Ricerca Sentenze
Tribunale di Roma, 24 Novembre 2023

Immagine di un attore celebre riprodotta su carte da gioco: consenso, scopo commerciale e risarcimento

Tribunale di Roma, 24 Novembre 2023
Immagine di un attore celebre riprodotta su carte da gioco: consenso, scopo commerciale e risarcimento

La riproduzione dell’immagine stilizzata di un personaggio celebre su carte da gioco destinate alla vendita, senza il consenso dell’avente diritto, viola il diritto all’immagine, perché non ricorre alcuna delle ipotesi dell’art. 97 l. n. 633/1941: il prodotto trae dal personaggio soltanto l’ispirazione e l’immagine per un bene destinato al gioco e alla ricreazione, con chiara connotazione commerciale, e l’impegno culturale e divulgativo dell’editore non prova una diversa e prevalente finalità didattica o culturale della singola iniziativa. Il danno può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto della notorietà del personaggio e delle concrete modalità di distribuzione del prodotto [nella specie, l’azione era stata promossa dagli eredi e la circolazione era stata limitata a poche centinaia di copie].

Non può essere accolta la domanda di manleva proposta dall’editore nei confronti dell’illustratore che gli abbia ceduto la proprietà e i diritti di utilizzazione delle illustrazioni raffiguranti il personaggio, quando la lesione del diritto all’immagine derivi dalla scelta dell’editore di riprodurre e distribuire le illustrazioni a fini di lucro.

Ai sensi dell’art. 292 c.p.c. l’atto di riassunzione del processo interrotto non va notificato al terzo chiamato in causa che non si sia costituito, anche se la contumacia non sia stata ancora dichiarata, perché la dichiarazione di contumacia non ha valore costitutivo, salvo che la riassunzione modifichi sostanzialmente la situazione processuale originaria.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno per l’illecita diffusione dell’immagine è interrotta dalla diffida, e non è decorsa quando l’autore dell’illecito detenga ancora in magazzino buona parte dei prodotti recanti l’immagine; la competenza per territorio sussiste anche nel luogo in cui la violazione si è realizzata attraverso la diffusione su internet.

L’art. 10 c.c. tutela il diritto all’immagine dalle esposizioni e pubblicazioni abusive, cioè avvenute fuori dei casi consentiti dalla legge, e la fonte primaria per individuare tali limiti è la l. n. 633/1941, che tutela il diritto all’immagine come diritto assoluto e richiede il consenso della persona interessata alla diffusione della propria immagine, salvi i casi dell’art. 97 e fermo in ogni caso il limite del rispetto dell’onore, del decoro e della reputazione della persona ritratta. La diffusione dell’immagine è quindi subordinata, in generale, al consenso della persona ritratta, e a maggior ragione il diritto all’immagine prevale quando la divulgazione sia fatta a scopo commerciale o pubblicitario.

Data Sentenza: 24/11/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lilla De Nuccio
Registro: RG 1566 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Gianmarco Benedetti
logo