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Sentenze con tag: videosharing

Tribunale di Milano, 15 Febbraio 2019
Evidenza
Il fornitore di servizi di hosting è responsabile della violazione del diritto d’autore che deriva dalla pubblicazione di link a contenuti protetti se viola il dovere di diligenza. Obbligo di monitoraggio su specifici contenuti.
La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore...

La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore ha natura illecita se tali collegamenti sono effettuati in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare. Negli stessi termini (altro…)

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26/02/2019
Data sentenza: 15/02/2019
Registro : RG – 33124 –  2012
Tribunale di Roma, 1 Ottobre 2019, n. 693/2019
Il fornitore di servizi di hosting con ruolo attivo non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Dir. 2000/31 e dall’art. 16 D.Lgs. 70/2003 e la sua responsabilità deve essere accertata ex art. 2043 c.c.
Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di...

Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c..

Il gestore della piattaforma sarà sottratto dai benefici di irresponsabilità nel caso in cui la sua attività si configuri in un’assistenza consistente nell’ottimizzazione dei contenuti digitali ed abbia contribuito all’editing del materiale lesivo degli interessi tutelati all’interno della rete internet.

Non potrà essere esclusa la responsabilità del gestore della piattaforma tutte le volte in cui questo venga messo a conoscenza dell’illiceità dei dati trasmessi, dovendo quest’ultimo rispondere nel caso in cui non si sia prontamente attivato per la rimozione o disattivazione dei contenuti ma abbia proseguito nella fornitura degli strumenti per la continuazione della condotta illecita. La conoscenza effettiva, in qualsiasi modo acquisita, anche autonomamente, farà sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del provider. La conoscenza effettiva dell’illecito non necessita dell’indicazione specifica di ogni URL per la localizzazione delle opere abusivamente pubblicate in quanto lo stato della tecnica attuale consente al provider di identificare i contenuti illeciti sulla base del titolo delle opere audiovisive.

Il danno subito dal titolare dei diritti autorali andrà determinato sulla base del criterio di stima del prezzo del consenso.

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31/01/2019
Data sentenza: 01/10/2019
Numero: 693/2019
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro : RG – 23732 –  2012
Tribunale di Roma, 15 Luglio 2016
Evidenza
Il fornitore di servizi di hosting che compie attività di organizzazione e promozione dei contenuti caricati dagli utenti non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Direttiva 2000/31 e dall’art. 16 D. Lgs. 70/2003
Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell’ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento...

Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell'ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dettagliata, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità.

Il gestore della piattaforma (altro…)

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21/09/2018
Data sentenza: 15/07/2016
Registro : RG – 6515 –  2011
Tribunale di Roma, 5 Ottobre 2016
Evidenza
L’uso a fini commerciali di opere audiovisive di terzi esclude l’applicabilità delle eccezioni ai diritti autorali previste dagli articoli 65 e 70 legge diritto d’autore ed è qualificabile come atto di concorrenza sleale
Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le...

Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA. (altro…)

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14/09/2018
Data sentenza: 05/10/2016
Registro : RG – 15310 –  2012
Tribunale di Roma, 27 Aprile 2016
Evidenza
Il fornitore di servizi di hosting che svolge un ruolo attivo nell’ottimizzazione dei contenuti non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Direttiva 2000/31 e dall’art. 16 D. Lgs. 70/2003
Non è applicabile il regime di limitazione della responsabilità previsto dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE al fornitore di servizi della...

Non è applicabile il regime di limitazione della responsabilità previsto dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE al fornitore di servizi della società dell’informazione che anziché limitarsi alla fornitura di servizi di hosting passivo consente una facile e svariata scelta con una semplice consultazione di migliaia di filmati non causalmente immessi dagli utenti ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie. Un sistema così avanzato ed in continua evoluzione è del tutto incompatibile con la figura del semplice hosting e rappresenta invece un sofisticato content-provider, una sofisticata organizzazione di sfruttamento pubblicitario dei contenuti immessi in rete.

L’effettiva conoscenza della natura illecita dei dati memorizzati e trasmessi, farà sorgere in capo all’ISP una responsabilità civile e risarcitoria. Con “effettiva conoscenza” si intende la conoscenza in qualunque modo, anche autonomamente, acquisita pure in assenza di un intervento delle autorità competenti o di una specifica diffida proveniente dal titolare dei diritti sui contenuti illecitamente diffusi.

Il danno da abusiva riproduzione di estratti di opere televisive va quantificato secondo il criterio di stima del c.d. “prezzo del consenso”, da intendersi come il prezzo che il titolare dei diritti lesi avrebbe richiesto nel caso specifico per l’uso delle proprie opere.

