In caso di scissione della società debitrice oppignorante, per effetto della quale il bene oggetto della garanzia (nel caso di specie, una quota di s.r.l.) è assegnato alla società beneficiaria, senza che nulla sia specificato in ordine al relativo “elemento del passivo”, il pegno è opponibile a quest’ultima società in ragione della sua natura di diritto reale di garanzia, nonché del disposto dell’art. 2506-bis, co. 3, c.c., per cui la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti della società scissa nei limiti del patrimonio assegnato.
La limitazione, ex art. 2506-quater, co. 3, c.c., della responsabilità solidale sussidiaria della società beneficiaria della scissione per i debiti non soddisfatti della società scissa al “valore effettivo” del patrimonio alla prima assegnato, va riferita non al "valore contabile" del patrimonio trasferito, ma al "valore rettificato" di tale patrimonio, attribuendo alle attività valori correnti e non storici.