Il marchio anteriore scaduto da oltre due anni al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità non toglie la novità del marchio identico registrato successivamente da altri, ai sensi dell’art. 12, comma 2, c.p.i., anche quando al termine di scadenza si aggiungano i sei mesi nei quali era ancora possibile il rinnovo tardivo, sicché il sequestro giudiziario del marchio chiesto dalla curatela del precedente titolare va negato per difetto di fumus boni iuris [marchio di una società fallita scaduto e non rinnovato nel corso della procedura, registrato da una persona fisica non imprenditrice alcuni mesi dopo la scadenza, con ricorso cautelare proposto oltre quattro anni dopo].
L’impedimento alla registrazione come marchio di un segno già noto come denominazione sociale altrui, previsto dall’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i., richiede un rischio di confusione per il pubblico, che manca quando la società titolare della denominazione, essendo fallita, non esercita più attività d’impresa e il titolare del marchio successivo non è imprenditore, e l’uso precedente del segno con notorietà puramente locale non toglie la novità.
Non è in mala fede la registrazione di un marchio appartenuto ad altri che abbia cessato di produrre i suoi effetti, perché l’ordinamento non vieta la nuova registrazione del marchio scaduto, e la mala fede non può desumersi dalla sola notorietà locale del fallimento del precedente titolare.