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Sentenze con tag: principi di redazione del bilancio di esercizio

Tribunale di Brescia, 23 Ottobre 2026, n. 1619/2024
Impugnazione del bilancio e interesse informativo
In tema di impugnazione del bilancio di una società di capitali, l’interesse sotteso all’azione è di tipo informativo, riguardando non...

In tema di impugnazione del bilancio di una società di capitali, l’interesse sotteso all’azione è di tipo informativo, riguardando non solo i soci, ma anche i terzi interessati a una chiara e corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Ne consegue che l’attore non è tenuto a dedurre la sussistenza di conseguenze negative di tipo “patrimoniale” in senso stretto, essendo sufficiente la mera violazione dell’interesse ad una completa informazione in merito alle poste di bilancio.
Inoltre, è irrilevante, in sede di impugnativa, la circostanza che il metodo di redazione del bilancio, contrario ai principi di chiarezza e precisione, sia stato adottato in passato con il consenso o su iniziativa del socio che ha poi impugnato il bilancio. Né rileva fare appello al principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che si dia conto nella relazione degli amministratori che si adottano metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, ma non giustifica il protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

La redazione del bilancio disciplinata da puntuali norme codicistiche e integrata da principi contabili nazionali e internazionali non costituisce attività di gestione dell’impresa sottoposta alla regola della c.d. “business judgement rule”.

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18/01/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1619/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 5823 –  2021
Tribunale di Milano, 12 Marzo 2024, n. 10432/2024
Nullità della delibera di approvazione del bilancio per errato calcolo dell’ammortamento
Secondo il disposto dell’OIC 24 par. 60 “Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve...

Secondo il disposto dell’OIC 24 par. 60 “Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”, talché è l’intero costo delle immobilizzazioni e non già l’incremento di valore delle immobilizzazioni registrato nell’esercizio a fungere da base per l’applicazione dell’ammortamento [nel caso di specie, il Tribunale ha fatto discendere dalla erroneo computo degli ammortamenti e, quindi, dalla non veritiera indicazione dell'ammontare delle immobilizzazioni immateriali, la violazione del principe di chiarezza, con conseguente declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio].

In ragione del principio di continuità dei bilanci, la mancata impugnazione dei bilanci degli esercizi precedenti non esime il giudice dal valutare violazioni dei principi di veridicità che abbiano avuto ripercussioni sul bilancio impugnato rendendolo a sua volta inveritiero. Si tratterà bensì di valutazione incidentale che, come tale, non comporta la declaratoria di invalidità di quello precedente, ma si tratta di valutazione consentita sia in ragione della rilevabilità anche d’ufficio dei vizi di nullità, sia in relazione alla tempestiva rilevazione in sede di impugnazione del bilancio successivo (art. 2379 commi 1 e 2 c.c.). La mancata impugnazione, dunque, costituisce preclusione all’esercizio dell’azione, ma non impedisce la valutazione incidentale delle informazioni contenute nei bilanci precedenti non impugnati in quanto si riflettano su quelle offerte nel bilancio impugnato rendendolo a sua volta nullo.

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19/03/2025
Data sentenza: 12/03/2024
Numero: 10432/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 43792 –  2021
Tribunale di Torino, 22 Dicembre 2021
Nullità della delibera di approvazione del bilancio privo del requisito di chiarezza e informativa in merito alle operazioni con parti correlate
Il giudizio circa la liceità del bilancio non può dipendere da precedenti gestioni, mai contestate, neppure in nome della continuità,...

Il giudizio circa la liceità del bilancio non può dipendere da precedenti gestioni, mai contestate, neppure in nome della continuità, che non può legittimare una deroga ai principi di chiarezza e trasparenza. La circostanza che il bilancio d’esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante, ai fini della illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. Né giova in senso contrario fare appello al principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

Il disposto di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., applicabile anche alle s.r.l. in virtù del richiamo espresso contenuto nell’art. 2479 ter, ult. co., c.c., impedisce l’annullamento della deliberazione impugnata, ma a condizione che quella sostitutiva sia stata assunta in conformità alla legge e allo statuto della società; l’effetto che ne consegue, di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, deve quindi misurarsi con la legittimità della delibera sostitutiva, senza alcun effetto automatico.

La circostanza che la società sia ammessa a redigere il bilancio in forma abbreviata non la esonera dal rispetto dei principi generali espressi dall’art. 2423, co. 2, c.c., posti non solo a tutela del socio, ma anche di una pluralità di terzi, non indifferenti alle sorti della società. Gli amministratori devono soddisfare l’interesse del socio a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio al fine di realizzare il diritto di informazione previsto dall’art. 2423 c.c., che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, sicché sono obbligati a rispondere alla domanda d’informazione pertinente e a cui non ostino oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.

Ciascun principio racchiuso nella previsione di cui all’art. 2423, co. 2, c.c., appare dotato di una propria autonoma valenza, senza che sussista alcuna gerarchia, anche rispetto ai valori che esprime. Invero, nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2, c.c. è illecito ed è nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

La descrizione delle operazioni con parti correlate costituisce specifica voce della nota integrativa di bilancio ex art. 2427, n. 22 bis, c.c., applicabile anche nelle ipotesi di bilancio redatto in forma abbreviata. Le informazioni da fornire in base alla previsione in commento debbono poi essere integrate attraverso il principio contabile internazionale adottato dall’UE (IAS 24) e dal principio contabile OIC 12. Sono quindi parti correlate (IAS 24) le persone fisiche o le entità societarie che esercitano un controllo o comunque un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio, mentre le normali condizioni di mercato, che esonerano dall’obbligo di informativa, non attengono solo al prezzo praticato nell’operazione, ma si estendono anche alle ragioni che hanno condotto a porre in essere quell’affare con tale parte e non con altri soggetti terzi. L’esigenza di fornire informazioni in merito costituisce una declinazione del più generale principio di trasparenza del bilancio, poiché la conclusione di contratti con società collegate o controllate ovvero con persone fisiche in stretto rapporto con chi è tenuto alla redazione del bilancio può indurre il sospetto di conflitti d’interesse e di scelte di favore, non del tutto adeguate e rispondenti all’interesse della società. Le informazioni sono necessarie a fronte di operazioni che, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, sono suscettibili di orientare ed influenzare le decisioni di coloro che usufruiscono delle indicazioni ed informazioni contenute nel bilancio. Quanto alle “normali condizioni di mercato”, all’interpretazione del criterio concorrono le indicazioni di cui al principio contabile OIC 12, che indica quali elementi di valutazione non solo il prezzo, ma anche le motivazioni in base a cui si è concluso l’affare con tale controparte contrattuale piuttosto che con soggetti terzi.

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27/01/2023
Data sentenza: 22/12/2021
Registro : RG – 21088 –  2017
Tribunale di Milano, 13 Maggio 2019
La natura del versamento a titolo di futuro aumento di capitale e la sua corretta esposizione in bilancio
Il versamento a titolo di futuro aumento di capitale sociale va a costituire una riserva di capitale che può essere...

Il versamento a titolo di futuro aumento di capitale sociale va a costituire una riserva di capitale che può essere destinata solo allo scopo per la quale la somma è stata  corrisposta alla società.

A seguito della deliberazione assembleare di aumento di capitale e la sua sottoscrizione da parte del socio, il pregresso versamento dallo stesso effettuato in conto futuro aumento di capitale è finalizzato a liberare il debito così sottoscritto.

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05/12/2019
Data sentenza: 13/05/2019
Registro : RG – 63690 –  2016
Tribunale di Torino, 27 Giugno 2017
Data sentenza: 27/06/2017
Registro : RG – 28609 –  2013
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