La diffusione gratuita on line della registrazione integrale di uno spettacolo teatrale senza il consenso degli artisti interpreti ed esecutori [pubblicazione su YouTube durante l’emergenza sanitaria] fa sorgere il loro diritto all’equo compenso ai sensi dell’art. 80 l. 633/1941, che spetta nei confronti di chiunque diffonda le prestazioni anche senza scopo di lucro, sicché è irrilevante l’assenza di vantaggi economici per chi le ha diffuse; la clausola con cui l’artista si impegna a partecipare senza compenso a riprese e riproduzioni audiovisive per usi e scopi propri del teatro e a trasmissioni promozionali non comprende la comunicazione e la diffusione al pubblico delle prestazioni.
Il regista e l’aiuto regista rientrano tra gli artisti interpreti ed esecutori ai fini dell’art. 80 l. 633/1941, perché eseguono e interpretano l’opera sostenendo una parte di notevole importanza artistica; in mancanza di criteri legali l’equo compenso è liquidato in via equitativa, assumendo come parametro il compenso previsto dalla contrattazione collettiva per la trasmissione televisiva dello spettacolo e considerando il tempo trascorso e la persistente accessibilità delle registrazioni.
La SIAE, quale organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, è estranea alla gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori e non è quindi tenuta a manlevare l’ente che abbia diffuso le prestazioni artistiche senza il loro consenso.