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Sentenze con tag: sostanziale modificazione dell'oggetto sociale

Tribunale di Ancona, 4 Marzo 2026, n. 985/2024
Affitto d’azienda, poteri dell’amministratore e azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.
In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra,...

In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra, di per sé, una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2479, co. II, n. 5, c.c., ove non sia dimostrato che l’operazione abbia determinato la cessazione dell’attività operativa della società e uno stabile mutamento del rischio d’impresa. Grava sulla società che invoca la nullità del contratto di affitto d’azienda l’onere di allegare e provare che l’operazione abbia comportato l’effettivo svuotamento dell’attività sociale e la trasformazione della società in mera percettrice di canoni, non essendo sufficiente il solo dato formale dell’avvenuto affitto dell’azienda.

L’affitto dell’azienda, in difetto di prova della cessazione dell’esercizio diretto dell’impresa, costituisce atto di gestione rientrante nei poteri dell’amministratore e non determina, di per sé, una modifica dell’oggetto sociale.

Nelle società a responsabilità limitata, agli amministratori è attribuito un generale potere di rappresentanza ex art. 2475 bis c.c., con la conseguenza che le limitazioni ai poteri rappresentativi risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, ancorché pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che sia dimostrato che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata presuppone una deliberazione assembleare che ne autorizzi l’esercizio, la cui esistenza e specificità devono essere verificate anche d’ufficio dal giudice, attenendo alla legittimazione processuale della società attrice.

In caso di esercizio di azione ex art. 2476 c.c., incombe sulla società attrice l’onere di allegare e provare le condotte asseritamente illecite dell’amministratore, il danno concretamente subito e il nesso causale, non potendo la consulenza tecnica d’ufficio supplire a carenze allegatorie o probatorie.

Non integra condotta distrattiva, ai fini della responsabilità dell’amministratore, il sostenimento di spese riconducibili all’attività sociale, ove la società attrice non alleghi e provi il carattere personale o ingiustificato degli esborsi né il loro effettivo addebito alla società.

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13/02/2026
Data sentenza: 04/03/2026
Numero: 985/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 255 –  2021
Tribunale di Torino, 7 Marzo 2017, n. 3473/2017
legittimazione passiva di società incorporante; mutamento dell’oggetto sociale di società operativa in holding pura e diritto di recesso nella s.r.l.
In base al disposto dell’art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata, né la fusione...

In base al disposto dell'art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né la fusione paritaria crea un nuovo soggetto di diritto; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Ciò implica necessariamente che, in seguito alla fusione, l’unico soggetto titolare dei rapporti pendenti sia la società risultante dalla fusione, ovvero la società incorporante nel caso di fusione per incorporazione. Ne deriva che nel caso di un processo intentato nei confronti della società incorporata, l’intervenuta fusione non determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, bensì la trasmissione “automatica” della capacità processuale in capo al soggetto risultante dalla fusione, sicché non si dà interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. proprio perché la società incorporante acquisisce la capacità processuale dell’incorporata e prosegue nei suoi rapporti “anche processuali” senza necessità di riassunzione o nuova costituzione in giudizio.

Nel caso di cambiamento di oggetto per deliberazione d’assemblea di s.r.l., il diritto di recesso ex art 2473 c.c. spetta ai soci solo nel caso in cui il mutamento rivesta carattere non formale o lessicale ma “sostanziale”, come prevede l’art. 2437 c.c. in tema di società per azioni, essendo pertanto necessario che con tale delibera si determini una sostanziale variazione delle condizioni di rischio dell’investimento.

Al fine di riconoscere il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. ciò che conta è che la delibera assembleare abbia cambiato in modo significativo l’oggetto indicato nell'atto costitutivo, senza che occorra verificare se l’operatività degli amministratori successiva alla delibera abbia reso effettivo e attuale il mutamento del settore di attività.

Il diritto di recesso per mutamento dell'oggetto sociale sorge là dove la società sia passata dall'essere operativa in un settore circoscritto, ad essere una holding c.d. pura il cui oggetto sociale consiste nell'assunzione e gestione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate. Risulta, invece, del tutto irrilevante il fatto che, a seguito della menzionata modifica statuaria, la società si sia limitata a conferire l'intera azienda ad una società interamente controllata e si sia limitata a gestire detta partecipazione, senza in concreto assumere altre partecipazioni in settori diversi da quello originario.

Non è possibile trarre dal sistema l'esistenza di un divieto generale e inderogabile al recesso parziale, che imponga al socio di esercitare il diritto in parola per l'intera partecipazione detenuta. Pertanto, il socio di una s.r.l. potrà esercitare il diritto di recesso per una parte soltanto della sua quota, salvo che ciò non risulti incompatibile con altre previsioni statutarie.

L’inerzia del socio recedente nel sollecitare la liquidazione delle quote non implica una rinuncia tacita al diritto di recesso.

 

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22/08/2017
Data sentenza: 07/03/2017
Numero: 3473/2017
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Rizzi
Relatore: Enrico Astuni
Registro : RG – 27431 –  2014
Tribunale di Milano, 20 Maggio 2016
Evidenza
Impugnazione di delibera del c.d.a. comportante trasformazione da società operativa in holding
In caso di delibere consigliari prive di per sé di immediata incidenza nell’organizzazione sociale, nei rapporti tra soci o verso...

In caso di delibere consigliari prive di per sé di immediata incidenza nell'organizzazione sociale, nei rapporti tra soci o verso i terzi, se non a seguito e in conseguenza dei successivi atti dispositivi volti all'esecuzione delle stesse, un interesse concreto all'impugnazione (altro…)

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01/10/2016
Data sentenza: 20/05/2016
Registro : RG – 56272 –  2013
Tribunale di Milano, 1 Luglio 2013
Evidenza
Affitto di ramo d’azienda e sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2479
Un contratto di affitto di ramo d’azienda riguardante l’unica attività della società viene a configurare in concreto una cessazione dell’esercizio...

Un contratto di affitto di ramo d'azienda riguardante l'unica attività della società viene a configurare in concreto una cessazione dell'esercizio diretto dell'impresa, così determinando una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci di s.r.l. (altro…)

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31/08/2013
Data sentenza: 01/07/2013
Registro : RG – 11379 –  2013
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