Nella liquidazione del danno subito dal socio privato della possibilità di ottenere il ritrasferimento della quota fiduciariamente intestata, per effetto della cessione dei marchi della società a una newco e della successiva cancellazione della prima con prosecuzione della medesima attività da parte della seconda, il valore della quota, in mancanza della documentazione contabile necessaria per applicare metodi di valutazione più appropriati, può essere determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio anteriore alla richiesta di ritrasferimento; il dubbio sul fatto che tale bilancio rifletta già la cessione dei marchi a un prezzo pari al loro valore di stima ricade sul danneggiato, onerato della prova del danno, che non abbia chiesto tempestivamente l’ordine di esibizione delle scritture contabili [quota del 50% di una s.r.l. organizzatrice di eventi enogastronomici].
Al valore della quota si aggiunge il mancato utile che il socio titolare della metà del capitale avrebbe conseguito in una prospettiva quinquennale di prosecuzione dell’attività, liquidabile in via equitativa sulla media degli utili della società negli esercizi anteriori alla contesa, escluso l’esercizio in perdita redatto dopo il suo insorgere; trattandosi di debito di valore, le somme vanno rivalutate e su di esse, via via rivalutate, decorrono gli interessi fino alla sentenza.
È risarcibile in via equitativa il danno all’immagine e all’onorabilità commerciale del socio, noto nell’ambiente di riferimento, che risulti palesemente estromesso dall’organizzazione di un evento pubblico prima curato con la società e poi dalla newco che ne ha proseguito l’attività.