Sussiste il fumus per la sospensione della delibera di s.r.l. che, in presenza di perdite che abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, ne disponga l’aumento senza che l’organo amministrativo abbia predisposto la relazione sulla situazione patrimoniale prevista dall’art. 2482 bis c.c. Le ipotesi degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. vanno lette congiuntamente, perché la seconda è una specificazione più grave della prima, e nella riduzione del capitale sotto il minimo legale una situazione patrimoniale aggiornata è ancora più essenziale per comprendere le dimensioni del problema e individuare le soluzioni più adeguate, compresa la misura dell’aumento necessario.
La relazione sulla situazione patrimoniale non può essere sostituita dal bilancio approvato quando, alla data dell’assemblea che delibera la ricapitalizzazione, siano decorsi più di 180 giorni dalla data di riferimento del bilancio, sicché a escludere il vizio non vale la partecipazione del socio all’assemblea che ha approvato quel bilancio.
La clausola statutaria che consenta di omettere il deposito della relazione ex art. 2482 bis c.c. in caso di riduzione del capitale per perdite non deroga all’obbligo di redigerla, perché autorizza soltanto a non depositarla presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell’assemblea; anche i soci possono rinunciare all’unanimità al preventivo deposito, ma non alla redazione della relazione.
Il periculum in mora per la sospensione della delibera di aumento del capitale viziata da difetto di informazione non è escluso dalla possibilità per il socio di sottoscrivere l’aumento o di subire per propria scelta la diluizione, perché tali effetti conseguirebbero a una delibera corretta e non a una viziata; sussiste anzi il pericolo di un esborso non giustificato per mantenere la propria partecipazione, mentre l’interesse sociale alla ricostituzione del capitale può essere soddisfatto con la riadozione della delibera emendata dal vizio, anche ai sensi dell’art. 2377 c.c.