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Sentenze con tag: sequestro giudiziario

Tribunale di Bari, 2 Maggio 2024
I presupposti del sequestro giudiziario su azioni
Non ricorre controversia sulla proprietà o sul possesso di azioni che legittimi la concessione di un sequestro giudiziario per i...

Non ricorre controversia sulla proprietà o sul possesso di azioni che legittimi la concessione di un sequestro giudiziario per i fini di cui all'art. 670, comma 1 n. 1) c.p.c. nell'ipotesi in cui le azioni di merito preannunciate dal ricorrente o, a seconda del caso, reclamante e sottese alla richiesta di sequestro giudiziario siano la domanda di scioglimento della società mediante scissione parziale, l'accertamento della mala gestio del rappresentante della comunione ereditaria e lo spoglio della titolarità dei diritti derivanti dalla partecipazione azionaria posto che questi ultimi possono essere esercitati unicamente dal rappresentante comune in via esclusiva secondo le istruzioni della maggioranza dei contitolari.

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07/03/2026
Data sentenza: 02/05/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Raffaella Simone
Registro : RG – 12738 –  2023
Tribunale di Venezia, 8 Dicembre 2025
Iscrizione nel Registro delle Imprese e azione di rivendica di quote
L’iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente ai diritti sulle quote non ha, in generale, capacità costitutiva, ma solo funzione pubblicitaria:...

L'iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente ai diritti sulle quote non ha, in generale, capacità costitutiva, ma solo funzione pubblicitaria: il suo contenuto non forma, né, tantomeno, condizione, né, ancora, esclude gli effetti degli atti di costituzione o trasferimento dei diritti sulle quote, o delle sentenze che le riguardino. Invero, solo ex art. 2470, comma 3, c.c., in caso di più acquisti dal medesimo dante causa, l'iscrizione prioritaria segna la prevalenza, sempre ove fatta in buona fede.

Nella prospettiva della rivendica, il soggetto rivendicante è onerato dal comprovare, in modo completo, la provenienza del proprio diritto, non essendo bastevole affermare di aver acquistato dopo la data alla quale era stata accertatala proprietà di un soggetto diverso dal proprio dante causa; in particolare, è necessario provare una provenienza non viziata, ex art. 1154 c.c.

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24/02/2026
Data sentenza: 08/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 16358 –  2025
Tribunale di Bologna, 12 Novembre 2024
Azione contrattuale e sequestro giudiziario di quote sociali
Il sequestro giudiziario può essere concesso nell’ambito di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita...

Il sequestro giudiziario può essere concesso nell’ambito di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, alla luce di un’interpretazione estensiva del termine “possesso” contenuto all’articolo 670 c.p.c., ricomprendendone anche l’accezione di “detenzione”.

Di conseguenza, legittimati a chiedere il sequestro giudiziario non sono soltanto i titolari dei diritti reali, ma anche i titolari di diritti personali relativi a beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o sul possesso può sussistere anche quando si tratti di azioni personali aventi ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta.

A tal proposito è opportuno rimarcare la funzione conservativa della misura cautelare in commento, la quale è volta a garantire la fruttuosità dell'azione di merito instaurata e sotto tale profilo, quindi, può sussistere il nesso di strumentalità tra il sequestro giudiziario delle quote sociali e l’azione di merito volta al trasferimento coattivo delle stesse, sicché si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso ex art. 670 c.p.c., non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, nonché il potere del giudice di realizzare l’effetto traslativo con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.

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20/02/2026
Data sentenza: 12/11/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RI – 1394 –  2024
Tribunale di Bari, 11 Marzo 2026
Sequestro giudiziario e oggettiva opportunità della custodia o della gestione temporanea
Il sequestro giudiziario di un bene immobile o mobile, nonché di quote di società di capitali, è concedibile non solo...

