del segno c.d. simulato) oppure un utilizzo meramente sporadico (cioè un utilizzo del segno c.d. occasionale) non sono idonei ad evitare la decadenza. Inoltre, è necessario verificare se l'uso del segno abbia una giustificazione economica, ossia se la condotta del titolare del segno, avente ad oggetto l'utilizzazione del marchio, sia funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa, concretandosi in una effettiva presenza sul mercato dei beni e dei servizi contraddistinti dal marchio del titolare. Ai fini della prova della mancanza di un uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio da parte del titolare, l’art. 121 CPI, nel testo anteriore alla recente riforma, ne poneva l’onere a carico di chi eccepisce la decadenza, prevedendo espressamente che la prova potesse essere offerta con ogni mezzo, ed anche mediante presunzioni semplici. L’onere probatorio deve essere dunque inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto dal marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che ha normalmente il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dedotti dalla parte avversa. Devono ritenersi idonee a fornire la prova del non uso del segno le ricerche investigative che, realizzate da un soggetto terzo, specializzato in ricerche sull’uso di marchi e brevetti, appaiono condotte in conformità a parametri oggettivi ed espongono i risultati dell'indagine non in maniera parziale. È valorizzabile anche l’assenza di pagine web contenenti il marchio contestato o il prodotto da questo contrassegnati. In considerazione della nozione di uso effettivo del marchio, ai fini della prova deve richiedersi l’allegazione di fatti e circostanze che dimostrino uno sfruttamento del segno finalizzato ad acquisire o mantenere quote di mercato nei settori di prodotti o servizi interessati. In particolare, il giudizio sulla sussistenza di un uso effettivo deve tenere conto della natura dei beni per i quali il segno è stato registrato, delle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché dell’ampiezza e della frequenza del suo uso.

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19/03/2023
Data sentenza: 13/04/2021
Registro : RG – 394 –  2019
Tribunale di Milano, 12 Marzo 2026
Rinnovazione del marchio e decadenza per non uso del marchio rinnovato
La norma sulla decadenza intende evitare che si possa riservare l’esclusiva del marchio ad libitum per un periodo di tempo...

La norma sulla decadenza intende evitare che si possa riservare l’esclusiva del marchio ad libitum per un periodo di tempo indefinito, stabilendo un periodo di cinque anni, trascorso il quale – in mancanza di un effettivo utilizzo – la registrazione del marchio decade. La statuizione del termine di decadenza per non uso voluta dal legislatore (anche comunitario ed internazionale) indica una forte sensibilità verso il problema di evitare riserve prolungate del marchio, prive di alcuna utilizzazione e quindi di alcuna evidenza sul mercato. Il rideposito effettuato successivamente al maturare del periodo di decadenza così stabilito, ancorché possa essere considerato indice della volontà di utilizzare prima o poi quel marchio, non vale a superare la sanzione della decadenza voluta dal legislatore.

La prova del mancato utilizzo di un marchio costituisce prova di circostanza negativa e, secondo l'art. 121 c.p.i., si può far ricorso a qualunque mezzo probatorio, comprese le presunzioni semplici. In tal senso, possono ritenersi idonee a comprovare il non uso le testimonianze di esperti del settore, la verificata assenza del marchio nei cataloghi dell’impresa, nei listini pubblicitari, ovvero negli abituali canali distributivi commerciali delle specifiche tipologie di prodotto.

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10/02/2017
Data sentenza: 12/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RG – 50691 –  2013
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