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Sentenze con tag: trasformazione

Tribunale di Milano, 28 Gennaio 2025
Causa di scioglimento S.a.s. e trasformazione in S.r.l.
Lo stato di scioglimento di una società, determinando una nuova fase di esecuzione del contratto sociale diretta alla definizione dei...

Lo stato di scioglimento di una società, determinando una nuova fase di esecuzione del contratto sociale diretta alla definizione dei rapporti giuridici facenti capo all’ente attraverso la liquidazione, è una situazione reversibile.

Lo stato di scioglimento, se non superato con il venir meno della specifica causa che h determinato lo scioglimento, apre la fase di liquidazione, con ampia discrezionalità dei soci, nelle società di persone, di derogare allo schema procedimentale liquidatorio stabilito dalla legge a tutela dei creditori sociali e dei soci in vista dell’eventuale riparto finale di liquidazione.

In tema di S.a.s., qualora sia spirato il termine semestrale, di cui all’art. 2323 c.c., senza che i soci siano riusciti a modificare l’atto costitutivo (inserendo in società altro socio accomandatario in grado di assumere la carica di amministratore), la società si viene a trovare in fase di scioglimento per l’impossibilità di conseguire il suo oggetto sociale ex art 2272, comma 1, n. 2 c.c..
Ciò non di meno, l’amministratore provvisorio (anche di nomina giudiziale) può convocare l’assemblea per consentire ai soci, alternativamente, di nominare il liquidatore sociale, ovvero di superare la causa di scioglimento proponendo talune deliberazioni (ad esempio, la trasformazione della S.a.s. in S.r.l.).

L’eventuale trasformazione di una S.a.s in S.r.l. comporta la modifica della tipologia e regime giuridico dell’ente collettivo. Pertanto, una eventuale causa di scioglimento di una S.a.s. ben potrà essere superata, per volontà dei soci, mediante la legittima deliberazione di una trasformazione della società di persone in S.r.l., adottata con il consenso della maggioranza dei soci previsto dall’art. 2500-ter c.c.

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22/06/2025
Data sentenza: 28/01/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RVG – 14392 –  2024
Tribunale di Milano, 1 Agosto 2022
Revoca della delibera di trasformazione e diritto di recesso
Anche a seguito dell’iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese deve ritenersi legittima l’adozione di una delibera che...

Anche a seguito dell’iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese deve ritenersi legittima l’adozione di una delibera che disponga, nell’ambito dell’art 2437 bis c.c. o art. 2473 c.c., la trasformazione uguale e contraria a quella che ha suscitato l’esercizio del diritto di recesso del socio. Ciò preclude ex lege l’esercizio del diritto di recesso, ovvero lo rende inefficace se già esercitato, venendo meno il presupposto legittimante ovverosia la modificazione del contratto sociale che consente al socio che non vi ha prestato il consenso di uscire dalla compagine sociale.

L’art. 2437 bis c.c. concede alla società novanta giorni dall’emanazione della delibera che legittima il recesso del socio per revocarla. Non è consentito limitare questo spatium deliberandi invocando l’interferenza di una norma, l’art. 2500 bis c.c., che ha natura affatto differente e meramente processuale, impedendo la caducazione di un atto invalido di trasformazione e prevedendo, a fronte di un atto di trasformazione eventualmente invalido, una tutela non reale, ma solo risarcitoria.

La facoltà per la società di revoca della delibera che ha legittimato il recesso del socio non incontra limiti nelle disposizioni normative se adottata con le forme necessarie e si applica anche alla delibera di trasformazione nel senso che la società può sempre nuovamente trasformarsi nel tipo precedentemente abbandonato e, se ciò avviene nel termine di 90 giorni di cui all’art 2437 bis, co. 3, c.c., determina ex lege l’inefficacia sopravvenuta del recesso, il quale, seppur legittimamente esercitato, diviene inefficace.

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24/04/2023
Data sentenza: 01/08/2022
Registro : RG – 14691 –  2020
Tribunale di Napoli, 7 Aprile 2021
Evidenza
Opposizione dei creditori alla trasformazione eterogenea
L’opposizione dei creditori alla trasformazione ex art. 2500 novies c.c., in deroga alla previsione generale di cui all’art. 2500 comma...

