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Sentenze con tag: srl

Tribunale di Roma, 1 Agosto 2026
Sospensione della delibera assembleare per conflitto di interessi circa la determinazione del compenso dell’amministratore
In tema di s.r.l., la disciplina dell’impugnativa di delibera assembleare ex art. 2479 ter c.c. elimina ogni riferimento alle categorie...

In tema di s.r.l., la disciplina dell’impugnativa di delibera assembleare ex art. 2479 ter c.c. elimina ogni riferimento alle categorie della nullità/annullabilità e costruisce regimi differenti in ragione della gravità del vizio, ricomprendendo nella "assenza assoluta di informazione" anche l’ipotesi di assenza di convocazione.
Lo strumento della sospensione cautelare opera con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione ed alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell’organizzazione sociale, richiedendo la valutazione comparativa del pregiudizio ex art. 2378, comma 4, c.c.. Sebbene agli amministratori spetti il diritto soggettivo perfetto a un compenso, la cui determinazione in difetto di previsione statutaria spetta all’assemblea, sussiste il vizio di conflitto di interessi ex art. 2479 ter c.c. ove la delibera sia idonea a ledere l’interesse della società anche in via di mera potenzialità lesiva. Il compenso reca un danno alla società se è fissato in misura irragionevole — valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell’impresa, da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione — costituendo la manifesta irragionevolezza il discrimine che consente il vaglio giudiziale; il conflitto dannoso sussiste, in particolare, nella misura in cui la quantificazione abbia natura retroattiva oltre il periodo della prescrizione quinquennale, allorché è senz’altro interesse della società far valere l’effetto estintivo del diritto insito nella prescrizione. [Nella specie, il Tribunale ha sospeso l’efficacia della delibera assembleare che aveva attribuito all’amministratore un compenso e un’indennità di fine rapporto sproporzionati e retroattivi per sedici annualità dalla costituzione della società, oltre il periodo di prescrizione, generando un debito insostenibile].

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25/08/2026
Data sentenza: 01/08/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Cristina Pigozzo
Registro : RG – 30021 –  2025
Tribunale di Bari, 5 Giugno 2024
Sulla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali e la concessione del sequestro conservativo
Il presupposto per l’applicabilità della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali è che i primi abbiano posto in essere...

Il presupposto per l'applicabilità della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali è che i primi abbiano posto in essere delle condotte che siano state inosservanti degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e che quest'ultimo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In tale prospettiva, in fase cautelare, ai fini della concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., dovrà essere analizzata la sussistenza del fumus boni iuris paventato in termini risarcitori ed inteso quale riscontro della probabile esistenza di condotte depauperative del patrimonio sociale sotto il solo profilo oggettivo.

Il pagamento del compenso di un amministratore quando la società si trovi in situazione di deficit irreversibile effettuato prima del pagamento di altri debiti aventi posizione poziore quali, primo tra tutti, quello di Agenzia delle Entrate e degli enti di previdenza ed assistenza, è un pagamento preferenziale effettuato prima del pagamento di debiti di grado superiore che andavano soddisfatti con precedenza, così procurando un danno al patrimonio sociale ed ai suoi creditori. Costituiscono altresì condotte pregiudizievoli l'erogazione, da parte dell'amministratore, di somme a titolo di prestito personale a un dipendente senza garanzie di restituzione, ove incompatibile con le condizioni finanziarie della società, nonché l'erogazione di finanziamenti o investimenti in favore di una società controllata che versi in una situazione debitoria grave e di conclamata insolvenza, in assenza di elementi idonei a giustificare ragionevolmente l'operazione e di garanzie di restituzione.

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25/08/2026
Data sentenza: 05/06/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Assunta Napoliello
Registro : RG – 2279 –  2024
Tribunale di Bari, 7 Agosto 2025
Sul diritto del socio che partecipi alla gestione societaria di richiedere informazioni e documenti
Se è vero che solo “[i] soci che non partecipano all’amministrazione” possono esercitare il diritto di controllo sugli atti e...

Se è vero che solo “[i] soci che non partecipano all'amministrazione” possono esercitare il diritto di controllo sugli atti e sulla gestione societaria ex art. 2476 co. 2 c.c., è altrettanto vero che la partecipazione del socio istante ad una o più frazioni della gestione societaria non gli impedisce di richiedere informazioni e documenti per le frazioni alle quali è rimasto estraneo.

