Quando il danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale è liquidato con il criterio della differenza dei patrimoni netti previsto dall’art. 2486 c.c., occorre tenere conto di tutte le variabili intervenute nel periodo, comprese la rinuncia del socio al proprio credito, anche postergato, verso la società e la conseguente ricapitalizzazione, che elidono il relativo debito sociale; se per effetto di esse il patrimonio netto alla data di messa in liquidazione risulta superiore a quello rideterminato alla data della perdita, il danno è escluso, perché non si possono considerare le sole componenti negative del periodo, come i costi inerziali, e l’elisione del danno, anche per fatto successivo al suo prodursi, fa sì che esso non sussista più, senza che rilevino i limiti della compensatio lucri cum damno [ricapitalizzazione deliberata in sede di approvazione del bilancio successivo mediante rinuncia del socio unico a crediti per oltre 5,9 milioni di euro].
Il finanziamento del socio iscritto in bilancio tra i debiti conserva la natura di debito sociale fino a quando il socio lo utilizzi per sottoscrivere l’aumento di capitale, a nulla rilevando che la nota integrativa lo dichiari assimilabile al patrimonio netto in ragione della postergazione; il socio può liberare l’aumento di capitale mediante conferimento del proprio credito verso la società, anche postergato, che migliora il patrimonio netto eliminando una posta passiva, e l’amministratore non può invocare, per escludere l’illecito, la ricapitalizzazione che il socio avrebbe ipoteticamente deliberato se la perdita fosse emersa tempestivamente.
L’amministratore deve recepire nella valutazione delle rimanenze immobiliari, che vanno iscritte in misura prudenziale, i segnali di mercato già conoscibili alla data di redazione del bilancio, sicché la svalutazione operata in un esercizio successivo può essere retrodatata quando l’andamento dei valori di mercato sia rimasto stabile nel periodo, e la soggettiva convinzione di una stabilizzazione del mercato non è coerente con la diligenza gestoria.
Non è nulla la citazione nella quale l’illecito dell’amministratore sia chiaramente esposto e la quantificazione del danno sia indicata mediante puntuali rinvii a pagine specifiche di una perizia di parte; sono ammissibili le osservazioni alla bozza di consulenza tecnica che non introducano fatti nuovi ma si risolvano in argomenti tecnico-giuridici.