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Sentenze con tag: procura alle liti

Tribunale di Milano, 13 Marzo 2026, n. 7780/2024
Sulla partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione
L’art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede la partecipazione personale delle parti, con l’assistenza del proprio...

L'art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede la partecipazione personale delle parti, con l'assistenza del proprio avvocato, al primo ed ai successivi incontri della procedura di mediazione. Considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ciò implica che il Legislatore abbia voluto favorire il dialogo diretto ed immediato tra le parti ed il mediatore al fine di agevolare la composizione satisfattiva della lite, la parte non può limitarsi sic et simpliciter a far comparire solo e soltanto il proprio difensore. Nondimeno, ciò non implica che tale attività non possa essere delegata ad un altro soggetto (anche al rispettivo difensore). Tuttavia, a tale fine, la parte che intenda farsi sostituire è tenuta a rilasciare un'apposita procura che contempli il potere di partecipare alla procedura e quello di disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite. Tale procura, inoltre, non può essere autenticata dal difensore, in quanto quest'attività non rientra nei possibili contenuti autenticabili, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dal difensore, ma deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale (quale, ad esempio, un notaio). La violazione di tali prescrizioni comporta che la procedura di mediazione non possa considerarsi espletata, con conseguente improcedibilità dell'azione.

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24/09/2025
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 7780/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna Bellesi
Relatore: Vincenzo Carnì
Registro : RG – 7488 –  2020
Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2024, n. 3684/2024
Procura alle liti rilasciata da società: requisiti di validità
Nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica del conferente procura alla lite in nome di...

Nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica del conferente procura alla lite in nome di società, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.

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22/06/2025
Data sentenza: 23/10/2024
Numero: 3684/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 17951 –  2023
Tribunale di Catanzaro, 18 Gennaio 2023
Sanabilità della procura inefficace e arbitrabilità delle questioni relative al compenso degli amministratori
Il vizio inficiante la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio è...

Il vizio inficiante la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio è suscettibile di ratifica e conseguente sanatoria, con effetto ex tunc, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali.

Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie insorgenti tra amministratori e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti – con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio – non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso (Cass., 20 febbraio 2015, n. 3464).

Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass., 24 settembre 2021, n. 25939).

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20/04/2023
Data sentenza: 18/01/2023
Registro : RG – 3877 –  2021
Tribunale di Milano, 21 Settembre 2021
Interruzione della prescrizione e sanatoria dei vizi della procura alle liti
La richiesta risarcitoria dell’azionista e obbligazionista bancario avanzata nei confronti dei revisori della banca per aver confidato, in sede di...

La richiesta risarcitoria dell’azionista e obbligazionista bancario avanzata nei confronti dei revisori della banca per aver confidato, in sede di acquisto delle azioni, sulle informazioni riportate nei documenti contabili e sui certificati senza rilievi rilasciati dai revisori in relazione a bilanci poi rivelatisi difformi dalla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art. 2943, ult. co., c.c. se costituisce una valida diffida ad adempiere e, quindi, costituzione in mora. È tale la comunicazione stragiudiziale trasmessa via PEC in nome e per conto del danneggiato che contenga la chiara esplicitazione della pretesa e l’inequivoca manifestazione della volontà del rappresentato di essere risarcito, nella quale siano indicati compendiosamente ma chiaramente l’evento di danno, il fatto costitutivo del diritto risarcitorio, le norme di diritto asseritamente violate, l’esatto importo del debito risarcitorio. È, inoltre, sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile anche mediante presunzioni (prima fra tutte, la circostanza che ad agire in giudizio sia stato proprio colui che aveva speso il nome del danneggiato-creditore e con citazione di contenuto corrispondente alla precedente diffida stragiudiziale).