L’approvazione come socio dei bilanci societari in assemblea non postula la necessaria conoscenza da parte dello stesso delle singole movimentazioni bancarie operate dal legale rappresentante pro tempore e l’approvazione di un bilancio in sede di consiglio di amministrazione da parte di un consigliere di amministrazione non preclude allo stesso di chiedere non solo documenti inerenti alle spese e alle entrate della società di altri anni, ma anche quelli dell’anno coincidente con l’esercizio a cui si riferisce il bilancio approvato per esercitare quella vigilanza, anche postuma, che spetta a ciascun componente del consiglio di amministrazione.

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05/07/2026
Data sentenza: 07/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Michele De Palma
Registro : RG – 1912 –  2025
Tribunale di Perugia, 7 Giugno 2025
S.r.l.: il diritto di ispezione del socio esige accesso diretto ai documenti sociali, rendendo la consegna parziale inidonea a estinguere il contenzioso
In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto...

In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto soggettivo pieno di informazione e consultazione della documentazione sociale, contabile, fiscale e amministrativa, da esercitarsi secondo buona fede e nel rispetto del corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Tale diritto comprende l’accesso diretto ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione nel luogo in cui essi sono custoditi, nonché la facoltà di estrarne copia a proprie spese, e si estende a tutta la documentazione ragionevolmente necessaria al controllo della gestione e nella materiale disponibilità giuridica della società. Ne consegue che non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere quando la società abbia soltanto trasmesso parte dei documenti richiesti, senza assicurare l’effettiva consultazione diretta degli atti.

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06/06/2026
Data sentenza: 07/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Monaldi
Registro : RG – 1591 –  2025
Tribunale di Bari, 21 Settembre 2026
Data sentenza: 21/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Assunta Napoliello
Registro : RG – 11955 –  2022
Tribunale di Brescia, 8 Febbraio 2024, n. 3446/2024
Il progetto di bilancio, come compito gestorio, è attribuito al c.d.a. nella sua collegialità
In materia di s.r.l., l’art. 2475, ultimo comma, c.c. riserva espressamente la redazione del progetto di bilancio al consiglio di...

In materia di s.r.l., l'art. 2475, ultimo comma, c.c. riserva espressamente la redazione del progetto di bilancio al consiglio di amministrazione. Dunque, in caso di amministrazione pluripersonale, quel compito gestorio viene attribuito al consiglio di amministrazione nella sua collegialità e non è derogabile.

Ove il progetto di bilancio sia stato redatto e approvato solo dal presidente del consiglio di amministrazione, deve concludersi che il progetto di bilanciosia inesistente, in quanto soltanto apparentemente proveniente dal consiglio di amministrazione, ma in realtà non riferibile all’organo gestorio. Conseguentemente, la delibera assembleare, che abbia approvato quel bilancio, deve essere ritenuta nulla per mancanza dell’oggetto.

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21/04/2026
Data sentenza: 08/02/2024
Numero: 3446/2024
Carica: Presidente
Giudice: Carlo Bianchetti
Relatore: Davide Scaffidi
Registro : RG – 8641 –  2022
Tribunale di Brescia, 21 Settembre 2026
Il diritto d’informazione del socio di S.r.l.: presupposti e responsabilità
Il diritto di informazione riservato al socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. richiede che quest’ultimo per esercitare il proprio...

Il diritto di informazione riservato al socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. richiede che quest'ultimo per esercitare il proprio diritto debba necessariamente precisare la natura dei documenti e delle informazioni richieste.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2215 bis, 2° comma, c.c., qualora i libri (e gli altri documenti) siano formati e tenuti con strumenti informatici, questi devono essere resi consultabili in ogni momento per gli usi consentiti dalla legge, fra i quali deve ritenersi compreso quello accordato al socio dall'art. 2476, 2° comma, c.c.

In ogni caso, resta fermo che l’eventuale uso improprio (da parte del socio o del terzo) delle informazioni acquisite trova adeguato rimedio nella (sempre eventuale) responsabilità risarcitoria del soggetto responsabile dell’illecito, qualora effettivamente sussistente.

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08/03/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Raffaele Del Porto
Registro : RG – 11535 –  2024
Tribunale di Ancona, 3 Luglio 2024
Presupposto per la nomina di un esperto ex art. 2473 c.c.
La procedura prevista dall’art. 2473 c.c. presuppone che fra le parti non sia in contestazione la validità e l’efficacia del...

