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Sentenze con tag: scioglimento della società

Tribunale di Ancona, 15 Marzo 2026
Sulla nomina giudiziale dei liquidatori
L’art. 2487, II comma, c.c. prevede due tipi di intervento camerale del Tribunale: (i) il primo è per la convocazione...

L’art. 2487, II comma, c.c. prevede due tipi di intervento camerale del Tribunale: (i) il primo è per la convocazione dell'assemblea dei soci finalizzata alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione (art. 2487 comma 1 c.c.), e presuppone che vi sia un'inerzia degli amministratori dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale previsto dall’art. 2485 com ma II c.c.); (ii) il secondo intervento camerale del Tribunale è previsto per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione e presuppone un'inerzia dell'assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti (per determinazione dell'organo amministrativo o per l'intervento surrogatorio del Tribunale), dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale). Da tale ricostruzione, rispondente non solo al dato letterale e sistematico delle disposizioni richiamate, ma anche al dato teleologico della volontà del legislatore di creare una scissione tra l'accertamento giudiziale della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori al fine di garantire la prevalenza della volontà dei soci, risulta evidente che non è ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria in assenza di uno dei presupposti appena sopra citati.

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10/02/2026
Data sentenza: 15/03/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RVG – 803 –  2025
Tribunale di Napoli, 15 Marzo 2026, n. 5017/2024
Modifica dei principi di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio ad un altro
In materia di continuità dei principi di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio all’altro, la variazione di un...

In materia di continuità dei principi di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio all’altro, la variazione di un criterio di valutazione è possibile solo in casi eccezionali, che devono essere adeguatamente motivati nella nota integrativa. Pertanto, il difetto del profilo informativo del bilancio in merito alle modifiche dei criteri di valutazione adottate determina l’illegittimità del ricorso al nuovo criterio di valutazione e, dunque, l’invalidità del bilancio, perché non consente di indagare adeguatamente sull’esistenza dei presupposti per l’adozione del diverso criterio di valutazione e sull’eccezionalità o meno della modifica, in assenza di adeguata rappresentazione delle motivazioni per ricorrere alla deroga al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione e delle conseguenze che la variazione comporta sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato di esercizio.

Lo scopo consortile può essere assunto ad oggetto sociale delle società costituite secondo le previsioni dei capi III e seguenti del titolo V, come recita l’art. 2615 bis c.c., ma ciò non muta, in assenza di specifiche deroghe di legge, il regime normativo proprio del tipo sociale prescelto, per cui si applicheranno tutte le norme relative a detto tipo sociale, con la possibilità di prevedere, per statuto, in aggiunta, l’obbligo dei soci di versare contributi in danaro. Del resto, i consorzi sono organizzazioni di più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.) e la causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.

In tema di quantificazione del danno per la violazione dell’obbligo di tempestivo accertamento della causa di scioglimento, va affermato che in ipotesi di azione ex art. 146 L.Fall. nei confronti dell'amministratore ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica, dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.

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18/01/2026
Data sentenza: 15/03/2026
Numero: 5017/2024
Carica: Presidente
Giudice: Ornella Minucci
Relatore: Ilaria Grimaldi
Registro : RG – 21434 –  2012
Tribunale di Bari, 15 Marzo 2026
Scioglimento della società di capitali per impossibilità di funzionamento della assemblea
La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, di cui all’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., ricorre quando,...

La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, di cui all’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., ricorre quando, a causa di un conflitto insanabile tra soci, l’assemblea risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni e di assumere delibere essenziali per la vita della società, quali in particolare l'approvazione annuale del bilancio d’esercizio e il rinnovamento periodico delle cariche sociali.

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18/01/2026
Data sentenza: 15/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Giuseppe Marseglia
Registro : RVG – 5339 –  2023
Tribunale di Torino, 6 Maggio 2024
Data sentenza: 06/05/2024
Registro : RG – 21256 –  2023
Tribunale di Catanzaro, 25 Novembre 2021
Recesso del socio di s.r.l. ed effetti della successiva delibera di scioglimento
Per espressa previsione dell’art. 2473, co. 5, c.c., il recesso del socio è privo di efficacia se viene deliberato lo...

Per espressa previsione dell’art. 2473, co. 5, c.c., il recesso del socio è privo di efficacia se viene deliberato lo scioglimento della società. Pertanto, il socio è legittimato ad esercitare tutti i diritti connessi allo status soci, compreso quello alla consultazione, previa consegna, degli atti e della documentazione sociale. Il socio, infatti, conserva il pieno diritto di consultare i libri sociali e la documentazione relativa all’amministrazione, come riconosciuto dall’art. 2476, co. 2, c.c.

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26/04/2023
Data sentenza: 25/11/2021
Registro : RG – 5150 –  2018
Corte d'appello di Venezia, 2 Novembre 2020
Scioglimento per il decorso del termine ed estinzione della società
La scadenza del termine di durata della società è causa di scioglimento dell’ente ai sensi dell’art. 2484, n. 1, c.c....

La scadenza del termine di durata della società è causa di scioglimento dell’ente ai sensi dell’art. 2484, n. 1, c.c. e non determina la sua estinzione, imponendo piuttosto agli amministratori, ai sensi del successivo art. 2485 c.c., di procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484 c.c. salva la loro personale e solidale responsabilità per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Solo dalla cancellazione dal registro delle imprese, che ha natura costitutiva, consegue l’estinzione a norma del successivo art. 2495 c.c.

