La domanda cautelare (ex art. 2476, comma 3 c.c.) di provvisoria revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, da intendersi quale domanda diretta alla pronuncia, ante causam, di un provvedimento cautelare conservativo, idoneo cioè ad attribuire al ricorrente un’utilità strumentale (in senso ampio) rispetto a una futura azione di merito; con la precisazione che quest’ultima consiste in un’azione di responsabilità, da esercitarsi (anche qui, ex art. 2476 c.c.) proprio nei confronti dell’amministratore revocando e diretta – non anche alla definitiva revoca, dunque, ma esclusivamente – a una condanna al risarcimento del danno, per atti di mala gestio compiuti dall’amministratore medesimo. La funzione della revoca cautelare consiste, pertanto, nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione economica della società, procurando ulteriori danni. Detta tutela cautelare, dunque, non ha natura anticipatoria, vale a dire non anticipa gli effetti di una futura sentenza di merito, anche perché, stante la regola della tassatività delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.), non pare possibile dilatare l’operatività del disposto dell’art. 2476, comma 3 c.c. fino a ricomprendervi un’azione di revoca a cognizione piena. Resta ovviamente inteso che, essendosi ormai estesa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata (a seguito della riforma di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019, n.14), la definitiva revoca degli amministratori di s.r.l. può essere ottenuta proprio per il tramite del richiamato strumento di volontaria giurisdizione, sulla base peraltro di presupposti in gran parte sovrapponibili a quelli richiesti dalla cautela qui in esame.
In presenza di perdite, la copertura deve avvenire mediante l’impiego delle riserve secondo un preciso ordine che privilegia le riserve più disponibili e meno vincolate sino a quelle meno disponibili e più vincolate. Devono essere utilizzate prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo può essere intaccato il capitale. Ne consegue l’illegittimità della delibera di riduzione e ricostituzione del capitale ex art. 2482-ter c.c. adottata senza previo utilizzo delle riserve disponibili idonee a coprire le perdite.
I versamenti del socio in conto capitale, al pari della riserva da sovrapprezzo, non attribuiscono un credito esigibile verso la società, potendo essere restituiti soltanto per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione ovvero distribuiti con deliberazione dell'assemblea ordinaria, durante la vita sociale, nei casi consentiti, in presenza di riserve distribuibili. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto, in attesa di essere imputati a capitale a seguito della delibera di aumento, e sono ripetibili solo se la delibera non intervenga entro il termine convenuto dalle parti o fissato dal giudice, venendo meno la causa giustificatrice dell’attribuzione. Il finanziamento del socio genera un credito verso la società, ma la pretesa di restituzione richiede l’allegazione e la prova dei relativi presupposti, restando comunque soggetta ai limiti derivanti dalla postergazione ex art. 2467 c.c.
Integra grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini della revoca giudiziale dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c., la condotta ostruzionistica che impedisca o renda di fatto ineffettivo l’esercizio del diritto di controllo del socio, costringendolo ad agire in giudizio per ottenere l’accesso alla documentazione sociale, nonché l’alterazione delle scritture contabili, in quanto comportamenti idonei a compromettere l’affidabilità della gestione e a pregiudicare la società anche sotto il profilo delle spese legali da sostenere.
È invalida la deliberazione assembleare adottata dalla maggioranza quando il voto risulti espressione di abuso di potere, perché esercitato non nell’interesse sociale, ma al fine di ledere gli interessi del socio di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
La clausola compromissoria statutaria in materia societaria è nulla, ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, se non attribuisce a un soggetto estraneo alla società il potere di nomina di tutti gli arbitri; in tal caso la controversia è devoluta al giudice ordinario.
