Quando i soci chiedano la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario con un unico ricorso proposto sia ai sensi dell’art. 2409 c.c. sia ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la domanda va qualificata, perché si fonda su titoli fra loro incompatibili: la pronuncia ex art. 2409 c.c. spetta al collegio all’esito di un procedimento camerale di volontaria giurisdizione, mentre il procedimento ex art. 700 c.p.c. è di competenza monocratica e di natura contenziosa. Se il ricorrente ha chiesto un provvedimento inaudita altera parte, tipico dei procedimenti cautelari, il ricorso va qualificato ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ferma la facoltà di riproporre la domanda con ricorso ex art. 2409 c.c.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto alla revoca dell’amministratore e alla nomina di un amministratore giudiziario difetta del requisito della residualità, perché l’ordinamento prevede lo stesso rimedio all’art. 2409, comma 4, c.c.
Non è legittimato a chiedere la revoca dell’amministratore chi abbia perduto la qualità di socio per effetto della cessione delle quote, quando la causa di risoluzione del contratto di cessione da lui invocata non sia operante: la mera costituzione in mora del cessionario non è idonea a provocare la risoluzione di diritto del contratto [nella specie, il giudice del registro aveva già escluso l’operatività della causa di risoluzione].