La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa si determina, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La lettera e la ratio della norma si concretano da un lato, nell’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall’altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli alti soci. Per converso, laddove la controversia non coinvolga alcuna questione relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia alla competenza del Giudice non specializzato. La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell’investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell’impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori – investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che hanno ad oggetto la partecipazione azionaria rientrano nel novero di quelle devolute al Tribunale delle imprese. Benché invochi la violazione dell’art. 2358 c.c., la domanda di accertamento della validità o meno di contratti di finanziamento collegati all’acquisto azionario introduce una controversia che non ha come precipuo oggetto un rapporto di natura societaria tra socio e società (nemmeno in considerazione di un ruolo semplicemente finanziario del socio), ma unicamente la sussistenza o l’insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali agli acquisti azionari e non può pertanto reputarsi appartenente alla competenza per materia del Tribunale delle Imprese. Le domande di accertamento di nulla dovere in conseguenza della nullità del contratto di finanziamento ex art. 2358 c.c. non rientrano nella competenza funzionale del foro fallimentare e ben possono essere coltivate in sede ordinaria.
Per quanto concerne il criterio strettamente territoriale, in punto di riparto della competenza ratione loci tra le varie Sezioni Specializzate, soccorre il criterio generale di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 168/03, a tenore del quale la competenza del singolo Tribunale per le Imprese ricomprende tutte le cause che, in base agli ordinari criteri di collegamento disciplinati dal codice di rito e dalle eventuali leggi speciali, rientrerebbero nel territorio della regione di appartenenza della Sezione Specializzata (o nel territorio del distretto di Corte d’Appello, nelle ipotesi di Sezioni Specializzate ubicate in Tribunali non aventi sede in capoluoghi di regione): di qui la necessità di individuare il foro nella specie competente in relazione a tutti i possibili concorrenti criteri rilevanti in base alle norme che regolano i rapporti tra Tribunali Ordinari in relazione alla domanda proposta nell’atto introduttivo. Successivamente occorrerà verificare l’appartenenza della causa al novero delle materie relative ai rapporti societari di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 o l’eventuale connessione della medesima a una causa appartenente a tale elencazione, operando sulla scorta della qualificazione delle domande attoree come effettuabile alla luce delle prospettazioni contenute nell’atto introduttivo: unicamente al ricorrere di una di tali ipotesi si avrà la traslazione della competenza avanti al Tribunale delle imprese, mentre in caso contrario la competenza a conoscere della causa dovrà rimanere radicata avanti al giudice dotato di competenza territoriale e funzionale in base alle norme di legge previste per i giudizi appartenenti ai Tribunali Ordinari.
In particolare, con riferimento alle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" occorre la necessaria ricorrenza di un legame diretto dell’oggetto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del c.d. petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio: occorre che l’oggetto della pretesa attorea sia direttamente costituito dalla partecipazione societaria, oppure che l’accertamento giudiziale attivato con l’esercizio dell’azione implichi conseguenze sulla titolarità di quote o su diritti connessi, alterando la situazione proprietaria, o comunque impingendo l’assetto della società, così coinvolta nella vertenza. In altri termini, la controversia deve attenere in via diretta e immediata a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno, ossia inerenti alla persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci; tale inerenza non può ritenersi verificata se la vicenda societaria rileva unicamente in via incidentale ed indiretta come nel caso di una azione di un terzo finalizzata ad accertare l’avvenuta ripartizione di attivo patrimoniale residuo tra gli ex soci di una società posta in liquidazione e poi cancellata ed estinta. E’ evidente che tale giudizio ha per oggetto il mero fatto storico dell’avvenuto riparto di residuo attivo tra i soci all’esito della liquidazione e non è finalizzato alla verifica in sé di un rapporto sociale o di una partecipazione sociale, bensì soltanto all’accertamento di un diritto di un creditore, terzo rispetto alla società, a procedere a esecuzione forzata rispetto agli ex soci della stessa; non mira ad incidere direttamente su un rapporto societario o un diritto inerente a una partecipazione sociale, vertendo soltanto sull’an dell’avvenuta ripartizione di attivo residuo a seguito dell’approvazione del bilancio di liquidazione; né consiste nel dirimere una quaestio facti controversa consistente nell’avvenuta estinzione di un rapporto societario.