Il sequestro giudiziario di un bene immobile o mobile, nonché di quote di società di capitali, è concedibile non solo quando la controversia investa la proprietà o il possesso del bene, inteso in senso lato anche quale detenzione, ma anche quando la pretesa abbia ad oggetto uno ius ad rem e l’azione di merito tenda al rilascio o alla restituzione della cosa detenuta da altri. Il requisito dell’oggettiva opportunità della custodia o della gestione temporanea non è limitato al rischio di alterazione, sottrazione o atti dispositivi, ma ricorre anche quando il giudice ravvisi, in concreto, l’esigenza di provvedere alla custodia o alla gestione del bene.

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16/02/2026
Data sentenza: 11/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Giuseppe Marseglia
Registro : RG – 13200 –  2023
Tribunale di Bologna, 11 Marzo 2026
Sequestro giudiziario di quote sociali: presupposti
Il sequestro giudiziario delle quote sociali non può essere disposto quando l’obbligo di trasferimento delle stesse non sia attualmente efficace,...

Il sequestro giudiziario delle quote sociali non può essere disposto quando l’obbligo di trasferimento delle stesse non sia attualmente efficace, in quanto subordinato all’avveramento di condizioni sospensive non ancora verificatesi.

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30/01/2026
Data sentenza: 11/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vittorio Serra
Registro : RG – 1359 –  2024
Tribunale di Brescia, 11 Marzo 2026
Sequestro giudiziario e legittimazione all’accesso alla documentazione societaria
Il diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri contabili presuppone la...

Il diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri contabili presuppone la qualità di socio in capo al richiedente. Di conseguenza, in caso di liquidazione, il sequestro giudiziario della documentazione societaria non può essere disposto in favore di chi, pur assumendo la qualità di erede del socio, non dimostri di essere titolare di un diritto attuale alla quota di liquidazione.

 

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30/12/2025
Data sentenza: 11/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelica Castellani
Registro : RG – 11367 –  2024
Tribunale di Venezia, 5 Febbraio 2025, n. 1306/2025
Data sentenza: 05/02/2025
Numero: 1306/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 4083 –  2023
Corte d'appello di Cagliari, 11 Marzo 2026, n. 72/2025
Sequestro giudiziario di quota di s.r.l. in corso di causa: regolamento delle spese del procedimento
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l’esito della...

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole

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01/12/2025
Data sentenza: 11/03/2026
Numero: 72/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Teresa Spanu
Relatore: Grazia Maria Bagella
Registro : RG – 2 –  2022
Tribunale di Milano, 11 Marzo 2026
Data sentenza: 11/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 21567 –  2023
Tribunale di Venezia, 5 Giugno 2024
Concorrenza sleale confusoria e parassitaria: presupposti, limiti e tutela dell’originalità imprenditoriale
La concorrenza sleale confusoria ricorre soltanto laddove gli elementi che siano asseritamente ripresi abbiano comunque un carattere sufficientemente distintivo, ossia...

La concorrenza sleale confusoria ricorre soltanto laddove gli elementi che siano asseritamente ripresi abbiano comunque un carattere sufficientemente distintivo, ossia consentano al consumatore di associare il prodotto o il servizio contraddistinto dal segno distintivo all'imprenditore che lo utilizza.

Quanto alla configurabilità della concorrenza sleale parassitaria, tale fattispecie consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non  tanto dei  prodotti,  quanto  piuttosto  di  rilevanti  iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente [c.d. concorrenza parassitaria diacronica] o dall'ultima e più significativa di esse [c.d. concorrenza parassitaria sincronica], laddove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'imprenditore che ha ideato la nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari - ad es. in tema di incassi, di pubblicità, di avviamento - dal lancio della novità, ovvero fino a quando tale iniziativa viene considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

La creatività, infatti, è tutelata dall'ordinamento solo per un tempo determinato, ossia fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, e il connotato dell'originalità può dirsi venuto meno nel momento in cui quel determinato modo di produrre e/ o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore e dunque il capitale impiegato nello sforzo creativo da parte dell'imprenditore che ha primariamente ideato l'iniziativa si può dire, secondo l'id quom plemmque accidit ammortizzato. L'imitazione di un'attività, dunque, che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale ma che poi si è generalizzata e spersonalizzata non è costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Le condotte parassitarie sono, pertanto, illecite in quanto costituiscono uno sfruttamento sistematico delle idee, dei mezzi di ricerca e finanziari e - più in generale - degli sforzi altrui per attrarre la clientela e conquistare una fetta di mercato.

