In materia di contratto di cessione di azienda risoltosi per inadempimento del cessionario, la corresponsione dell’equo compenso per l’utilizzo di azienda va parametrato sulla base della remunerazione del godimento dell’azienda, del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità nelle stesse condizioni in cui era al momento della stipulazione del contratto e del normale deterioramento dei beni aziendali derivanti dall’uso. Seguendo la prassi estimativa, occorre quindi determinare il compenso di un complesso di beni destinati ad un’attività imprenditoriale.
È dato di comune esperienza che un’azienda che non consente all’imprenditore di operare con una marginalità positiva non ha sul mercato un’appetibilità analoga a quella di un’azienda che è idonea a remunerare l’attività dell’imprenditore e il capitale da questi investito.
Lo scopo di lucro ex art. 73 e 73 bis l.d.a. dell'utilizzazione dei fonogrammi nei pubblici esercizi è certamente da ravvisarsi nella diffusione di musica d’ambiente in esercizi commerciali aperti al pubblico appartenenti, in gestione diretta o in franchising, a catena largamente diffusa sul territorio nazionale, la cui politica commerciale sia improntata a uniformità di presentazione e allestimento dei negozi della catena, oltre che a uniforme e capillare campagna promozionale, allo scopo di offrire e preservare una immagine unitaria dei prodotti in chiave di valorizzazione della funzione distintiva e attrattiva del relativo marchio, ancorché non vi sia diretta afferenza dell’utilizzo del fonogramma con il prodotto commercializzato (come nella cinematografia e nella diffusione radiofonica e televisiva, in cui il fonogramma diventa parte costitutiva dell’opera creativa) e neppure affinità tra il prodotto commercializzato e l’utilizzo del fonogramma (come nel caso della musica d’ambiente nel negozio di dischi).
Ai fini della violazione del divieto di concorrenza, ex art. 2390 c.c., è necessario fare riferimento all'attività effettivamente e concretamente svolta dalla società, non rilevando esclusivamente le attività enunciate all'interno dell'atto costitutivo nel contesto dell'oggetto sociale. Inoltre, il rapporto concorrenziale deve essere concreto, includendo tutti gli aspetti qualificanti delle attività imprenditoriali coinvolte, nonché attuale, ovvero se potenziale deve fondarsi sulla ragionevole e prevedibile circostanza che in futuro l'attività potenzialmente concorrenziale abbia una proiezione evolutiva tale da porla, per l'appunto, in concorrenza con la società. (altro…)
Il mancato pagamento del diritto al compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi mediante la diffusione radiofonica spettante al produttore fonografico ai sensi dell'art. 73 l.d.a. non integra (altro…)