La procedura prevista dall'art. 2473 c.c. presuppone che fra le parti non sia in contestazione la validità e l'efficacia del recesso ma sussista tra i soci receduti e la società disaccordo esclusivamente sulla determinazione delle quote; disaccordo da intendersi, concettualmente, come come assenza di intesa o divergenza sul valore della partecipazione del socio, come è dimostrato dal riferimento espresso all'art. 1349 co. 1, c.c. che consente di assumere il meccanismo apprestato dall'art. 2473, co.3, c.c., sotto la generale figura dell'arbitraggio, a mezzo del quale si affida al terzo la determinazione dell'oggetto del contratto al fine di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto.

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01/03/2026
Data sentenza: 03/07/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RVG – 4450 –  2023
Tribunale di Ancona, 21 Settembre 2026
Revoca del rappresentante comune di quote di s.r.l.
Il mandato collettivo può essere revocato da tutti i comunisti ovvero da uno solo ma, in quest’ultimo caso, esclusivamente in...

Il mandato collettivo può essere revocato da tutti i comunisti ovvero da uno solo ma, in quest'ultimo caso, esclusivamente in presenza di una giusta causa ex art. 1727 c.c.

Sussiste giusta causa in tutti i casi in cui circostanze obiettive rendono pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto.

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01/03/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Willelma Monterotti
Registro : RG – 1199 –  2024
Tribunale di Milano, 1 Agosto 2025
Iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell’amministratore ex art. 2468, comma 3, c.c.: limiti del sindacato del conservatore
In tema di iscrizione nel registro delle imprese della nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata, il Conservatore,...

In tema di iscrizione nel registro delle imprese della nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata, il Conservatore, nell’ambito del sindacato previsto dall’art. 11 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, può ritenere idoneo, quale atto di nomina, la dichiarazione di designazione proveniente dal socio titolare di un diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., purché conforme allo statuto sociale, senza che sia necessaria una ulteriore delibera assembleare, dovendosi ritenere tale designazione espressione di una volontà sociale previamente cristallizzata. In tal caso, l’iscrizione nel registro non è censurabile ove sia effettuata su istanza del soggetto designato, corredata dall’atto di designazione, rientrando essa nel perimetro del controllo formale e di legalità cui è tenuto l’ufficio del registro, restando ogni ulteriore contestazione sull’interpretazione dello statuto e sulla validità sostanziale della nomina riservata alla sede contenziosa.

 

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17/11/2025
Data sentenza: 01/08/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RI – 12920 –  2024
Tribunale di Cagliari, 21 Settembre 2026
Sul periculum in mora nel sequestro giudiziario di quote di S.r.l.
Nell’ambito di una controversia concernente la proprietà delle quote di S.r.l., ai fini della concessione del sequestro giudiziario ex art....

Nell'ambito di una controversia concernente la proprietà delle quote di S.r.l., ai fini della concessione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. delle stesse devono sussistere entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quest'ultimo deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo dell’opportunità, intesa come mera potenzialità del verificarsi di situazioni idonee a pregiudicare l’attuazione del diritto controverso e deve ritenersi sussistente qualora i soggetti che detengono la disponibilità dell’intero patrimonio sociale rivestano, al contempo, la qualità di amministratori. Tale circostanza, infatti, rende astrattamente possibile un nocumento importante alle ragioni della controparte, che, nella pendenza del giudizio, ben potrebbe vedere le proprie pretese lese da condotte distrattive del patrimonio sociale.

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15/11/2025
Data sentenza: 21/09/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gaetano Savona
Registro : RG – 6477 –  2023
Tribunale di Venezia, 4 Dicembre 2025, n. 1878/2025
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.: sui confini tra responsabilità per danno diretto e indiretto
Non compie un illecito gestorio che cagioni un danno diretto ai creditori (rilevante ex art. 2476, co. 7 c.c.) nella...

Non compie un illecito gestorio che cagioni un danno diretto ai creditori (rilevante ex art. 2476, co. 7 c.c.) nella forma tipica della stipula in frode l'amministratore che stipuli un contratto di appalto laddove la società non goda di particolare floridezza e l'esecuzione dell'appalto rallenti per poi cessare, ciò non essendo sufficiente a dimostrare che l'amministratore potesse essere consapevole all'atto della stipula del contratto che esso non avrebbe potuto essere onorato. Realizza viceversa un danno indiretto ai creditori (rilevante ex art. 2476, co. 6 c.c.) l'amministratore che prelevi indebitamente somme dalle casse sociali nel corso dell'esecuzione del contratto, ponendo così in essere atti di depauperamento del patrimonio della società, in tal modo resa incapiente e quindi impossibilitata a pagare i suoi debiti.

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21/09/2025
Data sentenza: 04/12/2025
Numero: 1878/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 16674 –  2023
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