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Tribunale di Napoli, 1 Dicembre 2025, n. 11216/2025

Requisiti di tutela dei manuali e mancata produzione tempestiva dell’opera asseritamente plagiata

Tribunale di Napoli, 1 Dicembre 2025, n. 11216/2025
Requisiti di tutela dei manuali e mancata produzione tempestiva dell’opera asseritamente plagiata

Nel giudizio di plagio o di contraffazione la prima verifica da compiere riguarda la sussistenza, nell’opera che si assume plagiata, dei requisiti di protezione sotto il profilo della compiutezza espressiva e della novità, sicché, quando di un manuale sia contestata la novità per la natura compilativa del contenuto, la domanda del titolare dei diritti va rigettata se il testo dell’opera non è tempestivamente prodotto in giudizio, perché in sua mancanza è impedito il raffronto necessario a stabilire se l’opera sia tutelabile e se le parti riprodotte abbiano in essa un valore creativo o originale significativo [casa editrice che lamenta la riproduzione di parti di un proprio manuale di preparazione a un percorso abilitante all’insegnamento nei moduli di un corso online organizzato da un formatore e poi dalla società da lui costituita; manuale indicato tra le produzioni dell’atto introduttivo ma depositato soltanto con le memorie di replica; difese fondate sulla natura compilativa di testi normativi e didattici reperibili in opere analoghe e in rete].

La società costituita dall’autore di condotte asseritamente lesive del diritto d’autore, che ne sia socio unico, non risponde dei fatti anteriori alla propria costituzione, perché la riferibilità all’ente dotato di autonoma personalità giuridica non può fondarsi sulla sola identità del socio unico e richiede l’allegazione e la prova di specifici atti di violazione a esso imputabili, successivi alla costituzione.

La promozione sui social network della propria offerta formativa è di per sé lecita e la responsabilità per concorrenza sleale derivante da commenti denigratori pubblicati sulle stesse piattaforme presuppone la prova che tali commenti siano attribuibili all’imprenditore concorrente o a soggetti da lui incaricati.

Il documento preesistente alle preclusioni istruttorie, indicato tra le produzioni dell’atto introduttivo ma non allegato, che sia depositato soltanto con le memorie di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c. è tardivo e inutilizzabile ai fini della decisione.

Nelle opere manualistiche, che compendiano gli aspetti essenziali di una disciplina per esigenze divulgative o didattiche, il carattere creativo, salvo che l’autore esplori tesi nuove e originali, va ricercato nella scelta organizzativa e nelle modalità di esposizione e fruizione dell’opera e nelle scelte di esposizione, catalogazione e analisi critica con cui essa si distacca dal materiale originale, così come, nelle opere scientifiche, va ricercato nelle soluzioni espressive e nella ricerca, selezione e collegamento delle fonti piuttosto che nel contenuto intellettuale.

Il carattere creativo e la novità dell’opera sono elementi costitutivi del diritto d’autore e la creatività, che non coincide con la creazione, l’originalità e la novità assolute, richiede un atto creativo anche minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, sicché non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone esperte della materia.

Non ogni somiglianza tra opere integra plagio, perché la legge riconosce la legittimità dell’ispirazione, che ricorre quando un autore trae spunto da un’opera preesistente per crearne una nuova e originale, mentre il plagio richiede l’appropriazione degli elementi creativi e caratterizzanti dell’opera altrui presentati come propri, da accertare con un’analisi comparativa che valuti non solo la quantità degli elementi ripresi ma soprattutto la loro qualità e originalità nell’opera di origine.

La sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova non è equiparabile a una sentenza di condanna e non contiene alcun accertamento sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità penale, sicché nel giudizio civile per violazione del diritto d’autore il giudice accerta autonomamente, secondo le regole probatorie proprie di quel giudizio, i fatti costitutivi della domanda.

Il diritto morale d’autore appartiene soltanto alla persona fisica autrice dell’opera ed è personale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile, sicché la società editrice non è legittimata a chiederne la tutela.

Data Sentenza: 01/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Ornella Minucci
Registro: RG 22244 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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