È legittima la revoca del contributo pubblico cofinanziato da fondi europei quando il beneficiario non dimostri di aver eseguito i pagamenti delle spese ammesse entro il termine del bando con le modalità tracciabili e con la documentazione giustificativa prescritte dal bando e dalle linee guida da esso richiamate; non sono idonee a tale fine le fatture quietanzate prive della prova del pagamento tracciabile e della dichiarazione liberatoria del fornitore, né le copie semplici di mandati di pagamento prive della sottoscrizione e della quietanza del tesoriere [contributo per la ristrutturazione delle banchine di un porto peschereccio erogato a un comune].
Il recupero di contributi pubblici erogati e poi revocati può essere effettuato mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. 46/1999, senza necessità dell’ingiunzione fiscale.