Ai sensi dell’art. 283 c.p.c. la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado si fonda, alternativamente, sulla manifesta fondatezza dell’impugnazione o sulla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile destinato a consumarsi nelle more del giudizio di impugnazione per effetto dell’esecuzione, anche quando la condanna ha ad oggetto una somma di denaro, sicché, quando la complessità della fattispecie esclude la manifesta fondatezza ma l’ingente importo della condanna rende problematico per l’impresa e i suoi soci reperire in tempi brevi l’intera somma senza conseguenze negative sull’assetto aziendale, l’esecuzione può essere sospesa parzialmente, nella misura eccedente una frazione della sorte capitale, così da bilanciare gli opposti interessi [condanna al pagamento di un importo ingente pronunciata in primo grado nei confronti di una società in accomandita semplice in una controversia in materia di rapporti societari; sospensione dell’efficacia esecutiva per l’importo eccedente un terzo della sorte, escluse le spese di lite e di consulenza tecnica].