Chi chiede, quale erede del socio defunto di una società in nome collettivo, la liquidazione della quota deve provare la propria qualità di erede, e nella successione legittima tale prova richiede, oltre alla dimostrazione del rapporto di parentela con il defunto mediante gli atti dello stato civile o il certificato di famiglia integrale per uso di successione, anche la prova, quanto meno in termini di evidente probabilità, dell’inesistenza di chiamati di grado pari o poziore, sicché la domanda va respinta per difetto di legittimazione quando manchi del tutto la ricostruzione di uno dei rami familiari del defunto [domanda di liquidazione della quota del 50% di una s.n.c. immobiliare proposta da una parente in linea materna della socia defunta, fondata su documenti formati all’estero, senza alcun riferimento al ramo paterno].
L’assenza di rivendicazioni da parte di altri possibili eredi non è di per sé sufficiente a provare l’inesistenza di chiamati all’eredità di grado poziore, e rileva nel giudizio il giudicato formatosi tra le stesse parti in altro giudizio che abbia escluso la prova della qualità di erede.
L’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità spettante a eventuali altri chiamati, sollevata per la prima volta in appello da chi agisce come erede per superare la mancata prova dell’inesistenza di chiamati di grado poziore, è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e non può comunque essere accolta in mancanza di indicazioni specifiche e del contraddittorio con gli eventuali ulteriori eredi.