L’opposizione dei creditori alla trasformazione ex art. 2500 novies c.c., in deroga alla previsione generale di cui all’art. 2500 comma 3 c.c., differisce gli effetti della trasformazione eterogenea al decorrere dei 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti. Pertanto, la delibera di trasformazione è sottoposta alla condizione sospensiva della mancata opposizione da parte dei creditori. L’effetto sospensivo originato dalla presentazione dell’opposizione dei creditori non si produce laddove consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
La ratio del rimedio dell’opposizione dei creditori deve essere interpretata alla luce della natura prettamente modificativa della trasformazione, che non realizza alcun effetto novativo né di successione tra enti. Se quindi la trasformazione per il principio di continuità dei rapporti giuridici come enucleato nell’art. 2498 c.c. consente la continuazione dell’originaria attività dell’ente, con il medesimo patrimonio, ne consegue che il pregiudizio dedotto dal ceto creditorio va provato sulla base di un concreto pericolo di pregiudizio delle proprie ragioni sulla base di circostanze specifiche adeguatamente comprovate, non potendosi genericamente dolere dell’adozione di un modello societario più debole sotto il profilo della conservazione del patrimonio oppure per la perdita di un regime di responsabilità più vantaggioso per i creditori. Il fondamento dell’opposizione ex art. 2500 novies c.c. deve quindi essere ravvisato nella esigenza di conservazione della consistenza della garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio della società trasformanda.  Non vi è dubbio che il creditore possa lamentare una riduzione delle legittime aspettative di soddisfazione delle sue ragioni a causa del mutamento delle regole di governo e amministrazione o di salvaguardia del patrimonio della forma organizzativa di arrivo rispetto a quella rivestita dall’ente al momento della concessione del credito.

Il riconoscimento della trasformazione eterogenea come modificazione del contratto sociale consistente nel passaggio da un tipo ad un altro sancisce il definitivo superamento del limite dell’omogeneità causale ostativo alla trasformazione di enti non societari, liberalizzando il cd. mutamento “di scopo o di ente” idoneo a consentire ad organizzazioni che non hanno causa societaria a trasformarsi in società e viceversa.

La peculiarità della novella legislativa è stata quella di legittimare l’ampliamento della regola della continuità dei rapporti giuridici oltre il campo strettamente societario, superando consolidate posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto.

Se allora la trasformazione realizza unicamente un mutamento della componente strutturale della fattispecie (societaria o meno) che può determinare anche un cambiamento dello scopo (da mutualistico a lucrativo, o da lucrativo a non lucrativo, a seconda dei casi), il pregiudizio patrimoniale dedotto dai creditori opponenti non può essere incentrato nel mero mutamento della disciplina conseguente alla trasformazione, dovendosi accertare se effettivamente la modifica delle regole di governo incida sulla garanzia patrimoniale del debitore.

Infatti, fermo restando che l’opposizione ha natura contenziosa dando origine, come nel caso in esame, ad un processo di cognizione nel quale occorre valutare la fondatezza dell’atto oppositivo, la legittimazione all’opposizione deve essere riconosciuta in caso di pericolo di pregiudizio, che deve essere motivato e valutato nel caso concreto, senza bisogno di provare che dalla trasformazione conseguirà un danno effettivo al creditore.

Il secondo comma dell’art. 2500 novies c.c., infine, con l’esplicito richiamo all’ultimo comma dell’art. 2445 c.c. come riformato, prevede che il tribunale possa rimuovere l’impedimento alla piena efficacia della trasformazione qualora ritenga che non sia fondato il “pericolo di pregiudizio” o rilevi che sia stata prestata idonea garanzia.

 

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02/04/2022
Data sentenza: 07/04/2021
Registro : RG – 6811 –  2016
Tribunale di Napoli, 8 Settembre 2020
Evidenza
Nullità della delibera di approvazione del bilancio e inefficacia della intervenuta trasformazione di una società cooperativa in s.r.l.
Compete alla società, e non al suo fallimento, la difesa nei giudizi che hanno come oggetto la forma giuridica esposta...

Compete alla società, e non al suo fallimento, la difesa nei giudizi che hanno come oggetto la forma giuridica esposta nell’ordinamento non essendo rapporti che, ex se, coinvolgono pretese esecutive dei creditori. Infatti, gli organi sociali – in costanza di fallimento – non si estinguono, come non si estingue la stessa società che permangono medio tempore durante la liquidazione concorsuale.

Per quanto riguarda la legittimazione attiva nelle ipotesi di trasformazione eterogenea, il fallimento subentra, quale rappresentante dei creditori di cui all’art. 2500 novies c.c. in caso di inerzia della massa, laddove l’iniziativa di questi ultimi può configurarsi. Quando la società fallita è stata evocata correttamente in giudizio e il Fallimento è intervenuto aderendo all’iniziativa del creditore facendola propria, vi è una conseguente perdita di legittimazione nel corso del giudizio del soggetto creditore.

Una società consortile nasce al fine di mettere in comune i costi e le spese che devono sostenere i singoli consorziati per lo svolgimento della propria attività commerciale. Pertanto, le previsioni statutarie e regolamentari impongono necessariamente la copertura dei costi in capo ai soci. Sottrarsi a tale obbligo di contribuzione significa non raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio con lo stravolgimento dei principi di redazione contabile, abdicando allo scopo mutualistico che dovrebbe animare la compagine consortile con una palese violazione delle previsioni statutarie e regolamentari. In tal senso, la delibera di approvazione del bilancio è affetta da nullità per illiceità dell’oggetto, in quanto lo stesso risulta redatto in contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 2423 e 2423 bis c.c. e con i principi contabili applicabili, per il fatto che non rappresentava in modo veritiero e la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Anche in pendenza di procedure di concordato preventivo i costi di gestione devono essere ribaltati sui soci, permanendo la natura consortile della società.

