Nel procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota sociale ai sensi dell’art. 2473 c.c., il controllo del giudice sulla relazione dell’esperto non può estendersi a profili valutativi tecnici, salvo il caso in cui la stima risulti manifestamente iniqua o erronea ai sensi dell’art. 1349 c.c. Eventuali vizi della valutazione devono essere esaminati in sede contenziosa, restano preclusa una loro disamina in sede di volontaria giurisdizione.
Il compenso dell’esperto, quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c., deve essere liquidato dal giudice secondo le modalità previste dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di spesa processuale in senso lato.
Nell'ambito di un procedimento cautelare, la dichiarazione di adempiere e/o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del ricorso non fanno venire automaticamente meno il periculum in mora, ben potendo (altro…)
La disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), come modificato dall’art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di (altro…)
Nel giudizio tra socio di cooperativa e quest'ultima, nel quale siano stati chiamati terzi e su cui sia intervenuta rinuncia agli atti perfezionata tra l'attore e la cooperativa convenuta, non sono ammessi accertamenti di merito neppure incidentali, ma, ai soli fini della titolarità del diritto al rimborso delle spese sostenute dai terzi, è unicamente necessario verificare i rapporti processuali in termini di “causalità”, e cioè considerare la chiamata in causa dei terzi come “conseguenza” dell’iniziativa giudiziaria dell’attore, a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia preso posizione nei confronti dei terzi chiamati.
Ai sensi dell'art. 2473, comma 3°, c.c. il Tribunale provvede sulle spese relative all'esperto, determinando a carico di quale parte devono essere sopportate. Deve invece ritenersi che non rientri tra i poteri del Tribunale la liquidazione delle spese, (altro…)