Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore unico e del liquidatore succedutisi nella gestione della società fallita, quando la mancanza di un verbale di consegna al momento della messa in liquidazione, imputabile a entrambi, e la tenuta disordinata e incompleta delle scritture contabili impediscono di stabilire a quale dei due sia ascrivibile ciascuna omessa registrazione, la responsabilità per il danno va affermata in via solidale, perché entrambi hanno condiviso la scelta di tenere le scritture in modo da agevolare le condotte di mala gestio e una gestione opaca volta a occultarne gli effetti [curatela di una s.r.l. edile fallita nei confronti dell’amministratrice unica, in carica dalla costituzione alla messa in liquidazione, e del successivo liquidatore, entrambi già condannati con sentenza di applicazione della pena su richiesta per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; condanna solidale al pagamento di una somma pari allo sbilancio tra il passivo accertato e l’attivo acquisito, pari a zero].
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, la mancata costituzione in giudizio dell’amministratore e del liquidatore impedisce loro di assolvere l’onere di provare i fatti idonei a esonerarli da responsabilità e non consente di distinguere le rispettive responsabilità, che restano legate soltanto alle cariche ricoperte, anche se succedutesi nel tempo.
La qualità di amministratore di fatto attribuita al liquidatore per il periodo anteriore alla messa in liquidazione non può ritenersi accertata quando il curatore si limita a una mera allegazione priva di qualsiasi supporto probatorio.
La legittimazione del curatore all’azione di responsabilità prevista dall’art. 146 l. fall. ha carattere cumulativo, perché la norma realizza in capo all’organo della procedura un’unificazione soggettiva della sola legittimazione a esercitare l’azione sociale e l’azione dei creditori sociali previste dal diritto societario, che conservano la propria disciplina quanto a prescrizione, onere della prova e danno risarcibile, sicché il curatore deve individuare nella domanda il danno derivato dall’illecito e il soggetto che lo ha subito e soggiace anche agli aspetti sfavorevoli dell’azione prescelta.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti di amministratori e liquidatori, quando è ragionevole ritenere che il deficit patrimoniale sarebbe stato evitato in assenza delle condotte distrattive loro riconducibili e la mancata regolare tenuta delle scritture contabili impedisce di determinare esattamente l’importo disperso, il danno può essere liquidato in via equitativa in misura pari allo sbilancio tra il passivo accertato in sede fallimentare e l’attivo acquisito.
Nel giudizio civile di responsabilità nei confronti degli organi gestori della società fallita, la sentenza di applicazione della pena su richiesta, pur priva dell’efficacia di prova piena, costituisce un elemento di prova che il giudice valuta autonomamente insieme ad altri indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c., perché contiene un accertamento implicito della responsabilità fondato sulla valutazione degli atti, e può concorrere con l’omessa contabilizzazione di operazioni finanziarie rilevanti, l’inesistenza delle disponibilità liquide esposte in bilancio e l’iscrizione di crediti verso soci inesistenti a fondare la prova della responsabilità.
Il curatore che fa valere la responsabilità contrattuale dell’amministratore verso la società deve provare l’inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, il danno patrimoniale e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore la prova che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c., e il curatore che fa valere la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, di natura aquiliana ai sensi degli artt. 2043 e 2740 c.c., deve provare l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, il dolo o la colpa, che la violazione di specifiche prescrizioni di legge integra di per sé, e l’insufficienza patrimoniale che ne è derivata.
Il credito risarcitorio della società fallita nei confronti degli organi gestori costituisce debito di valore, sul quale spettano la rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare non sulla somma rivalutata all’attualità ma sulla somma devalutata alla data del fallimento e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, fino alla pubblicazione della sentenza, dalla quale il debito diviene di valuta e produce interessi legali fino al soddisfo.
Ai fini della registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, prevista dall’art. 59, lett. d), d.P.R. 131/1986, e del recupero dell’imposta nei soli confronti dell’obbligato al risarcimento, previsto dall’art. 60, comma 2, d.P.R. 131/1986, è sufficiente che i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria siano astrattamente riconducibili a una fattispecie di reato, senza che occorra un accertamento incidentale del giudice civile sulla natura di reato della condotta, perché la norma richiede soltanto che il provvedimento indichi la parte obbligata al risarcimento, mentre la verifica dei presupposti spetta alla cancelleria e all’ufficio finanziario.