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Tribunale di Torino, 24 Marzo 2026

Concorrenza dell’ex socio amministratore, imitazione servile e segreti commerciali in sede di reclamo

Tribunale di Torino, 24 Marzo 2026
Concorrenza dell’ex socio amministratore, imitazione servile e segreti commerciali in sede di reclamo

Quando la ricorrente prospetta una pluralità di condotte come parti di un disegno unitario di concorrenza sleale, il giudice deve prima distinguere le condotte irrilevanti da quelle astrattamente illecite e poi verificare, per ciascuna di queste, se sia specificamente allegata e sufficientemente provata, perché solo i fatti giuridicamente rilevanti e provati possono concorrere alla ricostruzione complessiva. Sono irrilevanti le condotte tenute dall’ex amministratore quando era ancora in carica, la collaborazione avviata dopo la cessazione del rapporto tra l’ex socio, un ex dipendente e una società concorrente costituita contestualmente, se nessuno di essi è vincolato da obblighi di non concorrenza, e la partecipazione alle fiere di settore. È neutra, perché non produttiva di danno, anche la prenotazione da parte del concorrente dello stand fieristico storicamente usato dalla ricorrente, se questa non allega che le sia stato impedito di partecipare alla fiera con un altro stand o che quello stand avesse un particolare valore commerciale.

Non è confondibile con il logo della società il logo dell’ex socio che usa colori e caratteri diversi e contiene il suo nome proprio e la qualifica dell’attività individuale, anche se adotta il medesimo stile grafico geometrico. Per l’imitazione servile, la ricorrente deve allegare quali caratteristiche esteriori peculiari e individualizzanti del proprio prodotto, idonee a renderlo riconoscibile dalla clientela, siano state riprodotte; non basta indicare l’identità della componentistica, dei listini o dei depliant, e la somiglianza può dipendere dal fatto che i prodotti svolgono la medesima funzione. [Nella specie, cabina aspirante per la colorazione di prodotti di pasticceria, con caratteristiche esteriori simili a quelle di macchinari analoghi di altri produttori].

È generica e quindi infondata la prospettazione della denigrazione che non indica le circostanze e le modalità concrete delle condotte denigratorie né i loro destinatari.

La sottrazione di dati aziendali non è provata da una relazione tecnica che attesti operazioni di cancellazione, creazione e modifica di file distribuite in un lungo arco di tempo, senza indicare quali file siano stati cancellati o trasferiti, trattandosi di operazioni compatibili con la normale gestione dello spazio di memoria. Le informazioni tecniche relative a prodotti non brevettati rientrano tra i segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 c.p.i. solo se non sono note o facilmente accessibili agli esperti del settore. [Nella specie, il macchinario adattava ai laboratori di pasticceria cabine di aspirazione già esistenti per impianti industriali, riducendone le dimensioni].

L’ex socio e amministratore non vincolato da obblighi di non concorrenza è libero di sfruttare le proprie competenze e la propria rete di contatti anche nei confronti dei clienti della sua ex società, purché non si avvalga di dati segreti o di altri mezzi illeciti. Non integrano sviamento illecito di clientela alcuni episodici rapporti commerciali con clienti della società, anche quando taluno di essi abbia ritenuto che egli la rappresentasse ancora, se non è provato che sia stato lui a ingenerare dolosamente l’errore.

Anche se l’assunzione di sommari informatori in sede cautelare è deformalizzata, la parte deve indicarne quantomeno l’oggetto, che deve essere astrattamente rilevante e ammissibile; è inammissibile la richiesta di sentire persone su fatti irrilevanti, non specificamente allegati o senza indicare su che cosa dovrebbero riferire.

Data Sentenza: 24/03/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Stefano Demontis
Registro: RG 1397 / 2026
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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