L’art. 2437-ter, sesto comma, c.c. consente al socio che intenda contestare la determinazione del valore delle partecipazioni operata dall’organo amministrativo ai fini dell’esercizio del diritto di recesso di adire l’autorità giudiziaria, chiedendo la nomina di un esperto. La norma presuppone dunque che l’organo amministrativo abbia riconosciuto una determinata delibera come potenzialmente idonea a determinare il recesso dei propri soci e abbia provveduto nelle forme di legge alla stima delle azioni di cui è titolare il socio recedente. Essa, tuttavia, deve ritenersi applicabile in via analogica all’ipotesi in cui l’organo amministrativo non abbia riconosciuto la legittimità del recesso del socio e provveduto alla stima delle azioni, poiché in tal caso il Tribunale può, ancorché in via incidentale e senza efficacia di giudicato, procedere ad una deliberazione sulla legittimità del recesso esercitato dal socio.
Le categorie catastali hanno la funzione di attribuire un valore fiscale ad ogni porzione di edificio che possa creare reddito, ma non sono idonee a introdurre alcuna presunzione legale di valore nei rapporti tra privati, posto che la loro cogenza attiene solo all'ambito strettamente fiscale. Ne deriva che la scelta del perito (altro…)
L'accertamento della manifesta iniquità o erroneità della valutazione dell'esperto nominato ex artt. 2473 e 2473-bis c.c. ha natura contenziosa, richiedendo (altro…)