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Tribunale di Venezia, 26 Giugno 2026, n. 15473/2026

Nullità del brevetto dichiarata in appello sulla sentenza non definitiva e liquidazione delle spese residue

Tribunale di Venezia, 26 Giugno 2026, n. 15473/2026
Nullità del brevetto dichiarata in appello sulla sentenza non definitiva e liquidazione delle spese residue

Quando la sentenza non definitiva che ha respinto la domanda di nullità del brevetto e accertato la contraffazione è riformata in appello con sentenza passata in giudicato, che dichiara la nullità del titolo e liquida le spese del primo grado, le domande di contraffazione, di inibitoria e di risarcimento e la domanda di nullità restano coperte dal giudicato, sicché il tribunale non adotta su di esse alcuna statuizione e, attesa l’unitarietà del procedimento, liquida soltanto le spese della fase istruttoria maturate dopo la sentenza non definitiva e quelle della fase decisoria, non potendo liquidare le spese della fase di studio, della fase introduttiva e dell’istruttoria e della decisione sull’an, già regolate dal giudice d’appello [brevetto europeo relativo a un metodo di rimozione delle sbavature da pezzi d’acciaio; nullità della porzione italiana per carenza di altezza inventiva dichiarata in appello con sentenza passata in giudicato durante la consulenza tecnica contabile sul danno; condanna della titolare del brevetto alle residue spese di lite].

Ai fini della liquidazione dei compensi la causa di contraffazione di brevetto in cui il danno non è stato quantificato nell’atto introduttivo è di valore indeterminabile, come conferma la lunga e laboriosa consulenza tecnica necessaria a determinarlo, e, se di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti, rientra nello scaglione fino a euro 520.000 ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, con applicazione della maggiorazione del 50% prevista dall’art. 4 del medesimo decreto quando vengono in rilievo questioni giuridiche e di fatto di rilevante complessità.

Le spese dei consulenti tecnici di parte sono rimborsate alla parte vittoriosa entro un importo non superiore al compenso liquidato al consulente tecnico d’ufficio quando l’attività dei consulenti di parte si è risolta nella partecipazione agli incontri peritali destinati a individuare i criteri di selezione del materiale rilevante, senza scambio di memorie tecniche.

Le spese di lite non possono essere compensate in assenza di reciproca soccombenza, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza, che costituiscono le ipotesi tipiche di compensazione previste dall’art. 92 c.p.c.

La consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva e le relative spese rientrano fra le spese processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo che il giudice ne rilevi l’eccessività o la superfluità ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c.

Data Sentenza: 26/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro: RG 11305 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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