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Sentenze con tag: sospensione cautelare delibera assembleare

Tribunale di Napoli, 24 Giugno 2026
Sospensione cautelare dell’esecuzione di delibere aventi contenuto organizzativo
Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di...

Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di quelle che di per se stesse sono insuscettibili di materiale esecuzione, in quanto producono effetti a prescindere da qualsiasi attività esecutiva, si è soliti distinguere fra "esecutività della deliberazione" - ossia come possibilità della deliberazione di essere eseguita - ed "efficacia della deliberazione" ossia come possibilità di produrre effetti -, sicché in base ad una prima tesi, basata sul dato testuale, la norma consentirebbe solo la sospensione dell’esecuzione materiale della deliberazione; quindi la sospensione riguarderebbe solo i concreti atti esecutivi della deliberazione, se ed in quanto materialmente possibili, e non l’atto deliberativo e i suoi effetti. Secondo altra tesi, più estensiva, il termine esecuzione non farebbe riferimento alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma riguarderebbe la possibilità di efficacia della deliberazione; quindi, secondo questa tesi si dovrebbe far riferimento ai perduranti effetti della deliberazione nella vita sociale. Solo se la deliberazione avesse conseguito tutti i suoi effetti, non sarebbe più possibile la sospensione, in quanto diversamente non si avrebbe più una sospensione, ma una revoca, in via cautelare, della deliberazione asseritamente viziata. L’importanza della scelta dell’una o dell’altra soluzione è di tutta evidenza nel caso appunto di deliberazioni organizzative della vita sociale, in cui si è in presenza di deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva. Ebbene, si osserva che la deliberazione di conferma dell’organo amministrativo, ancorché già “eseguita” atteso l’insediamento del soggetto nominato, è pur sempre destinata a produrre i suoi effetti per l’intero periodo di gestione della società, per cui in astratto deve garantirsi la possibilità di assicurare una tutela cautelare al fine di evitare che un amministratore non correttamente nominato possa porre in essere atti gestori a danno della società o del soggetto impugnante. Deve quindi affermarsi l’adesione all’orientamento, prevalente in giurisprudenza, che interpreta la disposizione di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. in senso estensivo anche alla sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate, quando l’esecuzione della deliberazione mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione. Pertanto, sino a quando perdura l’efficacia della deliberazione, il provvedimento cautelare di sospensione previsto dall’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. può ritenersi astrattamente ammissibile. Analogamente con riferimento alla delibera di aumento di capitale che ha avuto esecuzione sul piano materiale. Gli effetti di una tale delibera che comporta la patrimonializzazione della società sono effetti perduranti rispetto all'organizzazione societaria ed alle correlate posizioni fra i soci, incidendo direttamente sullo stesso funzionamento degli organi dell'ente. Le delibere aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, infatti, sono suscettibili di modificare le maggioranze in seno all'assemblea ed influire, quindi, su tutte le successive decisioni assembleari. Invero, l’aumento del capitale sociale involge le scelte strategiche della stessa gestione sociale non potendo esserne confinati gli effetti al momento dell’effettiva sottoscrizione.

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31/05/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ornella Minucci
Registro : RG – 62 –  2025
Tribunale di Roma, 11 Giugno 2025
La delibera di approvazione del bilancio è insuscettibile di sospensione
In ordine all’ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che...

