È inammissibile l’istanza, proposta nel giudizio di appello avverso la sentenza che ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, di sospensione dell’esecutorietà del decreto che sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal tribunale nel giudizio di opposizione, perché tale provvedimento non è modificabile dalla corte d’appello [appello avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione a un decreto ingiuntivo per la consegna di documenti, in una controversia in materia di associazioni; inammissibilità delle istanze di sospensione riproposte e rigetto delle nuove richieste istruttorie].
È inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che riproponga un’istanza già esaminata e respinta dalla corte d’appello con ordinanza, perché tale ordinanza, non impugnabile ai sensi dell’art. 351 c.p.c., non è neppure revocabile o modificabile in forza dell’art. 177, secondo comma, c.p.c.
La sentenza che rigetta l’opposizione a un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo non ha effetti esecutivi, perché il titolo che fonda l’esecuzione resta il decreto e non la sentenza.
La corte d’appello rigetta le richieste di ammissione di nuovi mezzi di prova quando la causa appare matura per la decisione senza che si profili la necessità degli approfondimenti istruttori richiesti.