Il socio accomandante che presta attività lavorativa nell’impresa sociale in esecuzione di un accordo tra i soci, in forza del quale ciascuno di essi contribuisce con il proprio lavoro all’attività della società dietro un compenso mensile prestabilito, non matura diritto alla retribuzione quale lavoratore dipendente se non è provata l’esistenza di un rapporto di subordinazione, perché il suo apporto si inscrive nel contratto sociale e trova remunerazione nella divisione degli utili, dei quali le somme mensili concordate possono considerarsi un anticipo [socia accomandante di una s.a.s. esercente un ristorante, che aveva servito ai tavoli e aiutato in cucina senza percepire il compenso concordato, e domanda di condanna del socio accomandatario receduto al pagamento di retribuzioni, rigettata in riforma della sentenza di primo grado; cessazione della materia del contendere sull’accertamento del recesso dell’accomandatario, non più contestato].
Quando nel corso del giudizio la legittimità del recesso del socio accomandatario non è più contestata dagli altri soci e dalla società, sulla domanda di accertamento del recesso va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la precisazione della data dalla quale il recesso è efficace.
Il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente contro il socio illimitatamente responsabile se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, e non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione nei confronti del socio accomandatario per munirsi di un titolo esecutivo nei suoi confronti.
La domanda riconvenzionale che non eccede la competenza del giudice della causa principale può fondarsi anche su un titolo non dipendente da quello fatto valere con la domanda principale, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus secondo la valutazione discrezionale del giudice, il quale è tenuto a motivare l’eventuale diniego senza limitarsi a dichiarare la riconvenzionale inammissibile per la sola mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio.
Il contrasto tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza quando è insanabile, in quanto le due parti del provvedimento recano affermazioni del tutto antitetiche e il provvedimento risulta inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e del diritto o bene riconosciuto, ricorrendo negli altri casi un mero errore materiale.