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Sentenze con tag: principi di corretta amministrazione

Tribunale di Venezia, 3 Febbraio 2025, n. 439/2025
Responsabilità della holding di fatto e legittimazione del socio della società fallita eterodiretta
Il socio di minoranza di società fallita che abbia dedotto in giudizio le condotte illecite di una società holding di...

Il socio di minoranza di società fallita che abbia dedotto in giudizio le condotte illecite di una società holding di fatto riconducibile al socio di maggioranza, è legittimato ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 2497, co. 1, c.c. in quanto la legittimazione esclusiva del curatore fallimentare è prevista solo per la diversa azione dei creditori.

L’accoglimento dell’azione ex art. 2497 cc presuppone l’accertamento della pluralità di requisiti: (i) la sussistenza di una holding di fatto; (ii) l’esercizio, da parte di tale ente di attività di direzione e coordinamento sulla controllata; (iii) l’accertamento che le condotte denunciate costituiscano espressione di tale attività di direzione e coordinamento e siano state poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e in perseguimento dio un interesse proprio dell’ente o di soggetti terzi; (iv) l’esistenza e la quantificazione di un danno alla redditività o al valore della partecipazione sociale del socio attore, eziologicamente riconducibile a tali condotte.

La holding di fatto di tipo personale, che può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall’intento di far operare le singole società eterodirette "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato", corrispondente all’interesse della Holding. L’Holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), agisce dunque in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d'imprese. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio). In quest'ottica, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime. Non occorre, per converso, che l'attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell'opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall'holder disvelino un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate.

Le caratteristiche qualificanti l’attività di eterodirezione (che non trova una espressa definizione legislativa) non possono desumersi dalla mera gestione di diverse imprese societarie o dalla titolarità di diverse partecipazioni sociali, essendo comunque necessaria, per la realizzazione della fattispecie, la sistematicità di condotte di direzione e coordinamento. Il concetto di direzione e coordinamento costituisce, infatti, un quid pluris rispetto al concetto di controllo societario ex art. 2359 cc e non si esaurisce in esso, essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente nel flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all’interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, aventi ad oggetto momenti significativi della vita della società etero diretta. Segnatamente, l’attività di direzione consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa ossia sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali. Vi deve essere, quindi, una pluralità di atti in un contesto di sistematico e duraturo coordinamento gestionale ove il coordinamento enfatizza la pluralità degli interessi dei diversi soggetti giuridici considerati.

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03/07/2025
Data sentenza: 03/02/2025
Numero: 439/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RI – 5763 –  2020
Tribunale di Milano, 11 Ottobre 2016
Evidenza
Denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità nell’organizzazione e nella gestione dell’impresa sociale
Fermo il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, queste ultime devono comunque essere sempre ricondotte all’obbligo generale di...

Fermo il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, queste ultime devono comunque essere sempre ricondotte all'obbligo generale di diligente amministrazione ex art. 2392 c.c., il quale - oltre a richiedere l’adozione di cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste - impone altresì di ponderare l’incidenza di ogni scelta (altro…)

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17/01/2017
Data sentenza: 11/10/2016
Registro : RG – 1797 –  2016
Tribunale di Milano, 3 Ottobre 2014
Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di competenza, veridicità e chiarezza
Costituisce causa di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell’oggetto, derivante dalla violazione dei principi di competenza,...

Costituisce causa di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell'oggetto, derivante dalla violazione dei principi di competenza, veridicità e chiarezza, l’iscrizione nello stato patrimoniale – rispettivamente nelle sottocategorie “crediti” e “debiti” – di semplici attività e passività presunte, dedotte cioè dall'andamento dell'esercizio precedente e non fondate invece su rapporti contrattuali comportanti prestazioni già rese benché non ancora contabilizzate (altro…)

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03/04/2015
Data sentenza: 03/10/2014
Registro : RG – 15192 –  2013
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