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Sentenze con tag: preuso

Tribunale di Brescia, 8 Giugno 2026
Preuso di marchio di marchio di fatto e tutela dello stesso
In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta il diritto all’uso esclusivo del segno da...

In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente. Anche nel caso di marchio non registrato e nei limiti del preuso il preutente può impedire l’uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi affini se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e i prodotti possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

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07/06/2026
Data sentenza: 08/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alessia Busato
Registro : RG – 3709 –  2024
Tribunale di Cagliari, 6 Aprile 2024, n. 1435/2024
Valutazione del rischio di confusione tra marchi e carattere debole di un marchio descrittivo; il preuso invalidante di un marchio successivo avvenuto tramite insegna e nome a dominio
Il rischio di confusione tra due segni deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga conto di tutti i...

Il rischio di confusione tra due segni deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti al caso di specie, da calibrare avendo a riferimento la percezione di un consumatore medio.

Debole è quel marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia tuttavia agevolmente trasparire quale prodotto contraddistingue. E' debole perché oggetto di esclusiva è solo quella parte del marchio che si differenzia dalla denominazione generica, rimanendo logicamente utilizzabile da parti di altri l'altra parte, quella che appunto richiama la denominazione generica. La "debolezza" sta nel fatto che il relativo titolare non può opporsi a che altri usino un marchio anch'esso poco distante dalla denominazione generica se questo secondo marchio, pur magari identico nella parte non distintiva, si differenzi per la parte monopolizzabile del marchio, parte che può pure essere di scarso rilievo.

In virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, anche la ditta, l'insegna e i domain names utilizzati anteriormente possono avere potere invalidante del marchio registrato successivamente: pertanto, il preuso come ditta o insegna di un segno, al pari di quello come marchio, costituisce deroga al diritto esclusivo del registrante. Nel caso di specie, la circostanza allegata da parte convenuta circa l'utilizzo dei segni attorei all'interno delle proprie insegne e nel proprio sito internet, per molti anni ed in un periodo antecedente alla registrazione del marchio, rappresenta una eccezione idonea a paralizzare la domanda di contraffazione e inibitoria dell'attrice.

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07/05/2026
Data sentenza: 06/04/2024
Numero: 1435/2024
Carica: Presidente
Giudice: Nicola Caschili
Relatore: Bruno Malagoli
Registro : RG – 3078 –  2017
Tribunale di Bari, 3 Gennaio 2025
La tutela del preuso deve tener conto della notorietà del marchio
La natura cautelare e la cognizione sommaria tipiche del procedimento cautelare adottato non consentono alcun accertamento pieno in ordine alla...

La natura cautelare e la cognizione sommaria tipiche del procedimento cautelare adottato non consentono alcun accertamento pieno in ordine alla validità o alla nullità del marchio registrato, dovendo quindi verificarsi unicamente – sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali – se sussista il fumus boni iuris della tutela invocata ai sensi dell’art. 20 c.p.i. o se tale tutela sia impedita dalla ricorrenza di elementi tali da ritenere a livello prognostico esistente un profilo di legittimità del preuso e/o di nullità del marchio.

La tutela del preuso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) c.p.i. deve essere valutata tenendo conto che il preuso con notorietà puramente locale non esclude la novità del marchio, che resta suscettibile di registrazione, ma ne consente l’utilizzo, mentre l’assenza di notorietà del preuso non è idonea a legittimare la continuazione dell’utilizzazione del marchio tenuto conto del disposto dell’art. 20 c.p.i.

La tolleranza nel consentire l’utilizzo del marchio negli ultimi anni non elide il profilo del periculum in mora, alla luce dell’assenza di prova della piena consapevolezza dell’uso del marchio.

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19/03/2026
Data sentenza: 03/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paola Cesaroni
Registro : RG – 429 –  2025
Tribunale di Firenze, 8 Giugno 2026, n. 4105/2024
Preuso di patronimico e denominazione sociale
Per invocare il preuso di un marchio, il preutente deve allegare e provare l’utilizzo del marchio non come denominazione, identificativa...

Per invocare il preuso di un marchio, il preutente deve allegare e provare l’utilizzo del marchio non come denominazione, identificativa della persona giuridica, ma come marchio, identificativo dei servizi offerti.

Non è sufficiente l’inserimento di un patronimico all’interno della denominazione, posto che ciò non implica necessariamente che quel nome costituisca proprio il segno con il quale sono proposti i servizi resi.

Peraltro, pur tenendo fermo il principio di tendenziale unitarietà dei segni distintivi, che è proprio dei marchi registrati, con riferimento all'uso di fatto dei segni distintivi va affermata la regola della loro distinta articolazione; quindi, è possibile (in astratto) che un soggetto abbia preusato un segno nella denominazione sociale, senza però aver fatto uso dello stesso segno in funzione di marchio, per contraddistinguere prodotti o servizi forniti.