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13/09/2018
Data sentenza: 27/04/2016
Registro : RG – 24716 –  2012
Tribunale di Torino, 31 Maggio 2026, n. 342/2018
La responsabilità delle piattaforme di videosharing per il caricamento di contenuti in violazione del diritto d’autore
Non sussiste in capo al titolare di una piattaforma di videosharing alcun obbligo di preventivo vaglio dell’effettiva titolarità dei diritti...

Non sussiste in capo al titolare di una piattaforma di videosharing alcun obbligo di preventivo vaglio dell’effettiva titolarità dei diritti d’autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video sullo spazio di memoria a loro messo a disposizione; l’unica ipotesi di responsabilità ipotizzabile in capo al titolare della piattaforma concerne i casi in cui lo stesso sia informato (anche ab origine) dell’illiceità del contenuto dei video caricati; sussiste infatti, in questa evenienza, responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale allorquando il provider, pur specificamente informato, non abbia rimosso i files segnalati dal legittimo titolare del diritto d’autore violato, ovverosia allorquando non venga adempiuto un obbligo specifico di vigilanza a posteriori, sorto a seguito di apposita segnalazione o diffida.

Il titolare della piattaforma non perde il suo carattere neutrale rispetto ai contenuti caricati, ai fini dell’applicabilità delle deroghe di responsabilità previste dagli artt. 16 e 17 D.Lgs. 70/2003, per il solo fatto di attuare operazioni volte alla migliore fruibilità della piattaforma e dei contenuti in essa versati, attraverso -ad esempio- il caso tipico della indicizzazione o dei suggerimenti di ricerca individualizzati per prodotti simili o sequenziali, ovvero quello altrettanto tipico dell’inserzione pubblicitaria e dell’abbinamento di messaggi pubblicitari mirati; in tal caso le clausole di deroga di responsabilità continuano ad operare poiché ci si trova nell’ambito di espedienti tecnologici volti al miglior sfruttamento economico della piattaforma, e non già innanzi a un’ingerenza sulla creazione e redazione del contenuto intermediato; solo se il fornitore di servizi Internet manipola o trasforma le informazioni o i contenuti trasmessi o memorizzati diviene un c.d. hosting attivo e sussiste la piena responsabilità civile secondo le regole comuni.

Al fine dell’attivazione del controllo a posteriori in capo all’ISP è necessaria una diffida specifica contenente gli indirizzi compendiati in singoli url (uniform resource locator), che permettono di identificare in modo univoco un video presente sulla piattaforma; si deve invece escludere che una generica diffida, contenente i soli titoli commerciali dei prodotti audiovisivi, sia idonea a far venire meno la neutralità del gestore e quindi ad attivare la sua responsabilità.

Con riferimento a nuovi caricamenti di video già oggetto di segnalazione mediante url e rimossi, per la titolare della piattaforma sussiste un vero e proprio obbligo giuridico di impedire tali nuovi caricamenti di video già segnalati come violazione del diritto d’autore, essendo ciò pienamente possibile dal punto di vista tecnico. L’obbligo discende dal chiaro disposto normativo dell’art.16 D.Lgs. 70/2003, che stabilisce che il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, ma solo a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita; tale conoscenza subentra certamente allorquando un soggetto segnali la violazione del proprio diritto d’autore e non segua una seria rivendicazione da parte del soggetto che ha caricato il video, ovvero allorquando detta rivendicazione difetti del tutto; una volta a conoscenza dell’illiceità, il titolare della piattaforma di videosharing ha l’obbligo di attivarsi e cooperare con il titolare dei diritti d’autore violati al fine di interrompere effettivamente l’illecito denunciato ed evitare la sua perpetuazione.

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23/03/2018
Data sentenza: 31/05/2026
Numero: 342/2018
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Silvia Orlando
Registro : RG – 5135 –  2016
Tribunale di Torino, 6 Maggio 2014
Evidenza
Servizio di videosharing: violazione del diritto d’autore e dei diritti di sfruttamento economico dell’opera
Il soggetto che eroga servizi di videosharing non risponde della violazione del diritto d’autore e dei diritti di sfruttamento economico...

Il soggetto che eroga servizi di videosharing non risponde della violazione del diritto d'autore e dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, qualora esegua un'attività meramente tecnica, automatica e passiva, tale per cui lo stesso, di fatto, non conosca, né controlli le informazioni e i contenuti trasmessi e memorizzati. (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 06/05/2014
Registro : RG – 38113 –  2013
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