Le controversie aventi ad oggetto atti negoziali compiuti da una società in accomandita semplice (Sas), anche se poi trasformata in Srl, non rientrano nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. La competenza si determina, infatti, in base al petitum sostanziale e alla causa petendi riferiti alla forma giuridica esistente all’epoca dei fatti, rimanendo irrilevante, ai fini del riparto di competenza ratione materiae, la successiva trasformazione in società di capitali.
Si ha competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 del D. Lgs. 168/2003 e 134, comma 1, lettera a) del C.p.i., laddove, sulla base della domanda cautelare proposta, la concorrenza sleale interferisca con l’esercizio di diritti di proprietà industriale.
Le domande risarcitorie relative alla responsabilità dell’organo amministrativo di una s.r.l., sia pure con riferimento ad una carica ricoperta senza formale investitura, rientrano nell’ambito della previsione dell’art. 3 lett. a) del d. lgs. 168/2003 laddove riserva alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa le azioni da chiunque promosse contro i componenti dell’organo amministrativo. Afferma, al riguardo, la suprema corte che “Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall'altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma.” ( Cass. 2.8.2018 n. 20441).
La figura dell’amministratore di fatto delineata dalla giurisprudenza presuppone l’esercizio di attività di gestione dell’impresa continuativa e sistematica con autonomia decisionale e funzioni operative esterne di rappresentanza di cui sono indici sintomatici l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nei rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti attraverso il conferimento di deleghe o di ampie procure generali ad negotia in settori nevralgici dell’attività di impresa e la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria nell’inerzia costante e nell’assenza abituale dell’amministratore di diritto.
Ove non impugnata, la transazione stipulata tra l'amministratore e la società preclude l'esercizio di qualsiasi azione risarcitoria, anche a titolo di ripetizione di indebito, nei confronti dello stesso amministratore, anche ove siano avanzate censure di conflitti di interesse sull'operato dei soggetti coinvolti.
L' azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è quindi di competenza del Tribunale delle Imprese.
E’ infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva (altro…)
In tema di responsabilità della società emittente per diffusione di informazioni mendaci in occasione di aumento di capitale sociale, l'espressa invocazione di una responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. quale presupposto di una responsabilità ex art. 2049 c.c. della società è idonea a radicare la competenza del tribunale delle imprese.
La richiesta di nomina di liquidatore di Srl a norma degli artt. 2487 ss. c.c. rientra tra i procedimenti camerali involgenti società di capitali devoluti alla competenza del Tribunale delle Imprese. (altro…)
Sussiste la competenza per territorio esclusiva ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di imprese per le controversie in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, ivi inclusa l'istanza cautelare volta ad ottenere l'accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale. (altro…)
Un ricorso ex art. 702 c.p.c. avente ad oggetto un impegno della resistente ad acquistare quote di una società a responsabilità limitata, corredato da un impegno ad eseguire i finanziamenti “ da parte dei soci” deve ritenersi di competenza del tribunale delle imprese. Pertanto il ricorso, in ragione della esclusiva competenza del giudice monocratico nel procedimento previsto da tale norma, deve essere dichiarato inammissibile.
La violazione del divieto di concorrenza statutario comporta una lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell’azione di risarcimento dei danni, la quale è diretta a far valere la responsabilità dell’amministratore, per la violazione di un dovere (il non fare concorrenza) inerente la sua carica. Pertanto, la relativa azione deve essere qualificata come azione di responsabilità nei confronti di un componente dell'organo amministrativo rientrante tra le controversie di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. 168/2003.