Il patto di non concorrenza che una parte assuma per il caso di scioglimento del contratto per proprio recesso non opera quando il rapporto si risolva di diritto per effetto della diffida ad adempiere da essa intimata all’altra parte, perché recesso e risoluzione per inadempimento sono ipotesi distinte di cessazione del rapporto e il contraente inadempiente, cui è imputabile la risoluzione, non può beneficiare del patto [patto assunto dal fornitore di servizi in contrappeso all’indennità dovuta dalla controparte in caso di proprio recesso].
Lo storno di dipendenti costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se l’acquisizione delle risorse umane del concorrente avviene con modalità non fisiologiche, idonee a mettere a rischio la continuità aziendale o a provocare alterazioni non ragionevolmente prevedibili, da valutare in base al numero degli stornati, alla loro fungibilità e alla tempistica, ed è sorretta dall’animus nocendi; non è sufficiente la mera assunzione, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di due ex dipendenti del concorrente.
Non è configurabile concorrenza sleale per sviamento di clientela o per sfruttamento del know-how altrui quando l’attore non alleghi tempestivamente i clienti sottratti e le modalità della sottrazione, né il contenuto del know-how di cui il convenuto si sarebbe appropriato [capitolo di prova generico sull’indirizzamento di pazienti verso il concorrente].
La domanda di repressione della concorrenza sleale fondata sullo storno di dipendenti, sullo sviamento di clientela e sullo sfruttamento di un generico know-how, senza specifico riferimento alla violazione di segreti commerciali tutelati dagli artt. 98 e 99 c.p.i., integra un’ipotesi di concorrenza sleale pura, che non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.