Laddove la richiesta di chiamata a chiarimenti del C.T.U. o di rinnovazione dell'accertamento peritale si fondino su ragione di carattere tecnico, esse costituiscono una sollecitazione di un potere officioso e discrezionale del giudice, che quest'ultimo può esercitare in ogni momento ed anche quando la causa sia già stata trattenuta in decisione.
Il requisito della sufficiente descrizione dell'invenzione riguarda le modalità di esposizione delle sue caratteristiche e del suo funzionamento, che devono essere riportate in modo "sufficientemente chiaro e completo perché un esperto possa attuarla".
L'impossibilità di ottenere l'effetto tecnico dichiarato nel brevetto non è un profilo che attiene alla sua nullità per insufficiente descrizione bensì per carenza di attività inventiva.
Il requisito della sufficiente descrizione dell'invenzione non richiede che si riportino puntualmente tutti gli aspetti del trovato, ma che essa sia formulata in maniera tale da consentire al tecnico medio di realizzare l'invenzione anche integrando il contenuto del brevetto con le conoscenze generali che devono intendersi note a qualunque tecnico del settore considerato.
Il requisito dell'applicazione industriale attiene alla mera possibilità di fabbricare e utilizzare l'oggetto dell'invenzione nel settore dell'industria e non all'effettivo raggiungimento da parte dell'invenzione degli scopi a cui è preordinata.
Il brevetto relativo ad un modello di utilità è atto a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli, consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Rilevano, pertanto, ai fini della disciplina, le disposizioni poste nella Sezione V del Capo II del Codice di proprietà industriale, e, tra queste, l’art. 86 c.p.i. che opera per i modelli di utilità il rinvio alle disposizioni contenute nella sezione IV del Capo II, in ordine ai requisiti di validità del brevetto (tra gli altri, agli artt. 46 c.p.i. “Novità”, 48 c.p.i. “Attività inventiva”, 51 c.p.i. “Sufficiente descrizione”). In particolare, il requisito della sufficiente descrizione previsto dall’art. 51 c.p.i. può ritenersi ricorrente allorché sia possibile riprodurre l’invenzione sulla base degli insegnamenti presenti nella descrizione senza l’impiego di alcuno sforzo creativo da parte dell’esperto del ramo.
L'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di rivendica di un brevetto, ex art. 118 c.p.i., spetta all'attore.
La privativa brevettuale deve possedere - tra l'altro - il requisito della sufficiente descrizione, per poter (altro…)
Ai sensi dell'art. 86, comma 1, c.p.i. "le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità in quanto applicabili", con la conseguenza che in materia di nullità dei brevetti per modelli di utilità avrà rilevo l'art. 76, comma 1, c.p.i. ai sensi del quale il brevetto è nullo: a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi (altro…)
Non ha alcuna rilevanza giuridica il fatto che nel corso del dibattito tecnico di un giudizio di contraffazione di brevetto, il titolare di un brevetto abbia formulato un set di rivendicazioni emendate e le abbia sottoposte al Giudice, ma solo in via subordinata e senza alcuna rinuncia al testo delle rivendicazioni come concesse (altro…)
Il giudizio nazionale di nullità di una frazione di privativa brevettuale europea deve avvenire con riferimento alle norme convenzionali che trovano applicazione nel procedimento di rilascio e di opposizione avanti all’EPO, in tal senso (altro…)
Il requisito della sufficiente descrizione è integrato ove per il tecnico medio del ramo l’attuazione dell’invenzione non richieda ulteriori complesse indagini e sperimentazioni, ma solo attività di routine. Le eventuali irritualità dell’espletamento della consulenza tecnica determinano la nullità solo ove procurino una violazione concreta dei diritti di difesa.
Ove venga dichiarata la nullità del brevetto ed in altra sede ritenuta la contraffazione, considerata l'efficacia "ultra litem" della sentenza che dichiara in via diretta la nullità del brevetto (la quale vincola anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi estranei alla controversia in cui è pronunciata) ciò può dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce (altro…)
Integra un episodio di predivulgazione rilevante ai fini dell'art. 46 c.p.i. solamente quella divulgazione generalizzata ed aperta a qualsiasi interessato o al vasto pubblico; non costituisce per contro divulgazione la presentazione di (altro…)
L'invenzione soddisfa i requisiti di cui all'art. 51 c.p.i. (sufficiente descrizione) quando il tecnico del ramo possa attuare tale invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni. (altro…)