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Sentenze con tag: valore di liquidazione

Tribunale di Ancona, 11 Novembre 2024
Recesso del socio e determinazione del valore della quota nelle s.r.l.: presupposti per la nomina del terzo arbitratore
Il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., è ipotizzabile solo nel caso di...

Il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., è ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum dovuto al socio a titolo di liquidazione della quota. Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3 c.c., data la sua evidente natura non contenziosa, può essere promosso – tanto dal socio receduto, quanto dalla società – solo se non sussiste conflitto tra le parti relativamente alla legittimità del recesso; l’art. 2473, comma 3 c.c. presuppone, infatti, un mero «disaccordo» unicamente sul valore della partecipazione del socio. Ciò è confermato, in maniera inequivocabile, anche dell’espresso riferimento all’art. 1349 c.c. contenuto nell’art. 2473, comma 3 c.c. (“...si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349”). Detta norma consente chiaramente di sussumere il meccanismo apprestato dall’art.2473, comma 3 c.c. sotto la generale figura dell’arbitraggio, a mezzo del quale si affida al terzo la determinazione dell’oggetto del contratto, secondo lo schema del mandato, al fine di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto. Di conseguenza il provvedimento di nomina di un perito, ai fini di liquidare la quota di un socio di una società a responsabilità limitata previsto dall'art. 2743 c.c., riveste natura di atto di volontaria giurisdizione privo dei caratteri di decisorietà e definitività. Infatti, non riveste il primo carattere poichè la stima della quota effettuata dal perito non ha alcun carattere decisorio tra le parti in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, essa si risolve in una misura che ancorché coinvolga diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale; dovendosi a ciò aggiungere l'ulteriore considerazione che l'art. 2743 c.c. richiama l'applicazione dell'art. 1349 c.c., comma 1, che stabilisce che se la determinazione effettuata dal terzo è manifestamente erronea od iniqua, la determinazione è effettuata dal giudice e che consente quindi un controllo giurisdizionale su di essa. Non riveste, poi, il carattere della definitività poichè il provvedimento di accoglimento dell'istanza, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.

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16/05/2026
Data sentenza: 11/11/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RVG – 3964 –  2024
Tribunale di Venezia, 29 Maggio 2023
Il procedimento ex art. 2473, co. 3, c.c. per la determinazione del valore della partecipazione del socio escluso
Il riferimento all’art. 1349, co. 1, c.c., contenuto nell’art. 2473 c.c. esplicita l’intendimento del legislatore di rimettere la determinazione del...

Il riferimento all’art. 1349, co. 1, c.c., contenuto nell’art. 2473 c.c. esplicita l’intendimento del legislatore di rimettere la determinazione del valore della partecipazione societaria – nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo – non già alla decisione del giudice, ma al contratto tra socio e società, avente ad oggetto la liquidazione della quota il cui contenuto viene stimato da un terzo (l’arbitratore), il quale, quindi, concorre alla formazione e all’integrazione del contenuto del negozio.

L’esperto deve procedere con equo apprezzamento e la vincolatività delle determinazioni dallo stesso raggiunte può essere esclusa solo ove se ne accerti la manifesta iniquità o erroneità. Solo nel caso di impugnazione ex art. 1349 c.c. per manifesta iniquità o erroneità della determinazione dell’arbitratore vi potrà essere l’intervento sostitutivo del giudice, chiamato, da un lato, all’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima del terzo, e dall’altro, alla nuova determinazione, sostitutiva di quella dell’esperto-arbitratore.

La procedura di cui all’art. 2473, co. 3, c.c. ha natura esclusiva e non è consentito al socio escluso o receduto adire direttamente l’autorità giudiziaria mediante l’instaurazione di un ordinario processo di cognizione piena per la determinazione del “giusto valore di liquidazione” senza il rispetto delle procedure di cui al citato art. 2473 c.c.

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11/11/2023
Data sentenza: 29/05/2023
Registro : RG – 1306 –  2023
Tribunale di Milano, 29 Dicembre 2016
Giusta causa di recesso dell’accomandante e valore di liquidazione della quota
Sussiste una giusta causa di recesso dell’accomandante qualora l’accomandatario ponga in essere comportamenti in violazione dell’obbligo di correttezza e lealtà...

Sussiste una giusta causa di recesso dell’accomandante qualora l’accomandatario ponga in essere comportamenti in violazione dell’obbligo di correttezza e lealtà tra soci (altro…)

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04/01/2022
Data sentenza: 29/12/2016
Registro : RG – 79106 –  2014
Tribunale di Genova, 13 Novembre 2013
Evidenza
Rinuncia preventiva al diritto di recesso ex art. 2437 c.c. Manifesta iniquità o erroneità della determinazione del valore della quota da parte dell’esperto. Pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’art. 2437 c.c. il diritto di recesso in capo al socio di società per azioni non può essere esercitato...

Ai sensi dell’art. 2437 c.c. il diritto di recesso in capo al socio di società per azioni non può essere esercitato se il socio abbia concorso, esprimendo voto favorevole in assemblea, all’adozione della decisione legittimante il recesso ovvero (altro…)

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24/02/2014
Data sentenza: 13/11/2013
Registro : RG – 3231 –  2011
Tribunale di Milano, 2 Settembre 2013
Evidenza
Recesso del socio e impugnazione della determinazione del valore ai sensi dell’art. 2437-ter ult. co.
Dopo la riforma societaria il recesso del socio di s.p.a. deve essere considerato, per il socio di minoranza dissenziente rispetto...

Dopo la riforma societaria il recesso del socio di s.p.a. deve essere considerato, per il socio di minoranza dissenziente rispetto a vicende sociali significative, come una ipotesi di disinvestimento alternativa alla cessione delle azioni sul mercato. In quest'ottica, secondo una lettura costituzionalmente orientata (altro…)

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06/09/2013
Data sentenza: 02/09/2013
Registro : RG – 19602 –  2011
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