L’art. 182, co. 2, c.p.c. è stato introdotto per consentire, in modo massimamente ampio, la sanatoria del difetto o di vizi di rappresentanza in giudizio della parte allo scopo di scongiurare il consolidarsi di invalidità processuali prive di riscontro sul piano della effettiva tutela del diritto delle parti alla difesa e al contraddittorio. Tale disposizione deve trovare applicazione anche quando la parte, a prescindere dal rilievo del giudice, opera nel senso ivi indicato, sanando l’originario vizio o difetto di procura: in tal caso, infatti, essa realizza spontaneamente e preventivamente il comportamento sanante che dovrebbe tenere a seguito della disposizione del giudice. L’elencazione degli atti in margine o in calce o in congiunzione ai quali la procura può essere (anche telematicamente) rilasciata non è tassativa, ma può estendersi a ogni altro atto di natura processuale che determini l’ingresso della parte in giudizio; in questo senso, va quindi esaminato non il nomen iuris dell’atto cui la procura spontaneamente prodotta acceda, ma il suo concreto contenuto.

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05/01/2023
Data sentenza: 21/09/2021
Registro : RG – 56280 –  2018
Tribunale di Torino, 13 Marzo 2026, n. 943/2019
Validità della procura alle liti
Si ritiene valida la procura alle liti che, sebbene manchi di una data, sia contenuta nell’atto di citazione depositato in...

Si ritiene valida la procura alle liti che, sebbene manchi di una data, sia contenuta nell'atto di citazione depositato in giudizio al momento della costituzione dell'attore in quanto si può presumere che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla costituzione in giudizio dell'attore. Infatti, ex art. 125 c.p.c., secondo comma, la procura alle liti per essere valida deve semplicemente essere rilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio dell’attore.

Non può considerarsi generica la procura alle liti che, sebbene non contenga un esplicito riferimento al giudizio per cui è stata rilasciata tramite l’indicazione delle controparti e delle domande concretamente formulate ma solo un generico riferimento al “presente giudizio”, sia fisicamente contenuta nell’atto di citazione. Infatti il riferimento contenuto nella procura alle liti al “presente giudizio” non può che essere logicamente relazionato (anche secondo un’interpretazione di buona fede) al contenuto dell’atto di citazione in cui la procura è incorporata.
Il foro esclusivo pattizio non costituisce un’ipotesi di competenza per territorio inderogabile, costituendo invece pacificamente un’ipotesi di competenza per territorio derogabile, il che esclude sia la rilevabilità d’ufficio sia la possibilità della parte di farla valere se non con la comparsa di costituzione depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione.

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09/04/2019
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 943/2019
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Luca Martinat
Registro : RG – 2884 –  2017
Tribunale di Milano, 13 Marzo 2026
Sospensiva cautelare di delibera di nomina degli organi sociali in presenza di clausola compromissoria: sulla nozione di controllo e di periculum in mora
In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell’impugnazione di una...

In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell'impugnazione di una delibera deve valutarsi avendo riguardo al deposito di istanza di nomina degli arbitri, e non alla costituzione del collegio arbitrale e men che meno allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato.

E' estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte. Pertanto, in presenza di  clausola statutaria che preveda il diritto di prelazione a favore dei consoci anche in caso di trasferimento diretto o indiretto del controllo della "società-socia", non è ravvisabile alcuna posizione di  controllo, né tantomeno trasferimento del controllo ai fini dell'operatività della suddetta clausola di prelazione, nell'ambito della "società-socia", qualora questa sia partecipata da due soci, ciascuno titolare del 50% del relativo capitale sociale, entrambi amministratori e legali rappresentanti, e uno di essi ceda la propria partecipazione.

Deve essere rigettata la domanda di sospensione di tutte le successive delibere adottate dal c.d.a. della Società che si contesta essere stato nominato illegittimamente,  per assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda.

Il requisito del periculum in mora va valutato apprezzando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente  dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione delle delibere stesse.

In caso di ricorso ex art. 700 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione e degli effetti delle deliberazioni assembleari di nomina dei componenti dell'organo gestorio e di controllo, nella valutazione del periculum in mora si deve considerare che la società come tale non è titolare di qualificate posizioni soggettive in ordine al fatto che l’organo amministrativo o di controllo siano composti da determinate persone piuttosto che da altre. Pertanto, dalla sopensione delle deliberazioni, la società non subisce alcun pregiudizio.