Quanto alla delibera di trasformazione di una società cooperativa in una società di capitali a finalità lucrativa, ai sensi dell’art. 2500 novies c.c., tale trasformazione eterogenea deve ritenersi inefficace – con conseguente caducazione della deliberazione dell’assemblea straordinaria con cui è stato adottato il nuovo testo dello statuto sociale – nel caso in cui pregiudichi in modo estremamente grave le ragioni creditorie.
In particolare, si evidenzia che il regime dell’opposizione ex art. 2500 novies c.c. opera anche in caso di trasformazione di società lucrativa in società consortile: da provarsi caso per caso a cura del creditore opponente, la diversa finalità di gestione del patrimonio sociale potrebbe tradursi in un aggravamento delle condizioni di rischio del credito.

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08/02/2022
Data sentenza: 08/09/2020
Registro : RG – 13141 –  2018
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2019
Trasformazione e sopravvenuta limitazione della responsabilità
In caso di trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita semplice, i soci illimitatamente responsabili la cui...

In caso di trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita semplice, i soci illimitatamente responsabili la cui responsabilità, per effetto della trasformazione, divenga limitata al valore della partecipazione, rispondono non solo illimitatamente dei debiti anteriori alla trasformazione, ma anche solidalmente dei medesimi ex art. 2291 c.c. (altro…)

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27/01/2020
Data sentenza: 25/10/2019
Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2018
Annullabilità della delibera di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata e di approvazione del nuovo statuto della società approvata a maggioranza
A norma dell’art. 2500-bis c.c., è preclusa la dichiarazione di invalidità dell’atto di trasformazione di una società in accomandita semplice...

A norma dell’art. 2500-bis c.c., è preclusa la dichiarazione di invalidità dell’atto di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata a seguito del perfezionamento degli adempimenti previsti dall’art. 2500 c.c.; di conseguenza, la tutela reale (altro…)

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15/07/2018
Data sentenza: 25/01/2018
Registro : RG – 7715 –  2016
Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2015
Trasformazione e danno da illecita prosecuzione dell’attività
La trasformazione di una snc in srl, quand’anche fondata su una relazione di stima errata in eccesso, non è ex se...

La trasformazione di una snc in srl, quand’anche fondata su una relazione di stima errata in eccesso, non è ex se suscettibile di cagionare un danno ai creditori in quanto il patrimonio della società rimane lo stesso, fosse esso sopravalutato o meno. (altro…)

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09/07/2015
Data sentenza: 30/01/2015
Registro : RG – 21293 –  2013
Tribunale di Milano, 31 Ottobre 2013
Preliminare di vendita di quote di s.r.l. trasformata
Il pagamento, anticipato e a titolo di intero prezzo, per la cessione futura di quote, oggetto di preliminare di vendita...

Il pagamento, anticipato e a titolo di intero prezzo, per la cessione futura di quote, oggetto di preliminare di vendita di cosa altrui, di una s.r.l. trasformata, alla s.n.c. trasformanda non attribuisce, in alcun modo, la qualità di socio, ancorché di fatto, al promissario acquirente. Pertanto, (altro…)

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21/12/2013
Data sentenza: 31/10/2013
Registro : RG – 40032 –  2012
Tribunale di Milano, 14 Agosto 2013
Evidenza
Sospensione cautelare dell’annullamento di azioni, opponibilità di limitazioni al trasferimento delle azioni non risultanti dal titolo, decadenza dall’impugnazione della delibera di aumento di capitale
L’operazione di annullamento dei certificati azionari di una s.p.a. oggetto di trasformazione, strettamente connessa alla delibera di trasformazione, non può...

L'operazione di annullamento dei certificati azionari di una s.p.a. oggetto di trasformazione, strettamente connessa alla delibera di trasformazione, non può essere oggetto di sospensione in via cautelare quando la declaratoria di invalidità dell'atto di trasformazione è preclusa ai sensi dell'art. 2500 bis c.c. in seguito alla sua iscrizione nel registro delle imprese. (altro…)

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09/09/2013
Data sentenza: 14/08/2013
Registro : RG – 43273 –  2013
Tribunale di Milano, 6 Novembre 2012
Sequestro conservativo sui beni dell’amministratore per danni da trasformazione e da mero indebitamento
Non può dirsi operazione produttiva di danno la trasformazione (nel caso di specie, da s.n.c. a s.r.l.) non incidente sul...

Non può dirsi operazione produttiva di danno la trasformazione (nel caso di specie, da s.n.c. a s.r.l.) non incidente sul patrimonio della società trasformata. In particolare, la mancata stima di una passività, tenuto conto che tutto il patrimonio della società trasformanda è passato alla società trasformata, non cagiona, di per sé, un danno inteso come diminuzione patrimoniale. Viceversa, (altro…)

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24/05/2013
Data sentenza: 06/11/2012
Registro : RG – 60175 –  2012
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