Nell’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori disciplinata dagli artt. 140-ter ss. cod. cons., l’omogeneità dei diritti individuali resta un presupposto di ammissibilità della domanda di provvedimenti compensativi, perché l’indicazione degli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati, richiesta dall’art. 140-septies cod. cons., esige l’allegazione degli elementi di omogeneità tra le pretese, senza i quali mancherebbero criteri certi per delimitare la platea, e la mancanza di omogeneità è espressamente sanzionata con l’inammissibilità; tali elementi vanno valutati in modo stringente, considerati l’impatto economico del provvedimento sull’impresa e la possibilità per i singoli consumatori di agire autonomamente, ma l’omogeneità sussiste quando il nucleo comune delle pretese è individuabile, della stessa natura e idoneo a identificare il gruppo, non rilevando le differenze di quantificazione dei singoli crediti né quelle dei costi indicati nei diversi contratti [associazione di consumatori contro una società di finanziamenti con cessione del quinto, per la restituzione dei costi up front trattenuti in caso di estinzione anticipata, con gruppo individuato nei clienti che non ne avevano ottenuto il rimborso tra il decennio anteriore alla domanda e la sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022].
È inammissibile la domanda inibitoria proposta con l’azione rappresentativa ai sensi dell’art. 140-octies cod. cons. quando il professionista abbia documentato di avere tempestivamente ottemperato ai provvedimenti giudiziari ottenuti dai singoli consumatori e di avere concluso con essi accordi transattivi anche solo a seguito dell’invito in mediazione o della notifica del ricorso, perché manca allo stato il pericolo di reiterazione della condotta.
Nell’azione rappresentativa i presupposti di ammissibilità della domanda, tanto più quando sono disciplinati dalla legge, vanno verificati d’ufficio dal giudice anche in assenza di eccezioni della controparte, e l’eventuale violazione del contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio non comporta di per sé l’annullamento dell’ordinanza che ha deciso sull’ammissibilità.
La legittimazione a proporre l’azione rappresentativa presuppone soltanto, secondo una disciplina speciale rispetto a quella del codice di procedura civile, l’iscrizione dell’ente o dell’associazione negli elenchi indicati dall’art. 140-ter cod. cons.
Il giudizio sull’ammissibilità dell’azione rappresentativa non va sospeso in attesa della pronuncia della Corte di giustizia su un rinvio pregiudiziale disposto in altro procedimento quando sulla questione esista una giurisprudenza interna di riferimento, anche in considerazione dell’esigenza di contenere i tempi processuali.
La riforma in sede di reclamo dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’azione rappresentativa comporta l’annullamento della pronuncia sulle spese del primo grado, la cui regolazione è rimessa al giudizio di merito davanti al tribunale, mentre le spese del reclamo vanno regolate dalla corte, perché la sua ordinanza definisce un giudizio a sé stante.