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Corte d'appello di Roma, 23 Gennaio 2026, n. 619/2026

Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione per mancata registrazione del contratto e affidamento dell’impresa

Corte d'appello di Roma, 23 Gennaio 2026, n. 619/2026
Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione per mancata registrazione del contratto e affidamento dell’impresa

L’impresa che partecipa a una gara pubblica, quale operatore professionale, deve conoscere la disciplina che sottopone il contratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e ne subordina l’efficacia all’esito positivo del controllo, sicché, quando un contratto di proroga contiene per la prima volta la clausola che ne condiziona l’efficacia all’approvazione nei modi di legge, l’impedimento derivante dalla mancata registrazione del contratto originario è per essa conoscibile e la sottoscrizione comporta l’accettazione del rischio dell’inefficacia, senza che rilevi, ai fini della responsabilità prevista dall’art. 1338 c.c., la colpa dell’amministrazione che abbia omesso di sottoporre a controllo il contratto originario [appalto di servizi di riordino e gestione informatizzata degli archivi di un’amministrazione statale aggiudicato a un’associazione temporanea di imprese; contratto originario e prima proroga eseguiti e pagati senza registrazione; seconda proroga rimasta inefficace dopo i rilievi della Corte dei conti e il ritiro della richiesta di registrazione; domanda risarcitoria respinta].

Ai fini della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione che non abbia informato il contraente privato di una causa di inefficacia del contratto rileva non soltanto il dolo ma anche la colpa, e tuttavia la negligenza dell’amministrazione, anche quando sia da essa stessa ammessa, non basta a fondare la responsabilità, perché occorre accertare che tale condotta abbia generato nell’altro contraente un affidamento incolpevole nella validità ed efficacia del contratto.

L’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico che, già al momento della prima proroga, non rilevi l’assenza nelle premesse contrattuali di ogni menzione della registrazione del contratto originario da parte della Corte dei conti e prosegua nell’esecuzione percependo il corrispettivo si disinteressa colposamente del verificarsi della condizione di efficacia del contratto, sicché non può invocare un affidamento incolpevole nell’efficacia delle proroghe successive.

Il principio per cui non è configurabile colpa a carico del contraente che abbia omesso di segnalare all’altro l’esistenza di norme imperative o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza, enunciato con riguardo alle cause di invalidità del contratto, si applica anche alle cause di inefficacia, come quella derivante dalla mancata registrazione da parte della Corte dei conti del contratto stipulato dalla pubblica amministrazione.

In presenza di norme che deve conoscere e applicare professionalmente, come quelle sulla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, la pubblica amministrazione che non informi il contraente privato di quanto potrebbe determinare l’invalidità o l’inefficacia del contratto risponde per culpa in contrahendo, salva la prova dell’irragionevolezza dell’affidamento altrui, da accertare verificando se la norma violata fosse conoscibile dal contraente mediamente avveduto.

La liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza non è censurabile quando manchino ragioni che giustifichino la compensazione e l’importo liquidato sia inferiore al minimo previsto per lo scaglione di valore della causa.

Data Sentenza: 23/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Registro: RG 6603 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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