L’uso di un nome proprio come denominazione sociale non è necessariamente precluso dalla precedente registrazione di un marchio che lo contiene; occorre, però, che tale utilizzo, ai sensi dell’art. 21 CPI, abbia funzione descrittiva dell’attività e non anche distintiva dei servizi offerti e sia conforme alla correttezza professionale e giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività.

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23/02/2026
Data sentenza: 08/06/2026
Numero: 4105/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 10898 –  2021
Tribunale di Roma, 21 Maggio 2020, n. 7567/2020
Legittimazione all’azione di nullità di un marchio; nullità per uso precedente del segno e decorrenza del termine per la la convalidazione
Poiché secondo l’art. 122 c.p.i. l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque...

Poiché secondo l’art. 122 c.p.i. l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, tra le parti legittimate è da annoverare anche il licenziatario del diritto di proprietà industriale.

In conformità all’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del segno (identico o simile) inficia il carattere di novità del marchio registrato successivamente qualora il primo segno abbia assunto notorietà esorbitante l’ambito meramente locale; sul punto, deve compiersi una valutazione complessiva, che tenga conto dell’ambito di svolgimento dell’attività imprenditoriale e dell'investimento pubblicitario da parte di chi invoca la tutela del preuso. La mera conoscenza del preuso di un segno da parte di chi ha successivamente registrato un marchio identico o simile non è, però, di per sé sufficiente ad integrare anche il requisito della malafede, qualora non sia fornita la prova del fatto che la registrazione del marchio sia stata operata specificamente al fine di pregiudicare le altrui aspettative di tutela ovvero con l’intenzione di approfittare dell'accreditamento presso il pubblico già conseguito dal titolare del primo segno non registrato.

Deve ritenersi preferibile l’interpretazione del disposto dell’art. 28 c.p.i. secondo la quale ai fini della convalidazione del marchio il termine quinquennale debba computarsi con decorrenza dalla data di registrazione di esso.

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21/03/2025
Data sentenza: 21/05/2020
Numero: 7567/2020
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Laura Centofanti
Registro : RG – 29855 –  2017
Tribunale di Roma, 19 Novembre 2021
Registrazione in malafede e tutela del marchio di fatto utilizzato nel settore alberghiero
I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il...

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l'uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l'automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. Il preuso di un marchio di fatto, comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.

 

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14/05/2023
Data sentenza: 19/11/2021
Registro : RG – 71283 –  2019
Tribunale di Roma, 12 Luglio 2019
Onere della prova in ordine alla notorietà del marchio di fatto a livello non puramente locale
Secondo il più moderno indirizzo dottrinale e giurisprudenziale mentre l’uso del marchio di fatto rappresenta il fatto costitutivo del diritto...

Secondo il più moderno indirizzo dottrinale e giurisprudenziale mentre l’uso del marchio di fatto rappresenta il fatto costitutivo del diritto sul segno, soltanto la notorietà non puramente locale è il presupposto costitutivo della tutela nei confronti di un successivo marchio registrato uguale o simile. Difatti, a seguito della riforma del 1992 della legge marchi, la norma dell’art. 17, oggi trasfusa nell’art. 12 del Codice della proprietà industriale, attribuisce rilievo al dato sostanziale costituito dalla preesistenza, rispetto alla data di deposito della registrazione, di parole, figure o segni già noti ai consumatori come marchi d'impresa. Non è, dunque, sufficiente un qualsiasi uso anteriore: per determinare la nullità della successiva registrazione dell'altrui marchio, il segno distintivo deve godere di una notorietà che non sia riferita in ambito territoriale ristretto. È necessaria, cioè, una notorietà qualificata, la quale è definita in negativo dal concetto di notorietà puramente locale. La migliore dottrina sottolinea al riguardo che l’equiparazione dell’uso del segno alla sua notorietà è del tutto incoerente con la ratio della norma e con l’attuale tendenza a livello mondiale a comprimere la tutela del preutente a favore di un crescente rilievo della registrazione, sicché afferma che uso e notorietà sono due concetti contrapposti e distinti. Infatti, l’uso privo di notorietà è possibile tutte le volte in cui non siano maturate le condizioni per un vero acquisto di distintività del marchio di fatto. La più recente giurisprudenza condivide tale opinione laddove afferma che il preuso di carattere generale necessita di una diffusione sistematica richiedendo la legge un quid pluris rispetto al naturale effetto di conoscenza indotto dall’uso, ovvero che la diffusione del segno sul mercato sia tale da renderlo conosciuto ad un larga parte dei consumatori interessati. [Nel caso in esame, il Collegio, rileva come la commercializzazione del prodotto contrassegnato dal marchio di fatto in diverse regioni oltre quella di produzione e tramite alcune piattaforme online costituisce un indizio della conoscenza effettiva del marchio, ma ove non si fornisca la prova che esso copre una quota apprezzabile di mercato, non è da sola sufficiente a dimostrare la raggiunta notorietà generale del marchio di fatto apposto sul prodotto in questione.]

