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Sentenze con tag: rinuncia

Tribunale di Bologna, 15 Marzo 2026
La denunzia ex art. 2409 c.c. può essere rinunciata: compenso dell’ispettore a carico dei denuncianti
La denunzia ex art. 2409 c.c. per il sospetto di gravi irregolarità è ammessa a tutela della società e dà...

La denunzia ex art. 2409 c.c. per il sospetto di gravi irregolarità è ammessa a tutela della società e dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati disponibili, poiché non sono diversi da quelli oggetto delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, che possono essere rinunciate o transate con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui le dichiarazioni di rinuncia agli atti dei soci denuncianti vengano accettate da tutti gli altri soci o comunque dai soci che rappresentano la maggioranza richiesta dalla legge per la rinuncia all’azione di responsabilità (o dal curatore speciale della società previa delibera dell’assemblea sociale, se non vi sono soci costituiti nel procedimento o se i soci costituiti non integrano, insieme ai denuncianti, la maggioranza necessaria) non vi è motivo di negare effetto alla volontà delle parti di estinguere il procedimento.

L’ispettore previsto dall’art 2409 c.c., da qualificarsi come ausiliario del giudice, svolge un’attività sostanzialmente istruttoria, la cui unica finalità è quella di consentire al tribunale di verificare la sussistenza delle irregolarità denunciate e di adottare i provvedimenti opportuni.

Il compenso dell’ispettore va sempre posto a carico dei denuncianti, salvi gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, e va liquidato con separato decreto secondo i criteri di cui al D.M. 30.05.2002 e non secondo la tariffa professionale.

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20/02/2026
Data sentenza: 15/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RVG – 8934 –  2023
Tribunale di Catania, 21 Settembre 2019
Nullità della delibera assembleare per violazione del diritto di informazione dei soci e requisiti di validità della delibera di rinuncia preventiva all’azione di responsabilità
Il diritto di informazione è strumentale al corretto esercizio del diritto di voto. La sua violazione comporta la nullità della...

Il diritto di informazione è strumentale al corretto esercizio del diritto di voto. La sua violazione comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio tenuto conto che in tal modo non viene consentito ai soci di desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano fornite in relazione a ciascuna posta di bilancio. In particolare il diritto di informazione è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, e ciò comporta per gli amministratori il dovere di soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio.

 

In mancanza della relazione degli amministratori sulla situazione della società di cui agli art. 2446 e 2447 da depositare con le osservazioni del collegio sindacale, la delibera assembleare è nulla per totale difetto di informazione dei soci.

 

Affinchè la rinuncia preventiva all'azione di responsabilità verso gli amministratori della società sia espressa validamente dai soci, occorre che in sede di delibera vengano specificamente indicati i fatti gestionali imputati agli amministratori e che, esclusivamente in ragione di essi, i soci deliberino di rinunciare alla conseguente azione in modo consapevole. Una generica rinuncia a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa sarebbe, dunque, inammissibile.

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02/09/2022
Data sentenza: 21/09/2019
Registro : RG – 10100 –  2012
Tribunale di Milano, 10 Novembre 2021
Principi in tema di abbandono della domanda, responsabilità dell’amministratore, efficacia probatoria delle scritture contabili
Se, dalla valutazione complessiva del comportamento processuale di parte attrice, deve desumersi la rinuncia tacita alla domanda proposta nei confronti...

Se, dalla valutazione complessiva del comportamento processuale di parte attrice, deve desumersi la rinuncia tacita alla domanda proposta nei confronti di parte convenuta, derivandosi la chiara - ancorché implicita - volontà di abbandonare la domanda stessa, si deve ritenere che l'abbandono della domanda equivale a rinuncia dell'azione che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte né l'adozione di particolari formalità, se non (nell'ipotesi di rinuncia integrale alla pretesa azionata nei confronti del convenuto) il rilascio al difensore di un mandato che gli consenta anche di disporre del diritto sostanziale.

La responsabilità dell’amministratore nei confronti della società fallita ha natura indiscutibilmente contrattuale e, quindi, una volta delineata dal Curatore la violazione, da parte del convenuto, dell’obbligo fondamentale della destinazione all’impiego sociale delle risorse derivanti dall’attività di impresa mediante prelievi ingiustificati analiticamente indicati, è onere dell’amministratore dimostrare di aver esattamente adempiuto al suo mandato, provando la destinazione specifica di ciascun prelievo.

