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Tribunale di Venezia, 6 Maggio 2026, n. 8375/2026

Responsabilità dell’amministratore delegato per la gestione del cambio di fornitore dei servizi informatici

Tribunale di Venezia, 6 Maggio 2026, n. 8375/2026
Responsabilità dell’amministratore delegato per la gestione del cambio di fornitore dei servizi informatici

Viola il dovere di diligente gestione l’amministratore delegato che, disdetto il contratto di outsourcing dei servizi informatici relativi all’attività caratteristica della società, non pianifichi tempestivamente l’individuazione del nuovo fornitore e la migrazione dei dati, nonostante le note complessità tecniche del passaggio, e prosegua in modo dilatorio le trattative con il fornitore uscente dopo che la gara ha evidenziato offerte sensibilmente più convenienti; trattandosi di responsabilità contrattuale, spetta all’amministratore provare di aver ponderato i rischi e i benefici della scelta e adottato le cautele preventive richieste, e non lo esonera l’allegazione di avere eseguito le indicazioni di altri consiglieri [società di servizi contabili e fiscali per le imprese artigiane rimasta priva del sistema gestionale alla cessazione del contratto].

Non concorre nella responsabilità del delegato l’amministratore privo di deleghe che si sia attivato per porre rimedio alla sua inerzia, in adempimento del dovere di agire informato previsto dall’art. 2381 c.c., e la domanda di manleva proposta dall’amministratore delegato nei confronti degli altri consiglieri va respinta quando sia carente sul piano allegatorio.

È fonte di responsabilità dell’amministratore la sottoscrizione, in assenza di una valida motivazione economica, di contratti integrativi che obbligano la società a corrispondere per sessanta mesi i canoni di un servizio accessorio anche in caso di cessazione del contratto principale prossimo alla scadenza.

Il danno derivante dalla negligente gestione del cambio di fornitore dei servizi informatici è costituito dai soli costi eccedenti quelli che la società avrebbe comunque sostenuto per una migrazione dei dati correttamente pianificata, che comporta un fisiologico periodo di coesistenza dei due sistemi gestionali e può essere stimata sulla base delle offerte di mercato per analogo servizio; non sono risarcibili i maggiori costi del personale, le sanzioni fiscali e le perdite di clienti quando manchi la prova del nesso causale e del costo fisiologico di riferimento.

Data Sentenza: 06/05/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro: RG 6433 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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