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27/03/2023
Data sentenza: 12/07/2019
Registro : RG – 34940 –  2019
Tribunale di Torino, 28 Giugno 2019
Confondibilità tra marchio patronimico e denominazione sociale
Il nome di un collaboratore di un’azienda (per quanto noto e con funzioni rilevanti) non può essere considerato come preuso...

Il nome di un collaboratore di un’azienda (per quanto noto e con funzioni rilevanti) non può essere considerato come preuso di un segno distintivo da poter far valere nei confronti di un marchio o di una ditta successivamente registrati.

L’ipotesi contenuta nell’art. 21 c.p.i. lett. A) può essere esemplificata ideologicamente nell’esigenza di consentire l’uso di segni con funzioni descrittive di dati reali del prodotto, del produttore e dell’uso del prodotto, con il limite che subordina tali facoltà, eccezionali rispetto al diritto di esclusiva, alla circostanza che esso sia conforme ai principi della correttezza professionale ed avvenga in funzione descrittiva. Un'impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che essa utilizzi quella parola anche come marchio. Nel giudizio di confondibilità non si deve tener conto degli elementi descrittivi o generici ma solo del nucleo caratteristico e predominante, definito “cuore del segno”. Si ritiene che esso vada desunto dalla obiettiva composizione dei segni distintivi usati, con riguardo al risultato percettivo, che l’insieme degli elementi nella loro globale composizione può determinare nella clientela di media diligenza ed attenzione e che, una volta accertati gli elementi d’identità, somiglianza e diversità, si debba effettuare un giudizio finale per sintesi.  
In aggiunta, l’identità del patronimico, sebbene vi sia uguaglianza tra i prodotti commercializzati, non riguarda il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio, non essendo il patronimico, come già affermato, il cuore della ditta dell’azienda convenuta. Vi è confondibilità solo nel caso in cui vi sia appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel quid pluris che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta.

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18/01/2021
Data sentenza: 28/06/2019
Registro : RG – 11132 –  2017
Tribunale di Bologna, 29 Gennaio 2014
Confondibilità dei segni e notorietà nel preuso del marchio
Il fatto lesivo del diritto dell’attore – che, secondo il sesto comma dell’art 120, integra il criterio del forum commissi...

Il fatto lesivo del diritto dell’attore – che, secondo il sesto comma dell’art 120, integra il criterio del forum commissi delicti - è ravvisabile in tutte le ipotesi di violazione dei diritti patrimoniali attribuiti al titolare del diritto di proprietà industriale, quali, a titolo esemplificativo, gli atti di fabbricazione, commercializzazione, importazione, uso del bene prodotto in contraffazione e quelli che comunque si sostanziano nell’attuazione dell’oggetto della privativa o sono diretti a trarne profitto. (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 29/01/2014
Registro : RG – 18985 –  2013
Tribunale di Milano, 3 Gennaio 2014
Preuso di denominazione e principio di unitarietà dei segni distintivi
Il principio di unitarietà dei segni distintivi implica che l’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce...

Il principio di unitarietà dei segni distintivi implica che l'adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all'imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive. (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 03/01/2014
Registro : RG – 62095 –  2013
Tribunale di Genova, 21 Ottobre 2013
Titolarità di marchi di fatto in capo a società e associazioni sportive
Un’associazione non riconosciuta può essere titolare di un marchio di impresa, anche di fatto, e può quindi invocarne la tutela...

Un'associazione non riconosciuta può essere titolare di un marchio di impresa, anche di fatto, e può quindi invocarne la tutela anche nei confronti di società. Deve ritenersi in astratto tutelabile un marchio corrispondente ad una denominazione geografica, purchè esso non si esaurisca nella mera indicazione geografica (nel caso di specie trattasi della denominazione di una squadra di calcio, il cui nome riproduce in parte quello di una cittadina ligure).

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12/02/2017
Data sentenza: 21/10/2013
Registro : RG – 10401 –  2013
Tribunale di Torino, 11 Febbraio 2015
Tutela dei segni distintivi e danno da abuso di querela per provocato sequestro di sito internet ex art 253 c.p.p.
L’abuso di querela per il reato di cui all’art. 513 c.p. (turbata libertà dell’industria o del commercio), con conseguente sequestro...

L’abuso di querela per il reato di cui all’art. 513 c.p. (turbata libertà dell’industria o del commercio), con conseguente sequestro ex art. 253 c.p.p. del sito internet della concorrente, integra la fattispecie di cui (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 11/02/2015
Registro : RG – 23981 –  2012
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