L’art 2426 comma 1 n. 1) c.c. stabilisce come regola generale che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e solo in presenza di specifici presupposti, indicati al n. 3) del medesimo articolo, ovvero quando l’immobilizzazione alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il n. 1), allora va iscritta a tale minore valore.
Deve ritenersi ammissibile un'azione risarcitoria nei confronti della società proposta da parte di un socio che lamenti di aver subito un pregiudizio per effetto dell'illegittima approvazione di una delibera assembleare, anche in ipotesi di nullità (altro…)