Lo strumento tipico che l'ordinamento accorda al socio di minoranza qualificata della spa che sia titolare di una partecipazione pari almeno al 10% al fine di ottenere la revoca giudiziale dell'amministratore è quello previsto dall'art. 2409 c.c. e non se ne possono riconoscere altri. In particolare, al socio di minoranza di spa è dato dal legislatore lo strumento di tutela per conseguire la revoca giudiziale dell'amministratore previsto dall'art. 2409 c.c., si tratta, questa, di una precisa scelta del legislatore che non ha predisposto all'interno della disciplina della spa una norma analoga all'art. 2476 co. 3, c.c. la quale riconosce al socio di minoranza della srl, oltre all'azione di responsabilità dell'amministratore, anche l'azione di revoca dell'amministratore esperibile pure in via cautelare. Il rimedio cautelare tipico accordato al socio della srl dall’art 2476 comma 3 c.c.. non è estensibile alla spa, nemmeno nel quadro attuale che vede l’apertura della tutela ex art 2409 c.c. anche alle srl.. La ratio della diversa disciplina tra spa e srl sta nella diversità del tipo delle due società di capitali; da un lato nella più intensa base personale della srl, nel più stretto rapporto fra i suoi soci e la gestione sociale che giustifica l’attribuzione a ciascun socio (al pari di ciò che si riscontra nella società di persone, art 2259 u.c. c.c.) della facoltà di chiedere la revoca dell’organo gestorio oltre che la facoltà di agire, senza sbarramenti di partecipazione sociale, per far valere la responsabilità sociale dell’amministratore; dall’altro in una più marcata struttura organizzativa retta dal principio di maggioranza della spa, dove il potere di revoca dell'amministratore sta solo in capo alla assemblea ex artt. 2383 e 2393, co 5, c.c. e non al socio di minoranza il quale, se minoranza qualificata, può attivare lo strumento di controllo previsto dall'art. 2409 c.c..
Alla revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente lo scioglimento della s.a.s., essendo applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente (altro…)
Quando il socio amministratore compie atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti ben possono costituire presupposto, oltre che della revoca per giusta causa della facoltà di amministrare, anche per l’esclusione dalla società ai sensi dell’art. 2286, co.1, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell’oggetto sociale (altro…)
Le dimissioni dell'amministratore oggetto di richiesta di revoca ex art. 2476, 3° comma, c.c. hanno come conseguenza la cessazione della materia del contendere nel giudizio di rimozione dalla carica di cui alla norma citata, restando al Tribunale la sola regolamentazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite.
La clausola compromissoria che delega ad arbitri "qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci circa l'interpretazione o l'esecuzione dei patti sociali" è valida, purché l'interesse oggetto della controversia non abbia carattere indisponibile, cioè non sia tutelato da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione automatica dell'ordinamento, svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (nel caso di specie, la clausola è stata giudicata valida in merito all'esercizio dell'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di s.a.s. ex art 2259 cc).
L' invalidità della delibera assembleare sostitutiva di una delibera nulla, a prescindere dalla sua formale impugnazione, è accertabile incidentalmente nel giudizio cautelare concernente la sospensione degli effetti della delibera invalida sostituita (nel caso di specie, senza alcuna previa informazione della riunione assembleare al socio impugnante, l'assemblea di una s.r.l. aveva deliberato la rielezione dell'amministratore unico, il quale successivamente - pur non ritualmente nominato - aveva provveduto a convocare una nuova assemblea per sostituire la delibera originaria invalida, senza che la delibera sostitutiva venisse impugnata).
Nel trust liquidatorio il trustee (anche liquidatore e socio-creditore della società disponente), il cui operato non sia soggetto a controlli – attesa la mancata nomina di un c.d. enforcer («guardiano») –, può essere sostituito in via cautelare, su ricorso ex art. 700 c.p.c. del creditore non soddisfatto, con un professionista terzo e imparziale nominato dal giudice, qualora il trustee (altro…)
La legittimazione a richiedere la misura cautelare tipica di revoca degli amministratori di s.r.l. spetta in via esclusiva ai soci e dunque non può essere esercitata dagli eredi di un socio, che siano state legittimamente esclusi - in pendenza di procedimento cautelare - ai sensi di una disposizione statutaria.