L’efficacia esecutiva della sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro può essere sospesa ai sensi dell’art. 283 c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. 149/2022, che consente la sospensione totale o parziale, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, quando l’importo complessivo della condanna è tale da integrare, alla luce di quanto documentato, un pregiudizio patrimoniale grave e i temi oggetto del gravame, anche preliminari, richiedono un adeguato approfondimento [sentenza di primo grado di condanna al pagamento di un importo rilevantissimo, resa in un giudizio di responsabilità nei confronti degli organi sociali; conferma della sospensione dell’efficacia esecutiva già disposta con decreto ai sensi dell’art. 351 c.p.c.].