Al livello dell’istruzione sommaria propria della fase cautelare, sussistono sufficienti ragioni indiziarie per ritenere in via incidentale la nullità per difetto di novità di un modello di utilità quando un manuale operativo pubblicamente reperibile in rete descrive un prodotto che ne anticipa tutte le caratteristiche e reca, incorporato nel medesimo file, un certificato di conformità agli standard tecnici risalente a data anteriore al deposito, perché l’associazione dei due documenti nello stesso file consente di collegarli con ragionevole certezza. Le incertezze sulla provenienza del file, sulla data esatta di pubblicazione e sulla natura dell’ente certificatore [oltre alla diversa denominazione del prodotto nei due documenti, comunque non incompatibili] potranno essere approfondite nel giudizio di merito.
L’art. 121, comma 5, c.p.i., che consente al consulente tecnico d’ufficio di acquisire documenti anche oltre le preclusioni del giudizio ordinario, non gli impone di ricercare egli stesso la documentazione tecnica relativa ai prodotti che si assumono costituire anteriorità distruttive, perché altrimenti gli sarebbero attribuiti compiti di indagine e l’adempimento dell’onere probatorio che, a norma del comma 1 dello stesso articolo, grava su chi deduce la nullità del titolo.
Sono irrilevanti ai fini della valutazione di novità le anteriorità documentate da materiale tecnico o commerciale che non consente un’analisi comparativa con il modello di utilità sulla caratteristica principale del trovato [configurazione del sistema di trazione e disposizione del motore elettrico rispetto alla ruota motrice]. Le censure sul difetto di attività inventiva restano assorbite, perché la divulgazione anteriore di un prodotto identico renderebbe nullo il titolo già per difetto di novità, mentre in caso contrario mancherebbe l’anteriorità con cui operare il confronto.
Soddisfa il requisito della sufficiente descrizione ex art. 51 c.p.i. il modello di utilità la cui descrizione e le cui figure forniscono all’esperto del ramo informazioni sufficienti per riprodurre il trovato e definire in modo preciso l’ambito di protezione, anche se non spiegano le ragioni per cui la soluzione sarebbe più stabile, sicura ed ergonomica rispetto alla tecnica nota e non contengono specifiche dimensionali e funzionali, che l’esperto del settore è in grado di ricavare autonomamente.
Ai fini della competenza territoriale rileva la sede legale della società convenuta, anche se l’attività è svolta presso una diversa sede operativa.
Il rigetto del ricorso cautelare comporta la revoca della descrizione concessa inaudita altera parte e l’imputazione definitiva al ricorrente soccombente delle spese di descrizione e di consulenza tecnica.