Le riserve iscritte dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione di un contratto pubblico sono atti unilaterali con funzione di contestazione e di prenotazione della pretesa economica, che diviene esigibile soltanto con l’approvazione del conto finale e comunque con la conclusione del rapporto; prima di tale momento l’appaltatore può ottenere l’accertamento della consistenza delle riserve, ma non la condanna al pagamento delle relative somme né la restituzione delle penali illegittimamente applicate [appalto di servizi di raccolta dei rifiuti ancora in corso].
La riserva è tempestiva quando sia iscritta nel primo atto idoneo a rendere evidente, secondo l’ordinaria diligenza e buona fede, la rilevanza causale del fatto dannoso [sottoscrizione della perizia di variante che riduce prestazioni e compenso], e non nel precedente verbale in cui le parti si erano limitate a esaminare la possibilità di ridurre i servizi; il ribasso d’asta si applica al costo complessivo della prestazione e non può essere utilizzato per ridurre i soli costi della manodopera, mentre l’appaltatore non ha diritto ai costi di variazioni non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie relative a contratti pubblici di servizi di rilevanza comunitaria è funzionale e inderogabile, sicché non opera la clausola del capitolato che individua un diverso foro competente.