La disciplina dell’arbitrato societario, già contenuta negli artt. 34 e 35 d.lgs. 5/2003 e oggi confluita negli artt. 838-bis e 838-ter c.p.c., opera esclusivamente nell’ambito delle società e si fonda sull’esigenza di assicurare l’interesse unitario del gruppo sociale e l’uniformità delle decisioni incidenti sul rapporto sociale, sicché tale regime speciale, che attribuisce al lodo efficacia vincolante anche verso la società e i soci non partecipanti al procedimento, ha natura eccezionale e non è applicabile, neppure in via analogica, ai consorzi di cui all’art. 2615 c.c., nei quali la clausola compromissoria conserva natura contrattuale e il lodo, secondo i limiti soggettivi del giudicato di cui all’art. 2909 c.c. richiamati dall’art. 824-bis c.p.c., fa stato soltanto tra le parti del procedimento e non produce effetti nei confronti del consorziato rimasto estraneo [lodo reso in un arbitrato tra un consorzio intercomunale e il socio privato di una società mista per la gestione di farmacie comunali, che aveva accertato in via incidentale la responsabilità di un comune consorziato non partecipante per la modifica della pianta organica delle farmacie e posto a carico del consorzio il risarcimento; successivo lodo di condanna del comune in rivalsa fondato su tale accertamento, dichiarato nullo con rigetto della domanda in sede rescissoria; rigetto].
La sottoscrizione, da parte del consorziato, della clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile comporta la devoluzione ad arbitri delle controversie tra il consorzio e il consorziato e non l’estensione automatica al consorziato degli effetti del lodo pronunciato in una controversia tra il consorzio e un terzo alla quale egli sia rimasto estraneo, perché tale lite non attiene al funzionamento interno della compagine consortile ma a un’obbligazione ordinaria, contrattuale o non, e l’efficacia espansiva propria del lodo societario non copre neppure le liti esterne con i terzi.
Nella fase rescissoria che segue alla dichiarazione di nullità del lodo la corte d’appello decide il merito della controversia ai sensi dell’art. 830, secondo comma, c.p.c. nei limiti del materiale probatorio ritualmente disponibile nel giudizio di impugnazione, perché tale fase non è un nuovo giudizio di primo grado nel quale il giudice disponga di poteri acquisitivi officiosi, sicché la corte non può attingere automaticamente al fascicolo di un diverso e precedente procedimento arbitrale né ricostruire d’ufficio il contenuto di documenti non prodotti, e il rigetto della domanda per mancata introduzione in giudizio della prova necessaria non viola gli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. che non individua un fatto storico principale, autonomo e decisivo, risultante dal testo della sentenza o dagli atti del giudizio, il cui esame sia stato completamente omesso, ma richiama un complesso di elementi probatori al fine di sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.