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20/04/2023
Data sentenza: 02/11/2020
Registro : RG – 2052 –  2020
Tribunale di Milano, 19 Novembre 2021
Sulla (non) abusività della delibera di scioglimento della società
La facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società previsto dall’art. 2484, primo comma, n. 6), c.c. è espressione delle...

La facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società previsto dall’art. 2484, primo comma, n. 6), c.c. è espressione delle prerogative della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), tanto che la decisione non deve essere motivata ed è sindacabile nel merito da parte dell’autorità giudiziaria solo quando si alleghi l’esistenza di una situazione di abuso del diritto.

Pertanto, la tutela giuridica della chance attribuita al socio di conseguire in futuro un diritto amministrativo non può raggiungere un’ampiezza tale da precludere il diritto della maggioranza di deliberare lo scioglimento anticipato della società.

La chance prevista dallo statuto esiste fintanto che esiste la società; non è illegittima una decisione della maggioranza di sciogliere la holding perché sostenuta da una diversa valutazione circa l’assetto e l’organizzazione della gestione della controllata, rientrando tale valutazione e scelta nell’ambito del diritto della maggioranza. [In presenza di una clausola contenuta nello statuto della holding che prevede, come nel caso di specie, (i) l’attribuzione, ad uno dei due soci, del diritto di voto per una percentuale maggiore rispetto al capitale sociale dal medesimo detenuto all’interno della società e (ii) che, al venire meno della qualità di socio del titolare di detto diritto particolare, questo si trasferisce automaticamente in capo all’altro, il Tribunale di Milano ha escluso che la delibera assembleare di scioglimento della società controllante assuma natura abusiva per il fatto di privare l’altro socio dell’aspettativa di conseguire in futuro il diritto particolare attribuito dallo statuto].

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30/09/2022
Data sentenza: 19/11/2021
Registro : RG – 39612 –  2021
Tribunale di Torino, 13 Marzo 2019
Scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale e competenza in relazione alla nomina del liquidatore.
Può essere configurata la fattispecie di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale quando sia provata l’indisponibilità di...

Può essere configurata la fattispecie di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale quando sia provata l'indisponibilità di un locale dove esercitare l’attività d’impresa e degli strumenti a tal fine necessari e la chiusura dei finanziamenti da parte del ceto
bancario.

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27/01/2020
Data sentenza: 13/03/2019
Registro : RG – 22662 –  2017
Tribunale di Milano, 12 Ottobre 2018
Dichiarazione del condebitore di adesione alla transazione e dies a quo ai fini della prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art....

La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 co. 1° c.c. integra esercizio di un diritto potestativo sostanziale esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza; il che implica che, una volta esercitato tale diritto (altro…)

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03/01/2020
Data sentenza: 12/10/2018
Registro : RG – 22826 –  2014
Corte d'appello di Brescia, 12 Marzo 2018
Il dissidio tra soci è causa di scioglimento solo se rende impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale
In una società semplice composta da due soci, il dissidio insanabile tra i consociati può configurare un’ipotesi di scioglimento ex...

In una società semplice composta da due soci, il dissidio insanabile tra i consociati può configurare un’ipotesi di scioglimento ex art. 2272, n. 2, c.c. solo qualora impedisca alla società di funzionare e perseguire l’oggetto sociale. Infatti il socio (altro…)

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11/10/2018
Data sentenza: 12/03/2018
Registro : RG – 207 –  2014
Tribunale di Bologna, 28 Aprile 2017
Data sentenza: 28/04/2017
Registro : RG – 6093 –  2013
Tribunale di Milano, 7 Dicembre 2017, n. 7877/2017
Nomina giudiziale del liquidatore, azione diretta del socio e responsabilità illimitata e solidale del socio accomodante
Il Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, nomina il liquidatore in via sostitutiva dell’organo assembleare, ai sensi dell’art. 2275 co....

Il Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, nomina il liquidatore in via sostitutiva dell’organo assembleare, ai sensi dell’art. 2275 co. 1 c.c., solo quando, a seguito dell’accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società, difetti la convocazione dell’assemblea o manchi la deliberazione della nomina (nel caso di specie il Tribunale, preso atto che la nomina del liquidatore può avvenire solo in sede di volontaria giurisdizione e che occorre quale requisito essenziale l’inerzia dell’organo assembleare susseguente all’accertamento giudiziale della causa di scioglimento, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di nomina perché formulata in sede contenziosa e non di volontaria giurisdizione e perché proposta contestualmente e non successivamente a quella di accertamento della causa di scioglimento, quando ancora l'assemblea poteva essere convocata per deliberare la nomina del liquidatore).

In caso di azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone il danno risarcibile non è il danno derivante indirettamente dalla lesione del patrimonio sociale, ma solo quello direttamente causato al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori; ciò perché la partecipazione sociale rappresenta un bene distinto dal patrimonio della società (nel caso di specie il Tribunale ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno patito dal socio a causa della mala gestio dell’amministratore perché il pregiudizio da lui subito, consistente nella diminuzione di valore della partecipazione, è una conseguenza indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore incidente in via diretta solo sul patrimonio della società).

Lo svolgimento costante di attività gestoria della società in accomandita semplice da parte del socio accomodante in violazione dell’art. 2320, co. 1, c.c. determina la sua responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

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29/08/2017
Data sentenza: 07/12/2017
Numero: 7877/2017
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 87276 –  2013
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