In ordine all'ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che riteneva possibile la sospensione, testualmente, dell'esecuzione della deliberazione solo nei casi in cui vi fosse uno iato temporale tra assunzione della delibera e sua estrinsecazione materiale all'esterno, ossia in quei casi ove fosse necessaria una vera e propria attività esecutiva, privando di tutela le delibere ritenute self executing. Invero, si è imposta un'interpretazione estensiva del concetto di esecutività tale da ricomprendervi la stessa efficacia della deliberazione, affermando la possibilità di sospendere ogni «situazione effettuale che la volontà espressa della delibera è intesa a creare». In questa prospettiva, il termine esecuzione non andrebbe interpretato come attinente alla fase materiale del deciso assembleare, ma con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell'organizzazione sociale. Tale orientamento ha trovato conforto anche a seguito dell'introduzione dell'art. 35 D. Lgs. 5/2003 che attribuisce agli arbitri il potere di sospendere, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'«efficacia» della delibera. Pertanto, sono sospendibili le deliberazione che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci, con diretta incidenza sull'organizzazione sociale. In tali casi, il provvedimento di sospensione dell'efficacia è idoneo a neutralizzare gli effetti della delibera ripristinando la situazione giuridica preesistente. Ciò implica che nel caso di sospensione di delibere di proclamazione degli eletti, così come nell'affine ambito di sospensione di delibere di nuovo amministratore, la sospensione della deliberazione sia idonea a comportare la reintegrazione nelle funzioni elettive/gestorie degli eletti/amministratori illegittimamente sostituiti. In questa prospettiva, il ripristino della situazione preesistente e quindi la restituzione dei poteri  agli amministratori revocati, contemporaneamente alla sterilizzazione, salvi gli atti già compiuti, degli effetti della deliberazione stessa, assolve pienamente alla funzione di assicurare la salvaguardia della situazione incisa della deliberazione illegittima. Per contro, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, avendo un carattere meramente ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva in senso proprio, né produce effetti sull'organizzazione sociale, risultando, pertanto, insuscettibile di sospensione.

In ordine al presupposto del periculum, la disposizione di cui all'art. 2378 c.c. richiede che il giudice proceda alla valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In altre parole, nel giudizio di necessaria comparizione rimesso al Tribunale, anche a fronte dei positivi dubbi di verosimiglianza dei motivi di invalidità della deliberazione impugnata, la sospensione deve essere negata allorché l'interesse della società alla permanenza degli effetti della deliberazione impugnata sia da ritenere prevalente sul danno che ricaverebbe il ricorrente dalla sua esecuzione.

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30/05/2026
Data sentenza: 11/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Cristina Pigozzo
Registro : RG – 22115 –  2025
Tribunale di Bologna, 24 Giugno 2026
Obbligo di appostare fondi per rischi e sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio
L’incertezza del quadro normativo, giunto a una situazione di “stallo”, non trasforma il pagamento previsto dalla legge in un evento...

L’incertezza del quadro normativo, giunto a una situazione di “stallo”, non trasforma il pagamento previsto dalla legge in un evento con scarsissime possibilità di verificazione (“remoto”), perché la sussistenza dell’obbligo può dirsi remota solo quando la contestazione dell’obbligo sia sorretta da ragioni di evidente fondatezza. Dunque, per far venir meno la necessità di appostare il fondo per rischi non è sufficiente l’incertezza, ma occorre la ragionevole certezza dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento. Inoltre, le solide condizioni patrimoniali della società e la sicura capacità di far fronte al pagamento, anche imprevisto, del contributo non hanno significativi riflessi sulle modalità di redazione del bilancio, che è nullo in tutti i casi in cui non sia possibile desumere da esso l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione cautelare dell’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che il bilancio impugnato sia viziato, per non avere appostato, in violazione dell’art. 2424 bis comma 3 c.c., un fondo per rischi in relazione al pagamento di un contributo “extraprofitti”, che costituisce evento la cui verificazione va prudenzialmente considerata più probabile del contrario. Con riferimento al periculum in mora, l’omessa appostazione del fondo per rischi determina un’inesatta (per eccesso) quantificazione dell’utile distribuibile, con la conseguenza che l’esecuzione della delibera pregiudica la società, che vede ingiustificatamente uscire risorse finanziarie dalle casse sociali, e il socio di minoranza ricorrente, che non può avvalersi della distribuzione senza accettare il bilancio che contesta. Non si può dire invece che la sospensione della delibera pregiudichi l’interesse della società, che dalla sospensione non risulta impedita in nessuna attività operativa.

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15/03/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 147 –  2025
Tribunale di Venezia, 24 Giugno 2026
La sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio
Nell’ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera...

