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Corte d'appello di Palermo, 23 Settembre 2025, n. 1345/2025

Intestazione fiduciaria di azioni e requisiti di specificità della prova testimoniale del patto fiduciario

Corte d'appello di Palermo, 23 Settembre 2025, n. 1345/2025
Intestazione fiduciaria di azioni e requisiti di specificità della prova testimoniale del patto fiduciario

La prova testimoniale dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali deve avere ad oggetto fatti concreti e specifici, dedotti in capitoli determinati e collocati univocamente nel tempo e nello spazio, idonei a ricostruire le modalità di conclusione del negozio fiduciario, il contesto in cui è avvenuto, le persone presenti e il contenuto delle clausole convenute, così da consentire al giudice di valutare la concludenza della prova e all’altra parte di predisporre un’adeguata difesa, perché non è possibile demandare al testimone di confermare genericamente l’esistenza del patto fiduciario senza offrire elementi utili a ricostruire la vicenda storica da cui esso avrebbe avuto origine [domanda del socio di minoranza di una società per azioni volta a ottenere dal socio di maggioranza e amministratore unico il ritrasferimento di azioni asseritamente intestategli in via fiduciaria in ragione del maggior valore di un compendio immobiliare ceduto alla società a un prezzo di molto inferiore a quello di mercato; rigetto confermato].

Quando l’accoglimento della domanda di accertamento di un’intestazione fiduciaria di azioni comporterebbe un rivolgimento degli assetti partecipativi della società, la particolarità, la consistenza e l’oggetto della domanda richiedono indizi e prove particolarmente solidi e coerenti, e non sono idonei a dimostrare il patto elementi presuntivi, quali l’entità del corrispettivo di una cessione immobiliare alla società, il rilascio di fideiussioni o la consegna di somme in contanti, che possono iscriversi nei rapporti societari e familiari esistenti tra i soci.

La richiesta di sostituire un testimone residente all’estero con altro testimone non rientra nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 257 c.p.c., e non integra omessa pronuncia sulle richieste istruttorie la mancata assunzione di una prova testimoniale rigettata con ordinanza istruttoria della quale non sia stata chiesta formalmente la revoca o la correzione, né la mancata disposizione di una perizia fonica richiesta solo dopo la conclusione della fase istruttoria.

L’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 2022, deve ritenersi implicitamente disattesa quando la corte rinvia per la precisazione delle conclusioni senza nulla osservare sul punto, e comunque non può più essere esaminata una volta superata la fase prevista dall’art. 350 c.p.c. e pervenuto il giudizio alla decisione.

La prova dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali può essere fornita anche per testimoni o per presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a far desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale agli interessi del fiduciante e che i diritti connessi siano stati esercitati solo formalmente dal fiduciario su direttiva o per conto del fiduciante, e la prova testimoniale è ammessa anche quando il patto fiduciario abbia ad oggetto beni immobili, perché esso non richiede la forma scritta ad substantiam trattandosi di accordo interno tra fiduciante e fiduciario con effetti meramente obbligatori, idoneo, una volta provato, a fondare la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento.

La capacità a testimoniare, che ai sensi dell’art. 246 c.p.c. dipende dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione del testimone al giudizio, si distingue dalla valutazione della sua attendibilità, e la qualità di coniuge del preteso fiduciante, pur non determinando automaticamente un giudizio di inattendibilità, va considerata nella valutazione complessiva della deposizione, soprattutto quando il testimone riferisca fatti appresi nel corso di discussioni familiari e quindi conosciuti solo de relato.

La registrazione di una conversazione può costituire fonte di prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. solo se colui contro il quale è prodotta non contesta che la conversazione sia avvenuta né che abbia avuto il tenore risultante dalla registrazione e se almeno uno degli interlocutori è parte del giudizio, sicché è inutilizzabile la registrazione di un colloquio intercorso esclusivamente tra terzi.

L’atto di appello soddisfa i requisiti dell’art. 342 c.p.c. quando contiene sia il profilo argomentativo, cioè l’esposizione delle ragioni per le quali il primo giudice avrebbe dovuto valutare diversamente il quadro probatorio, sia il profilo volitivo, cioè la conseguente richiesta di riforma della sentenza.

Data Sentenza: 23/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Antonino Liberto Porracciolo
Relatore: Virginia Marletta
Registro: RG 1525 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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