Un’azione di regresso tra coobbligati solidali per debiti sociali (fiscali nel caso di specie) può essere accolta solo se l’attore fornisce prova certa del titolo su cui si fonda la pretesa (accordo tra le parti o documentazione inequivoca che attesti il pagamento e la ripartizione del debito). In mancanza di prova dell’accordo (anche se verbale) o di chiara riconducibilità dei pagamenti al debito societario comune, l’azione di regresso è infondata, non potendo la contumacia dei convenuti supplire alla carenza probatoria.
Il curatore del fallimento di una srl è legittimato ad esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori. Tale azione è volta ad ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale fino all’ammontare necessario a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, distinguendosi così dall’azione sociale di responsabilità, che (altro…)