Nell'ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., in una comparazione fra l’interesse della società a esporre all’esterno un bilancio, comunque vero, e l’interesse dell’attrice a ottenere chiarezza sul bilancio (vero) a costo di eliderlo totalmente, non può che prevalere il primo. In forza della sospensiva della delibera di approvazione del bilancio la società infatti opererebbe senza il bilancio. La sospensione della delibera sarebbe tale da esporre la società a rilevanti dubbi e riserve da parte degli operatori del mercato.

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29/10/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 15840 –  2024
Tribunale di Catania, 24 Giugno 2026, n. 814/2023
Simulazione del contratto di cessione di quota: limiti probatori
In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam [nel caso...

In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam [nel caso di specie, un contratto di cessione di quote di s.r.l.], la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l'ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2, e art. 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto. Pertanto, laddove sia la parte a dedurre la simulazione del contratto, la prova della simulazione non soltanto non può essere data per testimoni e mediante il ricorso alle presunzioni (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c.) ma, ove finalizzata a fare valere la validità di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, richiede la produzione in giudizio della controdichiarazione.

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24/09/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 814/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 4839 –  2023
Tribunale di Genova, 17 Febbraio 2024
Pregiudizio in concreto e bilanciamento degli interessi nella richiesta di sospensione della delibera impugnata
Al fine di provare la sussistenza concreta del periculum in mora necessario alla concessione della sospensione cautelare della delibera assembleare...

Al fine di provare la sussistenza concreta del periculum in mora necessario alla concessione della sospensione cautelare della delibera assembleare impugnata, il socio che agisce è tenuto a indicare quali siano gli effetti, a sé concretamente pregiudizievoli, della delibera assunta, così da consentire al giudicante, ai fini del bilanciamento di cui all’art. 2378 IV co. cc, la comparazione tra l’interesse del ricorrente alla caducazione della delibera impugnata e l’interesse sociale alla conservazione delle stesse.

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06/06/2025
Data sentenza: 17/02/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Daniele Bianchi
Registro : RG – 11992 –  2024
Tribunale di Milano, 27 Gennaio 2025
Cause di esclusione del socio di S.r.l. ed impugnazione delle relative delibere assembleari
L’esclusione del socio è possibile solo in caso di renitenza al versamento della quota di capitale da lui dovuta e...

L’esclusione del socio è possibile solo in caso di renitenza al versamento della quota di capitale da lui dovuta e all’esito del relativo procedimento (articolo 2466 c.c.), ovvero quando l’atto costitutivo lo consenta, ma in quest’ultimo caso, data la necessità di permettere ai soci di evitare la “sanzione” conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa, si richiede la previa individuazione delle ipotesi che potrebbero integrare una giusta causa di cessazione del vincolo sociale. La clausola statutaria che disciplina l’esclusione del socio, proprio per questa esigenza di consentire la verifica puntuale della ricorrenza della causa di esclusione nel caso concreto, deve quindi descrivere specificamente, a pena di nullità per indeterminatezza, la condotta suscettibile di integrarla.

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13/04/2025
Data sentenza: 27/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Daniela Marconi
Registro : RG – 34167 –  2024
Tribunale di Milano, 28 Maggio 2024
Data sentenza: 28/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 10814 –  2024
Tribunale di Genova, 9 Dicembre 2022
Data sentenza: 09/12/2022
Registro : RG – 10435-1 –  2022
Tribunale di Genova, 17 Gennaio 2023
Il periculum in mora nella sospensione dell’esecuzione della delibera assembleare
Ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare di una delibera assembleare, l’art. 2378 c.c. stabilisce che debba farsi luogo...

Ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare di una delibera assembleare, l’art. 2378 c.c. stabilisce che debba farsi luogo alla comparazione fra due situazioni di pregiudizio fra loro opposte, derivanti l’una dalla esecuzione e l’altra dalla sospensione della delibera impugnata. Tale quadro normativo sottende un generale interesse della società alla stabilità delle delibere impugnate (a prescindere dal loro contenuto), interesse che è destinato a cedere soltanto di fronte al fatto che il pregiudizio del socio (derivante dall’esecuzione della delibera) sia maggiore di quello della società (derivante dalla sospensione della stessa). In tale ricostruzione normativa non può trovare spazio un interesse in astratto della società alla legittimità di una certa categoria di delibere [nel caso di specie, quella di nomina dei liquidatori]. L’ipotetica sussistenza di tale interesse comporterebbe, infatti, che per tale categoria di delibere, verrebbe meno la necessità di operare la comparazione dettata dall’art. 2378 c.c., essendo sufficiente, per disporne la sospensione, la mera sussistenza del fumus bonis iuris, che fonderebbe al contempo l’interesse della società alla sospensiva. Ciò si pone però in diretto contrasto con la disposizione dell’articolo in esame che in nessun caso prevede che la sospensione possa essere disposta in presenza del solo fumus boni iuris, prescindendo dalla suddetta valutazione comparativa.

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22/12/2023
Data sentenza: 17/01/2023
Registro : RG – 11495 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 23 Febbraio 2023
Legittimazione all’impugnazione della delibera assembleare ed effetti della sospensiva cautelare
L’azione di annullamento delle delibere assembleari presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo...

L'azione di annullamento delle delibere assembleari presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. È pertanto privo di legittimazione attiva ad impugnare una delibera assembleare colui che non era socio al momento dell’adozione della suddetta delibera, avendo egli perso la sua qualità di socio in conseguenza di una precedente delibera di esclusione di cui sia pur stata disposta la sospensione in via cautelare in un secondo momento.

La sospensiva cautelare di una delibera assembleare non retroagisce al momento della domanda ma produce i suoi effetti soltanto a partire dalla sua concessione. Invero, unicamente la sentenza di merito determina la rimozione totale del provvedimento gravato, provocando l'eliminazione, con efficacia ex tunc, degli effetti medio tempore prodotti e con preclusione di eventuali sue reiterazioni pedisseque, in virtù dell'exceptio rei judicatae: effetti, questi ultimi, che non conseguono in alcun modo alla mera sospensione interinale. Pertanto, alla sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio deve essere ascritta la mera finalità di evitare che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso, qualora, all'esito del giudizio, egli venga confermato tale (natura conservativa), consentendo un ripristino provvisorio del rapporto societario ed evitando che la posizione di socio venga ad essere definitivamente compromessa, non solo non percependo gli utili, ma anche e soprattutto non potendo influire - cosa ancora più evidente quando si tratti, come nel caso concreto, di società di persone - sull'amministrazione e gestione della società.

Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell’art. 274 c.p.c.

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29/10/2023
Data sentenza: 23/02/2023
Registro : RG – 5120 –  2018
Tribunale di Venezia, 13 Dicembre 2022
Sospensione della delibera assembleare mediante ri-deposito dell’atto di citazione, inesistenza e nullità della delibera
La norma di cui all’art. 2378, co. 3, c.c prevede, per l’ottenimento del provvedimento di sospensione della delibera impugnata, il...

La norma di cui all’art. 2378, co. 3, c.c prevede, per l'ottenimento del provvedimento di sospensione della delibera impugnata, il deposito di un ricorso contestualmente al deposito dell'atto di citazione. Qualora l'istanza di sospensione venga avanzata mediante il ri-deposito del medesimo atto di citazione,  devono ritenersi comunque salvi gli effetti sostanziali e processuali dell’atto qualora questo contenga tutti gli elementi ed è stato anche ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, alla controparte.

La fattispecie dell'inesistenza della delibera assembleare sussiste solo quando la delibera assembleare di una società di capitali risulta assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio.

Laddove l'art. 2479-ter, co. 3, c.c. contempla, tra i casi di nullità della delibera, il difetto assoluto di informazione, tale norma si riferisce esclusivamente al difetto assoluto di convocazione. Diversamente, quando la carenza non sia “assoluta” essendovi stata convocazione, ma sussiste un deficit informativo, il vizio potrà al più portare all'annullabilità, ma non alla nullità della delibera.

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21/08/2023
Data sentenza: 13/12/2022
Registro : RG – 6506-1 –  2022
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