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Tribunale di Catanzaro, 4 Agosto 2026, n. 3337/2026

Responsabilità dell’amministratore giudiziario di società in sequestro di prevenzione limitata a dolo o colpa grave

Tribunale di Catanzaro, 4 Agosto 2026, n. 3337/2026
Responsabilità dell’amministratore giudiziario di società in sequestro di prevenzione limitata a dolo o colpa grave

L’amministratore giudiziario di una società le cui quote e il cui patrimonio aziendale siano sottoposti a sequestro di prevenzione è esente, ai sensi dell’art. 35-bis d.lgs. 159/2011, da responsabilità civile per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del sequestro, salvi i casi di dolo o colpa grave, la cui prova grava su chi agisce per il risarcimento del danno [soci di s.r.l. sottoposta a sequestro e a confisca di prevenzione poi revocata, posta in liquidazione durante l’amministrazione giudiziaria e successivamente dichiarata fallita su istanza del liquidatore, che chiedono il risarcimento dei danni da mala gestio agli amministratori giudiziari, a uno di essi anche quale liquidatore, e all’amministrazione statale; rigetto integrale].

Il reclamo previsto dall’art. 40 d.lgs. 159/2011 è uno strumento endoprocedimentale finalizzato ad annullare o correggere gli atti di gestione dell’amministratore giudiziario illegittimi o non autorizzati dal giudice delegato e non costituisce rimedio esclusivo per far valere la responsabilità civile dell’amministratore, sicché la sua mancata proposizione non comporta l’improcedibilità dell’azione risarcitoria ordinaria davanti al giudice civile, che resta autonoma ed è ammissibile nei limiti della responsabilità per dolo o colpa grave.

Il sequestro di prevenzione dell’intero capitale e dell’intero patrimonio aziendale di una società comporta, quale conseguenza necessaria ex lege, la sostituzione dell’amministratore in carica con l’amministratore giudiziario, il quale non ha alcun obbligo di informare o consultare i soci o la precedente proprietà in merito alle proprie scelte gestorie, perché il provvedimento ablatorio priva il titolare del potere di gestione e godimento dei beni e l’amministratore giudiziario risponde unicamente al giudice delegato e al tribunale, restando ai soci la possibilità di ottenere informazioni sulla gestione e di prendere visione degli atti non coperti da segreto nelle forme previste dal codice di procedura penale e dal codice antimafia, previa autorizzazione del giudice.

L’approvazione del rendiconto di gestione dell’amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 159/2011 non costituisce scriminante né liberatoria per le condotte illecite o negligenti eventualmente poste in essere, perché ha lo scopo esclusivo di verificare la correttezza, la completezza e la regolarità delle voci di entrata e di spesa e non si estende alla valutazione della responsabilità civile o penale per le scelte di gestione compiute, pur rappresentando indice della regolarità delle evidenze in quella sede esplicitate.

Le autorizzazioni del giudice delegato agli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’amministratore giudiziario non lo esonerano dalla responsabilità civile, che resta ferma nei casi di dolo o colpa grave, e attestano la legittimità e l’opportunità complessiva dell’atto autorizzato.

La mancata presentazione da parte dell’amministratore giudiziario del piano industriale previsto dall’art. 41 d.lgs. 159/2011 non è assistita da una sanzione automatica o specifica e può comportare, al più, il blocco della continuità aziendale, la mancata approvazione del programma da parte del tribunale e la revoca o la sostituzione dell’amministratore, senza equivalere di per sé a responsabilità civile dell’amministratore giudiziario.

Il sequestro di prevenzione avente ad oggetto la totalità delle quote di una società a responsabilità limitata esclude l’obbligo dell’amministratore giudiziario di invitare i soci a ricapitalizzare la società ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. in presenza della causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.

Il codice antimafia non consente all’amministratore giudiziario l’immediato pagamento dei debiti della società sorti anteriormente al sequestro, perché i relativi crediti sono soggetti a un apposito procedimento incidentale di verifica che involge l’accertamento della buona fede del creditore e possono essere liquidati solo dopo la confisca, sicché l’escussione dei fideiussori della società da parte delle banche che, dopo il sequestro, abbiano revocato gli affidamenti non è addebitabile all’amministratore giudiziario.

È legittima la vendita in blocco delle merci di magazzino di una società sottoposta a sequestro di prevenzione e posta in liquidazione per un prezzo sensibilmente inferiore al valore di bilancio delle giacenze, quando sia stata preceduta da un tentativo di vendita straordinaria di liquidazione con sconti autorizzati, rivelatosi pressoché infruttuoso, e sia stata autorizzata dal giudice delegato all’esito di accertamenti sull’acquirente.

Il liquidatore di una società già sottoposta a sequestro di prevenzione non è assoggettato, per le condotte poste in essere in tale veste, al regime dell’art. 35-bis d.lgs. 159/2011, sicché la sua responsabilità non richiede il dolo o la colpa grave, fermo restando l’onere di chi agisce per il risarcimento di provare le condotte di mala gestio addebitate.

Agli amministratori giudiziari non possono essere addebitati i pregiudizi connessi alla legittimità del provvedimento di sequestro di prevenzione, che attiene alla fase giudiziaria prodromica e anteriore al sequestro.

Non è imputabile all’amministratore giudiziario la mancata partecipazione della società sequestrata alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici quando egli abbia chiesto alla prefettura il riesame dell’informativa antimafia interdittiva, deducendo la sottrazione della società agli ambienti criminali per effetto dell’amministrazione giudiziaria, senza ottenere riscontro sino al dissequestro.

Il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario configura un rapporto gestorio necessario di fonte giudiziale, finalizzato alla tutela di interessi pubblici, nel quale l’amministratore, qualificato pubblico ufficiale dall’art. 35, comma 5, d.lgs. 159/2011, opera quale ausiliario del giudice e assume una duplice responsabilità, come garante della legalità nella gestione dei beni sequestrati e come amministratore societario tenuto agli obblighi di corretta gestione.

Il custode di beni sequestrati, cui si applicano gli artt. 65 e 67 c.p.c., opera esclusivamente per conto del giudice, al cui controllo è sottoposto come ausiliario, e deve provvedere alla conservazione e all’amministrazione dei beni con la diligenza del buon padre di famiglia, sicché, pur in assenza di rapporti di tipo privatistico con i titolari dei beni, assume nei loro confronti un’autonoma responsabilità extracontrattuale ove cagioni loro un danno per l’inosservanza dei doveri inerenti alla conservazione delle cose affidategli.

Data Sentenza: 04/08/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Chiara Beatrice
Registro: RG 2824 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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