Le fotografie prive di carattere creativo, che esprimono la competenza tecnica e la professionalità dell’autore, sono tutelate come fotografie semplici ai sensi degli artt. 87 ss. l. 633/1941 quando rechino le indicazioni prescritte dall’art. 90 della stessa legge, che possono risultare dalla pubblicazione delle immagini sul sito del fotografo o del cessionario dei diritti con l’indicazione dell’autore, del nome, del codice e dell’anno di produzione [vedute aeree delle isole Eolie riprodotte su magneti venduti come oggetti ricordo].
La messa in vendita di prodotti che riproducono fotografie altrui senza il consenso del titolare dei diritti di sfruttamento economico viola gli artt. 12 e 88 l. 633/1941 anche quando i prodotti siano stati acquistati da un fornitore terzo, perché l’art. 156 della stessa legge consente di impedire la continuazione o la ripetizione della violazione sia da parte del suo autore sia da parte dell’intermediario e la fornitura del terzo sarebbe comunque illegittima; l’acquisto da terzi deve inoltre essere provato con documenti che consentano di identificare i prodotti forniti, e il periculum in mora sussiste quando la commercializzazione prosegua dopo le diffide, per il rischio di deprezzamento delle immagini e di ulteriori perdite economiche, giustificando l’inibitoria e l’ordine di distruzione del materiale ai sensi degli artt. 158 e 163 l. 633/1941.
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 168/2003 la domanda cautelare fondata sulla violazione dei diritti d’autore e connessi su immagini fotografiche, e non sull’inadempimento di un accordo commerciale tra le parti, perché la competenza va verificata in base alla prospettazione della domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto; la materia del diritto d’autore non è soggetta alla mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.