Le scritture contabili redatte dall’organo amministrativo, ivi compresi i c.d. “mastrini” che raccolgono le annotazioni dei singoli conti corrispondenti ai diversi rapporti intrattenuti dalla società, fanno prova contro l’amministratore per il semplice fatto che ne è l’autore e che è gravato dall’obbligo specifico della loro esatta e corretta tenuta; costituiscono efficaci elementi di prova, quindi, non solo le annotazioni contabili a lui sfavorevoli ma anche le eventuali “omissioni” o erronee appostazioni, che, comunque, si traducono nella violazione dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili.

 

 

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23/05/2022
Data sentenza: 10/11/2021
Registro : RG – 13266 –  2017
Tribunale di Bologna, 17 Marzo 2020
Preliminare di cessione di quote sociali: le clausole non riproposte nel contratto definitivo si intendono rinunciate
In tema di rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, l’orientamento consolidato della giurisprudenza prevede che le pattuizioni presenti nel...

In tema di rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, l’orientamento consolidato della giurisprudenza prevede che le pattuizioni presenti nel preliminare debbano intendersi rinunciate qualora non riproposte nel definitivo.

In forza di tale principio, la clausola contenuta in un contratto preliminare di cessione di quote sociali, non riproposta nel contratto definitivo, deve considerarsi superata dalla diversa volontà espressa dalle stesse parti nell’accordo definitivo e, pertanto, del tutto priva di efficacia, ad eccezione del caso in cui venga fornita la prova di un accordo intervenuto tra le parti, volto a preservare gli obblighi contenuti nel preliminare e a garantirne la sopravvivenza dopo la conclusione del definitivo, in mancanza della quale l’assetto dei reciproci rapporti non può che essere quello risultante dal negozio concluso.

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07/04/2022
Data sentenza: 17/03/2020
Registro : RG – 2955 –  2018
Tribunale di Milano, 2 Agosto 2017
Azione di responsabilità del curatore fallimentare e opponibilità al fallimento delle rinunce e transazioni
La domanda di accertamento della responsabilità dell’amministratore verso la società (art. 2393 c.c.) introdotta dal Fallimento con l’atto di citazione...

La domanda di accertamento della responsabilità dell'amministratore verso la società (art. 2393 c.c.) introdotta dal Fallimento con l’atto di citazione può essere modificata in accertamento della responsabilità verso i creditori sociali (altro…)

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10/01/2022
Data sentenza: 02/08/2017
Registro : RG – 35401 –  2015
Tribunale di Milano, 8 Maggio 2019
Rinuncia al diritto di opzione relativo ad aumento di capitale e liquidazione della partecipazione sociale: interpretazione degli accordi tra soci
L’accordo fra soci che abbia ad oggetto la rinuncia al diritto di opzione contro il pagamento di un prezzo ha pacificamente...

L'accordo fra soci che abbia ad oggetto la rinuncia al diritto di opzione contro il pagamento di un prezzo ha pacificamente natura negoziale e pertanto il giudice deve attenersi ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. nell'interpretare detto accordo al fine di stabilire se la causa del pagamento del prezzo sia da ravvisarsi nella rinuncia al diritto di opzione e non alla liquidazione della quota in esito all'esercizio del diritto di recesso (come l'intitolazione del contratto suggeriva).

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10/12/2019
Data sentenza: 08/05/2019
Registro : RG – 25837 –  2015
Tribunale di Roma, 20 Luglio 2014
Cessazione dell’intero collegio sindacale per dimissioni e prorogatio
Onde non privare la società di un necessario organo previsto dalla legge, la rinunzia di un membro del collegio sindacale...

Onde non privare la società di un necessario organo previsto dalla legge, la rinunzia di un membro del collegio sindacale ha efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con la sostituzione ex lege del dimissionario con il sindaco supplente.

 

L’istituto della prorogatio costituisce il portato dell’interesse a garantire la continuità del collegio sindacale e, più in generale, dell’esigenza di garantire la continuità degli organi sociali impedendo l’interruzione nell’assolvimento delle loro funzioni: (altro…)

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02/02/2015
Data sentenza: 20/07/2014
Registro : RG – 6846 –  2014
Tribunale di Milano, 3 Settembre 2013
Data sentenza: 03/09/2013
Registro : RG – 12450 –  2010
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