Viceversa il ricorrente, escluso dal voto, subisce un grave pregiudizio consistente anzitutto nel non poter esprimere il diritto di voto che gli appartiene in ragione della titolarità del 50 % del capitale sociale, diritto che, in caso di partecipazione all’assemblea, si traduce in diritto di veto, esercitabile nei limiti della buona fede. Ciò vale, rispetto alle delibere impugnate, con riferimento ai compensi degli amministratori ed alla nomina dei sindaci. In secondo luogo e soprattuto, il ricorrente ha visto e vede eliminato il proprio diritto di nominare due amministratori della società e di concorrere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del c.d.a., stabiliti per statuto in ragione della previsione del voto di lista. In terzo luogo, l’illegittima applicazione della clausola statutaria di prelazione  comporterebbe l’esclusione dell’esercizio, da parte del ricorrente, di tutti i diritti amministrativi, non solo di quello di voto. In quarto luogo l’esclusione del ricorrente dal voto implica un grave pregiudizio ai suoi diritti in vista dello svolgimento dell successiva assemblea in cui i soci sono chiamati ad assumere decisioni cruciali per il destino della società e dei loro diritti patrimoniali ed amministrativi, poiché si prospetta da un lato la vendita delle partecipazioni ad un terzo – con conseguenze in tema di patti di covendita e trascinamento – e, dall’altro, sono poste all’ordine del giorno modifiche statutarie tali da incidere in modo molto profondo sugli equilibri di governance della stessa società.

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21/10/2018
Data sentenza: 13/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 31593 –  2018
Tribunale di Milano, 13 Marzo 2026, n. 7312/2018
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 7312/2018
Carica: Presidente
Giudice: Vincenzo Perozziello
Relatore: Angelo Mambriani
Registro : RG – 24015 –  2015
Tribunale di Milano, 25 Maggio 2017
Mutui inadempimenti ad un contratto di appalto di rilevanza comunitaria
In presenza di gravi e reciproche inadempienze ad un contratto di appalto di rilevanza comunitaria e responsabilità a carico di...

In presenza di gravi e reciproche inadempienze ad un contratto di appalto di rilevanza comunitaria e responsabilità a carico di entrambe le parti, senza che sia stata accertata la prevalenza di quelle poste a carico dell’una rispetto all’altra (nel caso di specie: lacune progettuali, da un lato, e mancata predisposizione di una struttura adeguata ed efficiente, dall’altro) il contratto va dichiarato risolto per muto dissenso.

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27/07/2017
Data sentenza: 25/05/2017
Registro : RG – 25086 –  2013
Tribunale di Milano, 28 Luglio 2015
Evidenza
Tutela del marchio rinomato e registrazione in mala fede
Il monopolio conferito dai marchi, pur rinomati, costituiti da una figura comunemente legata al prodotto non può estendersi ad ogni...

Il monopolio conferito dai marchi, pur rinomati, costituiti da una figura comunemente legata al prodotto non può estendersi ad ogni altra possibile configurazione grafica della stessa figura, che per la genericità di riferimento indiretto al prodotto potrebbe anche (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 28/07/2015
Registro : RG – 75817 –  2011
Tribunale di Milano, 9 Settembre 2016
Data sentenza: 09/09/2016
Registro : RG – 27234 –  2016
Tribunale di Milano, 15 Marzo 2016
Invalidità della procura alle liti e carenza di legittimazione attiva
In caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere rivolta...

In caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere rivolta nei confronti della parte e non del difensore, la cui attività, seppur provvisoria, ha comunque determinato l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria (altro…)

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24/05/2016
Data sentenza: 15/03/2016
Registro : RG – 78733 –  2012
Tribunale di Milano, 29 Agosto 2013
Procura ad litem rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione di società in stato di liquidazione
É valida la procura alle liti rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di società di capitali...

É valida la procura alle liti rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di società di capitali prima dell'iscrizione dello stato di scioglimento della medesima società nel registro dell'imprese.

É altresì valida la procura concessa dal presidente del consiglio di amministrazione in un momento successivo all'iscrizione nel registro delle imprese dello stato di liquidazione qualora la persona del presidente coincida con quella del liquidatore, potendosi in tale caso configurarsi un'erronea indicazione della qualità di firmatario e non già (altro…)

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08/12/2013
Data sentenza: 29/08/2013
Registro : RG – 76227 –  2010
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