 

 

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21/11/2025
Data sentenza: 05/06/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 9367 –  2020
Tribunale di Venezia, 11 Marzo 2026
Operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale in assenza di delibera assembleare
Nel caso di decisione assunta dall’organo amministrativo in violazione dei limiti posti dall’art. 2479, 2° comma, n. 5, c.c., ciò...

Nel caso di decisione assunta dall’organo amministrativo in violazione dei limiti posti dall'art. 2479, 2° comma, n. 5, c.c., ciò che si verifica non è tanto l'invalidità dell'atto concluso in assenza della delibera assembleare, bensì un'ipotesi di eccedenza dei poteri rappresentativi potenzialmente idonea a dare luogo all' inefficacia ed all'opponibilità dell'atto medesimo ai terzi contraenti. Unico soggetto legittimato ad eccepire la  violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza  è dunque  la società, alla quale deve correlativamente essere riconosciuto il potere di assumere "ex tunc" gli effetti dell'atto, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne consegue il difetto di legittimazione ad agire in capo al singolo socio che intenda ottenere il sequestro dei beni oggetto dell’operazione negoziale viziata, posto che il socio riveste, rispetto a tale negozio, la posizione di terzo e non può dunque far valere la violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza riservata esclusivamente alla società.

 

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21/11/2025
Data sentenza: 11/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 1559 –  2024
Tribunale di Milano, 12 Marzo 2024
Sul sequestro giudiziario di cambiali
Come noto, l’art. 670, n. 1, c.p.c. prevede che il giudice possa autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o...

Come noto, l’art. 670, n. 1, c.p.c. prevede che il giudice possa autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Il primo presupposto — ossia l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso della cosa — richiede un contrasto attuale e palese fra le parti, che presenti caratteri oggettivi, seri e concreti e non meramente soggettivi.  Tale requisito deve  essere inteso nell’accezione più ampia, atteso che, per parametrarsi ad esso, non deve farsi riferimento solamente alle azioni classiche a tutela della proprietà o del possesso (quali ad es. quelle di cui agli artt. 948 e 1140 c.c.),  ma anche alle ipotesi in cui venga fatto valere c.d. jus ad rem, ovvero quelle liti in cui non si fa valere un diritto di proprietà o il possesso  in senso stretto, ma si controverte della proprietà quale conseguenza di una decisione su un rapporto di natura obbligatoria (nel caso di specie il sequestro ha avuto ad oggetto le cambiali non ancora portate all’incasso e rilasciate per il pagamento di una parte del corrispettivo nell’ambito di un contratto di cessione d’azienda, a fronte della sopravvenuta conoscenza da parte del cessionario dell’assenza di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività relativa all’azienda ceduta e conseguente richiesta di riduzione del prezzo e risarcimento dal danno ovvero, successivamente, di risoluzione del contratto di cessione d’azienda).

Il secondo presupposto richiesto dall’art. 670, n. 1, c.p.c. è rappresentato dall’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione dei beni oggetto della richiesta cautelare, da valutarsi in relazione alla natura specifica dei beni stessi. La concessione del sequestro può risultare giustificata anche dalla sola possibilità di una modificazione della situazione di fatto, indipendentemente dal rischio di sottrazione o distruzione del bene. Nel caso del sequestro di cambiali, tale opportunità è ravvisabile nella loro agevole circolazione e, al contempo, nella loro difficile recuperabilità una volta messe in circolo

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18/11/2025
Data sentenza: 12/03/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fascilla
Registro : RG – 18394 –  2024
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